Iva. Rappresentante fiscale responsabile nei limiti del mandato

Pubblicato il



Iva. Rappresentante fiscale responsabile nei limiti del mandato

Va escluso che il rappresentante fiscale ai fini dell’Iva sia il punto di riferimento di tutte le operazioni effettuate dal mandante estero nel territorio dello Stato: è infatti il soggetto non residente a rimanere destinatario diretto di qualunque altra norma che non debba transitare attraverso il rappresentante fiscale.

Al rappresentante Iva, in realtà, è attribuita una soggettività passiva del tutto parziale, strettamente limitata alle operazioni passive di competenza lui attribuite dal mandante non residente.

Tutto ciò, a differenza del rappresentante fiscale ai fini delle imposte sul reddito, per il quale, invece, vige il criterio della intera tassabilità del reddito prodotto in Italia anche nei confronti delle società non residenti e prive di stabile organizzazione e che, quindi, assume l'obbligazione tributaria in relazione al complesso dell'attività produttiva di reddito.

Rappresentante Iva: quando può dirsi responsabile in solido?

Lo ha ribadito la Sezione tributaria della Corte di cassazione con ordinanza n. 591 dell'8 gennaio 2024, in accoglimento del ricorso promosso da una Srl, ritenuta solidalmente responsabile, quale rappresentante fiscale ai fini Iva, dell'operato di una società di diritto sammarinese che aveva effettuato vendite non soggette a Iva attraverso un sistema frodatorio di false attestazioni di trasporto.

La Suprema corte, accogliendo il ricorso della Srl, ha ritenuto non in linea con i principi sopra richiamati la tesi sostenuta dalla Corte d'appello, secondo la quale il rappresentante fiscale contrarrebbe automaticamente tutti i diritti e gli obblighi derivanti in capo al soggetto non residente dal regime legale dell'Iva.

Così argomentando - hanno precisato gli Ermellini - si finirebbe con l'identificare tale figura con la stabile organizzazione, ora disciplinata dall’art. 162 TUIR, entità che il regime comunitario uniforme e la disciplina nazionale intendono mantenere distinte.

Occorre, quindi, riferirsi al contenuto del mandato per stabilire se al rappresentante legale sia stato o meno conferito l'incarico di esercitare diritti o adempiere obblighi in relazione a determinate operazioni.

Ne discende che, ai fini della responsabilità del rappresentante fiscale, deve sussistere una condotta a questi imputabile, con riguardo alle operazioni contestate, rilevando anche la mera fattuale ingerenza nel perfezionamento dell'operazione d'importazione, non solo il mero contenuto formale del rapporto di mandato come descritto nelle clausole contrattuali.

Da qui l'enunciazione del seguente principio di diritto:

"In tema di IVA, al rappresentante fiscale ex art. 17, secondo comma, del DPR n. 633 del 1972 è attribuita una soggettività passiva solamente parziale, ossia limitata alle operazioni passive specificamente attribuitegli dal mandante non residente con il contratto di mandato;

ne consegue che la responsabilità solidale del rappresentante fiscale (che non agisce in nome proprio, ma in nome e per conto del soggetto rappresentato) non deriva dal mero fatto dell’esistenza del rapporto di mandato, ma dall’avere effettivamente posto in essere operazioni irregolari nell’interesse del mandante.

La prova di tale circostanza può desumersi dal fatto che egli - indipendentemente e anche in violazione degli obblighi del mandato - si sia attivamente ingerito nelle operazioni contra legem perfezionate direttamente dal soggetto mandante non residente, non risultando sufficiente la conoscenza o la conoscibilità in capo al rappresentante fiscale dell’esistenza di tali operazioni ”.

Allegati

Ricevi GRATIS la nostra newsletter

Ogni giorno sarai aggiornato con le notizie più importanti, documenti originali, anteprime e anticipazioni, informazioni sui contratti e scadenze.

Richiedila subito