Iperammortamento, la perizia tardiva non fa perdere il bonus
Pubblicato il 08 febbraio 2018
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Assonime, con la circolare 4 del 7 febbraio 2018, fornisce alcuni importanti chiarimenti in merito all'agevolazione dell'iperammortamento, soffermandosi in particolar modo sul caso in cui la necessaria perizia sia stata consegnata alla società nell'anno successivo all'entrata in funzione dei beni oggetto dell’agevolazione.
I chiarimenti offerti dall’Associazione tra le società italiane per azioni si sono resi necessari dopo le precedenti indicazioni fornite dall'Amministrazione finanziaria e dal MiSE, nei documenti di prassi del mese di dicembre 2017 (ris n. 152/2017 e circolare ministeriale n. 547750/2017), che avevano fatto sorgere alcuni dubbi in proposito.
Perizia tecnica giurata e iperammortamento
Come specificato da Assonime nella circolare n. 4/2018, l'iperammortamento spetta per i beni entrati in funzione ed interconnessi nel 2017, anche se l'impresa entra in possesso della perizia giurata nel 2018; in questo caso l'impresa fruirà dell'iperammortamento a decorrere dal 2018.
Assonime ricorda che la Legge di bilancio 2017 (Legge n. 236/2016) prevede uno specifico adempimento peritale per usufruire della suddetta agevolazione: nel caso, infatti, di beni aventi ciascuno un costo di acquisizione superiore a 500.000 euro, per la fruizione dell’iperammortamento l’impresa è tenuta a produrre una perizia tecnica giurata rilasciata da un ingegnere o da un perito industriale iscritti nel relativo ordine ovvero un attestato di conformità rilasciato da un ente di certificazione accreditato.
La perizia, come indicato nella scheda illustrativa della Legge di bilancio, deve essere acquisita dall'impresa che intende fruire dell'agevolazione entro il periodo d'imposta in cui il bene è interconnesso.
Le imprese che intendono fruire dell’iperammortamento in relazione agli investimenti effettuati nel 2017, dunque, devono aver acquisito la perizia giurata entro il 31 dicembre 2017.
A tal proposito, l’Agenzia delle Entrate ha specificato nella risoluzione n. 152/E che, fermo restando “il rispetto del termine del 31 dicembre 2017 per l'effettuazione della verifica delle caratteristiche tecniche dei beni e dell'interconnessione”, il tecnico può procedere con il giuramento della perizia anche nei primi giorni successivi al 31 dicembre 2017, essendo sufficiente che lo stesso abbia consegnato all’impresa, entro la data indicata, una perizia asseverata “dotata dell'assunzione di responsabilità circa la certezza e la veridicità dei relativi contenuti”.
Chiarimenti Assonime
Il rischio che le imprese non siano riuscite a rispettare il termine di redazione della perizia fissato, nonostante l’apertura dell’Amministrazione finanziaria, ha indotto Assonime a specificare quanto segue:
- se le imprese hanno ricevuto in ritardo la perizia asseverata dal professionista, ossia non è stato rispettato il termine del 31/12/2017, ma hanno ricevuto la perizia nel corso del 2018, esse non decadono dall’agevolazione;
- il suddetto "ritardo" influisce esclusivamente sul momento di fruizione dell’agevolazione e non sulla spettanza della stessa;
- per la spettanza dell’iperammortamento rileva l’effettuazione dell’investimento, mentre l’interconnessione rileva ai fini della fruizione dell’agevolazione stessa.
Conclude, così, l’Associazione: non è pregiudicato il diritto all’ottenimento dell’agevolazione nel caso in cui l'impresa abbia acquisito e interconnesso i beni destinatari dell'agevolazione nel corso del 2017 e abbia ricevuto la perizia nel corso del 2018. L’Impresa non perderà il bonus ma subirà solo lo slittamento, al 2018, del momento in cui goderne gli effetti anche in modalità “frazionata”.
- eDotto.com – Edicola del 2 febbraio 2018 - Telefisco. Precisazioni dalle Entrate su rottamazione, iperammortamento e ravvedimento – G. Lupoi
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