Iperammortamento: la perizia tardiva rinvia solo l'agevolazione

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Iperammortamento: la perizia tardiva rinvia solo l'agevolazione

Con la risoluzione n. 27/E/2018, l’Agenzia delle Entrate fornisce ulteriori chiarimenti in merito alla disciplina agevolativa dell’iperammortamento, introdotta dalla Legge di bilancio 2017, in materia di investimenti in beni strumentali finalizzati alla trasformazione tecnologica e digitale delle imprese, secondo il cosiddetto modello “Industria 4.0”.

Nello specifico, con tale documento di prassi, l’Agenzia ha analizzato le conseguenze dell’acquisizione della perizia nel periodo di imposta successivo a quello di interconnessione.

Requisito dell’interconnessione

Secondo l’articolo 1, comma 11, della Legge di bilancio 2017, ai fini della spettanza dell’iperammortamento,  i beni oggetto dell’investimento devono possedere determinate caratteristiche (contenute nell'allegato A alla disposizione istitutiva) e devono risultare interconnessi al sistema aziendale di gestione della produzione o alla rete di fornitura, per poter beneficiare di una variazione in diminuzione ulteriore rispetto agli ammortamenti effettuati, in misura pari al 150% dell'ammortamento medesimo.

L’interconnessione, insieme agli altri requisiti previsti dalla legge, deve essere attestata da alcuni documenti, quali: la dichiarazione del legale rappresentante, la perizia tecnica giurata o l’attestato di conformità.

Questi documenti devono essere acquisiti dall’impresa entro il periodo di imposta in cui il bene entra in funzione, oppure, se successivo, entro il periodo di imposta in cui il bene è interconnesso al sistema aziendale di gestione della produzione o alla rete di fornitura.

Se, da una parte, la normativa stabilisce un arco temporale ristretto e tassativo per l’effettuazione degli investimenti (dal 1° gennaio 2017 al 31 dicembre 2018 con coda al 31 dicembre 2019 per ordini e acconti del 20% effettuati entro la fine del corrente anno), dall’altra, non fissa un termine specifico per la realizzazione delle altre condizioni, in particolare per l'interconnessione e la relativa perizia giurata.

Proprio nel primo anno di entrata in vigore dell’iperammortamento, quindi, si sono verificati molti casi di entrata in funzione e interconnessione realizzate entro il 31 dicembre, con perizia però acquisita nell’esercizio successivo.

La perizia effettuata oltre l’anno di interconnessione non fa venir meno l’agevolazione

L’Agenzia evidenzia come la Legge di bilancio 2017 non preveda alcun termine entro il quale, a pena di decadenza, debbano essere presentati i documenti attestanti la sussistenza dei requisiti necessari per la fruizione dell’agevolazione.

Pertanto, con la risoluzione n. 27/E del 9 aprile, si specifica che: “l’assolvimento dell’onere documentale in un periodo di imposta successivo all’interconnessione non è di ostacolo alla spettanza dell’agevolazione, ma produce un semplice slittamento del momento dal quale si inizia a fruire del beneficio”.

L’Agenzia, a tal proposito, riporta un esempio secondo il quale: nel caso di un bene rientrante nell’allegato A, acquistato, entrato in funzione e interconnesso nel 2017, per il quale la perizia giurata viene acquisita nel 2018, l’impresa potrà fruire dell’iperammortamento a partire dal periodo di imposta 2018, mentre per il 2017 beneficerà del super ammortamento.

Allegati Anche in
  • eDotto.com – Edicola del 8 febbraio 2018 - Iperammortamento, la perizia tardiva non fa perdere il bonus – Moscioni

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