Iva e costi inerenti senza approssimazione

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La Cassazione, nella sentenza n. 12168 depositata il 26 maggio 2009, intervenendo in merito al caso di un contribuente che emetteva fatture e successivamente stornava l’Iva evidenziata con note di credito dello stesso importo, ricorda che la detraibilità dell’Iva si fonda su solidi presupposti di diritto e di fatto. Si spiega che nel caso venga dimostrata l'insussistenza dell'operazione, ma anche qualsiasi altra divergenza tra la realtà commerciale e la sua rappresentazione cartacea, non si realizza il presupposto impositivo. Quindi, non è ammissibile come giustificazione di un prelievo fiscale l’insussistenza di un danno erariale a seguito dell’accertata emissione di fatture inesistenti tra società appartenenti allo stesso gruppo. Lo stesso principio vale nel caso delle spese sostenute da un’azienda per il vitto dei propri dipendenti: i costi devono essere qualificati come inerenti e non semplicemente come riferibili alla sfera aziendale.
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  • ItaliaOggi, p. 26 – Iva e costi inerenti senza approssimazione - Mazzei

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