Iva Ue. Atti del venditore considerati unica prestazione. Non opera l’esenzione da sesta direttiva

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La controversia in sentenza della Corte Ue del 19 novembre 2009, causa C-461/08, oppone, nei Paesi Bassi, la “Don Bosco” al segretario di Stato per le Finanze, vertendo sull’esenzione dall’imposta sul trasferimento che interessa un’operazione di acquisizione di un immobile, esenzione legata, secondo il diritto olandese, all’assoggettamento della detta operazione all’Iva.

L’immobile oggetto della lite con giudice comunitario si compone di un appezzamento di terreno sopra cui si ergevano due vecchi fabbricati in precedenza in uso come scuola con collegio. Il collegio giudicante attesta che per la costante giurisprudenza i termini con i quali sono state designate le esenzioni Iva di cui all’articolo 13, parte B, lettera g), della sesta direttiva del Consiglio 17 maggio 1977, 77/388/CEE, devono essere interpretati restrittivamente, dato che costituiscono deroghe al principio generale secondo cui l’IVA è riscossa per ogni cessione di beni e per ogni prestazione di servizi effettuata a titolo oneroso da un soggetto passivo. Al fine di conoscere l’orientamento su questa causa, occorre determinare se la cessione dell’immobile e la demolizione dei fabbricati debbano essere considerate due autonome e indipendenti prestazioni, da valutarsi perciò separatamente, o una complessa operazione unica composta da diversi elementi. Dal secondo articolo della già richiamata sesta direttiva discende che ciascuna cessione o prestazione va considerata di regola come autonoma e indipendente. Ma, in certe circostanze, più prestazioni formalmente distinte, che potrebbero essere fornite separatamente e dar così luogo, individualmente, a imposizione o a esenzione, devono essere considerate come un’unica operazione quando non sono indipendenti. Il che accade specialmente quando due o più elementi o atti forniti dal soggetto passivo al cliente sono a tal punto strettamente connessi da formare, oggettivamente, una sola prestazione economica, indissociabile, la cui scomposizione risulterebbe di natura artificiale.

Ebbene, in una situazione come quella che illustriamo nella causa principale, è giocoforza constatare che gli atti svolti dal venditore, esaminati ai fini dell’IVA, sono strettamente connessi. Infatti, i lavori di demolizione e la cessione dell’appezzamento di terreno di per sé sono giunti sino a sovrapporsi. Ne proviene che debba ritenersi che la cessione di un terreno su cui sorge ancora un vecchio fabbricato che deve essere demolito affinché venga eretta al suo posto una nuova costruzione e la cui demolizione è già iniziata prima di tale cessione, così come la demolizione del fabbricato stesso, in circostanze come quelle descritte dal giudice del rinvio, formino un’operazione unica con riferimento all’IVA, con oggetto, nel suo complesso, non la cessione del fabbricato esistente, ma quella di un terreno non edificato. Necessariamente, una simile operazione, considerata nel suo complesso, non rientra nell’esenzione dall’IVA prevista dal citato articolo della sesta direttiva dedicato all’esenzione da Iva - il 13, parte B, lettera g) - indipendentemente dallo stato di avanzamento dei lavori di demolizione del vecchio fabbricato al momento della cessione effettiva del terreno.

Links Anche in
  • ItaliaOggi, p. 22 – Iva sulle aree cedute – Ricca

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