Irap non dovuta per collaboratori occasionali

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Non integra il presupposto impositivo Irap la corresponsione di compensi a terzi, quando si tratti di importi esigui erogati per prestazioni occasionali e marginali. Questo, in sintesi, il principio espresso dalla Corte di Cassazione nella sentenza n. 15113 del 26 giugno 2009. Secondo i giudici di legittimità, sono da ritenersi errate le conclusioni contenute in una precedente pronuncia di merito, secondo cui il professionista che corrisponde compensi a terzi – in assenza di una significativa dotazione di beni strumentali – lascia necessariamente presupporre l’esistenza di una autonoma organizzazione. Trattandosi di somme esigue, è ragionevole ritenere che si tratti di erogazioni per “prestazioni occasionali ed accessorie” e non compensi per personale dipendente oppure collaborazioni continuative. Per tali ragioni, secondo la citata sentenza, deve essere rimborsato dall’Irap pagata il professionista che, in via occasionale, paga somme esigue per prestazioni occasionali.

Roberta Moscioni

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