Iva per cassa riservata alle Pmi e solo su opzione

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Tra le misure al varo del Governo per sostenere le famiglie e le imprese c’è anche quella definita “Iva per cassa”, che consiste per il contribuente nella possibilità di versare l’imposta solo dopo aver ottenuto il pagamento del corrispettivo da parte del concessionario. Si tratta, però, di un regime che non potrà avere una diffusione generalizzata, in quanto la stessa direttiva Iva 2006/112/Ce non lo consente, e che riguarderà solo i contribuenti Iva con un volume d’affari predeterminato. Tra le ipotesi più accreditate vi è quella che fissa un tetto al volume d’affari sotto i 100mila euro, con possibilità di abbassare la soglia fini ai 70 e 50 mila euro (ipotesi allo studio). Secondo il Fisco i soggetti che potrebbero scegliere il nuovo regime sarebbero circa 2 milioni, esclusi gli esenti, i contribuenti a credito e le partite Iva inattive. A questi 2 milioni vanno, poi, tolti coloro che operano con i consumatori finali e probabilmente anche coloro che lo scorso anno hanno scelto il regime dei minimi. Dato lo stretto legame tra esigibilità e detraibilità dell’Iva, che esiste nel nostro ordinamento, con il nuovo intervento dell’Esecutivo si mira a realizzare un contestuale differimento del diritto a detrazione da parte del concessionario/committente sino all’effettuazione del pagamento. Dato che l’Iva è detraibile quando diventa esigibile, allora identificare l’esigibilità con il pagamento del corrispettivo porta a rinviare la detrazione sino all’atto del materiale pagamento alla controparte, eliminando la possibilità attuale di liquidare l’imposta a credito anche senza aver provveduto a saldare la fattura.

La possibilità di rendere esigibile l’Iva al pagamento della fattura da parte del cliente sembra voler favorire le piccole e medie imprese, spesso affette da difficili squilibri finanziari. Se da un punto di vista teorico sono indubbi i vantaggi della teorizzata novità, in quanto consente ai soggetti passivi di non doversi curare del prefinanziamento dell’imposta e di destinare così le risorse ai fini produttivi, è altrettanto vero che essa presenta diverse incognite. Il rischio più grande si avrebbe nel caso in cui la scelta fosse formulata in forma opzionale per il soggetto passivo, soprattutto quando si tratta di soggetti che hanno aderito al regime dei minimi o che effettuano operazioni esenti, in quanto essi hanno un prorata di detraibilità molto basso se non nullo, oppure per quei soggetti che regolano le operazioni mediante la procedura del reverse charge.

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