Irap, rimborso post sentenza. Termini

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Irap, rimborso post sentenza. Termini

È possibile ottenere il rimborso dell'Irap in seguito a una sentenza che ha ordinato la restituzione di somme indebitamente percepite da un ex dipendente dirigenziale?

La materia è oggetto di trattazione da parte dell’Agenzia delle Entrate con risposta n. 186 del 26 settembre 2024.

Il caso: recupero Irap su indebito di un dirigente

L'istante riferisce che, nel luglio 2022, è emerso vincitore in un procedimento contro un ex dipendente di livello dirigenziale, che è stato condannato a restituire somme indebitamente percepite tra il 2002 e il 2011.

Il pagamento dell'indebito deve avvenire al netto dei contributi previdenziali trattenuti e delle imposte. Inoltre, l'istante specifica che la Corte di Appello, nella determinazione dell'importo netto da restituire, non ha seguito le indicazioni del punto 3 della Circolare 8/E del 14 luglio 2021 dell'Agenzia, ma ha invece accettato i risultati di una perizia redatta da un consulente tecnico incaricato dal Comune, presentata durante il dibattimento.

Oltre al recupero del credito d'imposta, già oggetto di una separata istanza di interpello, si suggerisce che il Comune proceda al recupero dell'IRAP precedentemente versata sull'importo lordo della restituzione. Di fronte a questo scenario, l'istante esprime incertezza circa il recupero dell'IRAP, dato che il rimborso dell'indebito netto avviene ratealmente tramite pignoramento di un quinto sul trattamento di quiescenza.

Pertanto, si interroga sulle modalità operative per usufruire del recupero dell'Irap sugli emolumenti oggetto di ripetizione.

Il punto delle Entrate: rimborso entro 48 mesi dal versamento

L’Amministrazione finanziaria specifica che quanto contenuto nella circolare n. 8/E del 2021 non è applicabile al caso in questione, in quanto relativo alla ripetizione dell'indebito su prestazioni previdenziali e retribuzioni soggette a ritenute alla fonte.  

L’Agenzia delle Entrate, nella risposta n. 186 del 26 settembre 2024, sottolinea che, per quanto riguarda l'IRAP, l'articolo 50 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, specifica che per la dichiarazione, la liquidazione, l'accertamento, la riscossione, le controversie, le sanzioni e tutte le altre questioni non regolate direttamente, si applicano le norme stabilite per l'imposta sul reddito delle persone fisiche.

In merito, il riferimento è all'articolo 38 del DPR n. 602/1973, il quale stabilisce che il soggetto che ha eseguito il versamento può inoltrare una richiesta di rimborso all'intendente di finanza della circoscrizione in cui si trova il concessionario che ha ricevuto il versamento.

Tale richiesta deve essere presentata entro un periodo di quarantotto mesi dalla data del versamento e può essere effettuata in caso di errori materiali, duplicazioni o l'inesistenza totale o parziale dell'obbligo di versamento.

Dunque, anche per l'IRAP, nel caso si verifichino errori materiali, duplicazioni o l'assenza totale o parziale dell'obbligo di versamento, il soggetto che ha effettuato il versamento ha la possibilità di richiedere un rimborso entro un termine di quattro anni dalla data del versamento iniziale. Tale richiesta deve essere inoltrata all'ufficio dell'Agenzia delle Entrate competente per territorio, in base al domicilio fiscale del richiedente, come specificato anche nella risoluzione n. 80/E del 31 marzo 2003.

A fronte della debenza dell’imposta all’origine, il presupposto per la parziale restituzione è giunto, nel caso rappresentato al Fisco, in data posteriore con la sentenza della Corte d'Appello.

Ricorso al rimborso anomalo

Tuttavia, è possibile intervenire con il cosiddetto "rimborso anomalo"- di cui all'articolo 21, comma 2, del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546.

Questo prevede che la richiesta di restituzione, in assenza di norme particolari, deve essere inoltrata entro due anni dal pagamento o, se successivo, dalla data in cui emerge il diritto alla restituzione.

Tale norma rappresenta un meccanismo di “chiusura del sistema”, come ribadito ripetutamente dalla Corte di Cassazione.

La Corte ha sottolineato che se il diritto al rimborso si è manifestato solo successivamente al pagamento, si applica l'articolo 21, comma 2, del D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, una disposizione residuale che prevede la presentazione della richiesta entro due anni dalla manifestazione del diritto alla restituzione.

In conclusione, a partire dalla data in cui la sentenza è diventata definitiva inizia a decorrere il periodo di due anni per inoltrare la richiesta di rimborso secondo l'articolo 21 del decreto legislativo n. 546 del 1992.

Tale richiesta deve essere presentata all'ufficio dell'Agenzia delle Entrate competente per territorio, che procederà alla valutazione dell'importo del rimborso.

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