Invio trimestrale liquidazioni Iva
Pubblicato il 04 maggio 2017
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Entro il 31 maggio i dati della liquidazione Iva del 1° trimestre 2017
Da quest’anno sono state previste nuove disposizioni fiscali antielusive con l’individuazione di nuovi adempimenti Iva e la soppressione di altri di tipo amministrativo e contabile. La prima scadenza da ricordare è quella del prossimo 31 maggio, termine per l’invio telematico delle comunicazioni trimestrali delle liquidazioni periodiche dell’IVA, adempimento da non confondere con il nuovo spesometro periodico (semestrale per il 2017 e trimestrale a regime dal 2018).
Tali adempimenti sono stati introdotti dal D.L. 193/2016, in particolare vi sarà l’obbligo di comunicare all’Agenzia delle Entrate i:
- dati delle fatture emesse e ricevute e delle bollette doganali, nonché delle relative variazioni;
- dati delle liquidazioni Iva periodiche, sia nel caso in cui l’imposta sia liquidata mensilmente che trimestralmente.
L’obbiettivo principale è quello di ridurre il divario Iva tra il gettito atteso e quello effettivo, mediante una più efficiente e tempestiva trasmissione da parte del contribuente delle informazioni relative alle operazioni poste in essere e la conseguente azione di controllo più rapida ed efficace da parte dell’Amministrazione Finanziaria, che potrà confrontare i dati delle fatture, emesse e ricevute e delle liquidazioni, con quelli dei versamenti.
Eventuali incoerenze tra tali importi verranno rese note ai contribuenti, nell’ottica di poter instaurare un dialogo pre-dichiarativo.
Vediamo nello specifico quali sono gli adempimenti da tenere in considerazione anche in virtù della prossima scadenza di fine mese.
A fronte dei nuovi adempimenti, sono stati soppressi alcuni obblighi comunicativi, in particolare:
- lo spesometro annuale, consistente nell’obbligo di trasmettere in via telematica alle Entrate tutte le operazioni attive e passive rilevanti ai fini Iva;
- la comunicazione delle operazioni rese e/o ricevute con controparti aventi sede in Stati o territori compresi nelle “black list”;
- la presentazione degli elenchi Intrastat relativi ai servizi a partire dal 2018;
- la comunicazione dei dati dei contratti stipulati dalle società di leasing e dai soggetti che svolgono attività di locazione e di noleggio;
- la comunicazione mensile degli acquisti di beni da operatori di San Marino, documentati mediante autofattura.
Maggiore fedeltà fiscale
L’introduzione di tali nuovi adempimenti vuole portare i contribuenti a una maggiore fedeltà fiscale, a seguito della auspicata conseguente riduzione degli omessi versamenti, dell’evasione e delle frodi.
Con la riformulazione dell’articolo 21 del D.L. 78/2010, che disciplinava fino al 2016 lo spesometro annuale, viene previsto l’obbligo a carico dei soggetti passivi Iva, salvo alcuni casi di esonero, di trasmettere trimestralmente in via telematica (entro la fine del secondo mese successivo al trimestre di riferimento) i dati di tutte le fatture emesse nel trimestre e di quelle ricevute e registrate in tale periodo, ivi comprese le bollette doganali e i dati delle relative variazioni.
Tutti i soggetti Iva sono obbligati alla comunicazione dei dati delle fatture, ad eccezione di coloro che:
- si avvalgono del regime speciale per i produttori agricoli situati nelle zone montane di cui all’articolo 9 del Dpr 601/1973;
- applicano il regime forfettario dei “minimi” (Legge 190/2014);
- quello di vantaggio per l’imprenditoria giovanile e lavoratori in mobilità (D.L. 98/2011);
- hanno optato, ex articolo 3, comma 1, del D.Lgs 127/2015, per il regime facoltativo di trasmissione dei dati delle fatture all’agenzia delle Entrate.
Nota bene
Le amministrazioni pubbliche e quelle autonome sono esonerate dall’obbligo d’invio dei dati delle fatture ricevute, mentre devono trasmettere i dati di quelle emesse e delle relative note di variazione, che non siano state già inviate tramite il sistema di interscambio.
I soggetti passivi Iva devono trasmettere telematicamente all’Agenzia delle Entrate i dati di tutte:
- le fatture emesse, indipendentemente dalla loro registrazione, comprese quelle annotate nel registro dei corrispettivi;
- le fatture ricevute e registrate a norma dell’articolo 25 del Dpr 633/1972, comprese le bollette doganali;
- le note di variazione di cui all’articolo 26 del Dpr 633/1972, relative alle predette fatture.
Osserva
In caso di operazioni esenti, non imponibili, in reverse charge o in regime del margine, in luogo dell’imposta deve essere indicata una specifica causale (da N1 a N7) che indica la natura, ovvero la tipologia dell’operazione.
Spesometro trimestrale: soggetti esonerati
Sono esonerati dall’adempimento in esame gli agricoltori in regime di esonero di cui all’art. 34, comma 6, DPR n. 633/72 situati nelle zone montane ex art. 9, DPR n. 601/73, ossia i soggetti con volume d’affari dell’anno precedente non superiore a 7.000 euro operanti in territori situati ad una altitudine non inferiore a 700 m, nei territori definiti montani dalla Commissione censuaria centrale o facenti parte di comprensori di bonifica montana.
L’Agenzia delle Entrate ha precisato che gli agricoltori operanti in zone diverse da quelle montane sono obbligati ad inviare i dati dello spesometro. A tali soggetti è richiesto di inviare esclusivamente i dati relativi alle operazioni attive, ossia quelli delle autofatture emesse dagli acquirenti, la cui copia deve essere consegnata al produttore agricolo.
Soggetti che adottano il regime forfetario
Considerato che il nuovo obbligo riguarda tutte le fatture emesse nel trimestre di riferimento e quelle ricevute e annotate nel registro degli acquisti, comprese le bollette doganali/note di variazione, si è posta la questione del rispetto di tale adempimento da parte delle associazioni/ soggetti che adottano il regime forfetario disciplinato dalla Legge n. 398/91.
L’Agenzia ha precisato che l’invio riguarda esclusivamente i dati delle fatture emesse per le attività rientranti nel regime agevolato.
In considerazione del fatto che detti soggetti non sono tenuti a registrare le fatture ricevute, i dati delle stesse non devono essere trasmessi.
Amministrazioni pubbliche
Relativamente alle Amministrazioni pubbliche, è ormai noto che i dati delle fatture ricevute dalle stesse nonché dalle Amministrazioni autonome vengono automaticamente acquisiti dall’Agenzia delle Entrate tramite il Sistema di Interscambio (SdI), dunque i suddetti dati non sono oggetto di invio. L’esonero tuttavia non riguarda l’invio dei dati delle fatture/relative note di variazione emesse dagli Enti in esame nei confronti di soggetti diversi dalle PA che non sono state trasmesse tramite il Sistema di Interscambio.
Modalità di presentazione
La presentazione da effettuare in via telematica e in forma analitica riguarda i seguenti elementi:
- dati identificativi dei soggetti coinvolti nelle operazioni;
- data e numero della fattura;
- base imponibile - aliquota applicata - imposta;
- tipologia dell’operazione (ai fini IVA);
Per ogni fattura, i contribuenti devono trasmettere:
- i dati identificativi del cedente/prestatore;
- i dati identificativi del cessionario/committente;
- la data del documento;
- la data di registrazione (per le sole fatture ricevute e le relative note di variazione);
- il numero del documento;
- la base imponibile;
- l’aliquota Iva applicata e l’imposta ovvero, ove l’operazione non comporti l’annotazione dell’imposta nel documento, la tipologia dell’operazione.
L’invio telematico va effettuato:
- entro l’ultimo giorno del secondo mese successivo ad ogni trimestre (ad esempio, l’invio dei dati del primo trimestre va effettuato entro il 31 maggio).
Per evitare un sovraccarico di adempimenti per i contribuenti è stato previsto solo per il 2017 che:
- per il primo semestre, l’invio dovrà essere effettuato entro il 18.9.2017 (il 16.9 è sabato);
- per il secondo semestre, l’invio dovrà essere effettuato entro il 28.2.2018.
Il regime sanzionatorio
A regime, le comunicazioni relative al primo, al terzo e al quarto trimestre devono essere inviate telematicamente entro il secondo mese successivo a ciascun trimestre (pertanto, rispettivamente, entro il 31 maggio, il 30 novembre e il 28/29 febbraio), mentre quella relativa al secondo trimestre deve essere inviata entro il 16 settembre.
Secondo il nuovo articolo 11, comma 2-bis, del D.lgs 471/1997 l’omessa o errata trasmissione dei dati dei documenti fiscali emessi e ricevuti è punita con una sanzione di 2 euro per ciascuna fattura, con un massimo di 1.000 euro per ciascun trimestre. Questa sanzione viene dimezzata qualora, entro 15 giorni dalla scadenza, il soggetto passivo Iva sani l’omissione o corregga gli errori.
Omesso/errato invio dei dati delle fatture |
Sanzione |
2 euro per fattura, con un massimo di 1.000 euro per trimestre. |
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1 euro con un massimo di 500 euro, se l’invio o l’invio corretto è effettuato entro 15 giorni dalla scadenza. |
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Non si applica il cumulo giuridico di cui all’art. 12, D.Lgs. n. 472/97. |
Liquidazioni Iva: invio trimestrale
L’articolo 4 del D.L. 193/2016 introduce l’obbligo di comunicare all’Agenzia delle Entrate, su base trimestrale, non solo i dati delle fatture emesse e ricevute, ma anche quelli delle liquidazioni Iva periodiche, mensili o trimestrali.
L’adempimento consiste nel comunicare per via telematica i dati relativi alle liquidazioni eseguite nel trimestre, entro l’ultimo giorno del secondo mese successivo ad ogni trimestre, con l’eccezione di quella relativa al secondo trimestre che va, invece, presentata entro il 16 settembre.
La prima scadenza è il prossimo 31 maggio per la comunicazione relativa al primo trimestre 2017.
All’interno del modello (oltre ai dati generali relativi al contribuente e alla presentazione telematica, che vanno riportati nel frontespizio) devono essere indicati nel quadro VP i numeri relativi alla liquidazione dell’imposta:
- il totale delle operazioni attive e passive;
- l’Iva esigibile, detratta e quindi dovuta;
- il riporto del credito e altre informazioni necessarie al calcolo dell’imposta da versare o a credito nel periodo di riferimento (mensile o trimestrale).
I contribuenti mensili devono compilare un modulo per ciascun mese del trimestre, i trimestrali un unico modulo.
Coloro che hanno sia liquidazioni mensili che trimestrali (per le contabilità separate) devono invece compilare un modulo per ciascun mese e uno per il trimestre.
Osserva
Per la trasmissione telematica dei dati del modello, per permettere a regime l’invio congiunto della comunicazione delle liquidazioni Iva insieme al flusso dei Dati fatture (il cosiddetto spesometro trimestrale), l’Agenzia delle Entrate ha scelto di abbandonare la piattaforma Entratel e di affidarsi alla nuova interfaccia Fatture e corrispettivi, accessibile dallo stesso sito delle Entrate.
Naturalmente, per utilizzare il nuovo canale è necessario disporre delle credenziali per accedere ai servizi telematici Entratel o Fisconline oppure al Sistema pubblico di identità digitale Spid, o anche si può utilizzare la Carta nazionale dei servizi (CNS).
Nel modello sono inoltre presenti alcune specifiche sezioni per coloro che applicano il regime dell’Iva di gruppo.
La controllante e le controllate che vi partecipano devono presentare singolarmente il modello, indicando nell’apposito campo del frontespizio la partita Iva della controllante e nel quadro VP gli importi a debito o a credito trasferiti nel periodo di riferimento.
Il campo Partita Iva della controllante non va compilato nel caso in cui quest’ultima non abbia partecipato alla liquidazione dell’Iva di gruppo per l’intero periodo oggetto della comunicazione.
Oltre alla propria comunicazione, la controllante deve presentarne anche una periodica, barrando la casella Liquidazione del gruppo nel frontespizio, senza compilare il campo Partita Iva della controllante.
Nella comunicazione di gruppo devono essere indicati l’ammontare complessivo dei debiti Iva e dei crediti Iva trasferiti per il periodo da tutti i soggetti aderenti all’istituto.
Nota bene
La comunicazione va effettuata anche per le liquidazioni periodiche con saldo a credito e la stessa dovrebbe riguardare anche le liquidazioni con saldo a zero.
Soggetti esonerati dalla comunicazione
Sono esonerati dall’obbligo in esame i soggetti che non sono tenuti:
- alla presentazione della dichiarazione IVA annuale (soggetti che hanno registrato esclusivamente operazioni esenti, produttori agricoli in regime speciale ex art. 34, comma 6, DPR n. 633/72);
- all’effettuazione delle liquidazioni IVA periodiche (ad esempio, soggetti minimi o forfetari).
L’invio in esame non interessa le associazioni/soggetti che adottano il regime forfetario di cui alla Legge n. 398/91.
Osserva
L’effettuazione di operazioni che fanno venir meno l’esonero dalla presentazione del mod. IVA comporta il dovere di presentare la comunicazione periodica a partire dalla liquidazione relativa al periodo nel corso del quale si sono verificate le condizioni che hanno fatto venire meno l’esonero.
La presentazione è effettuata telematicamente entro l’ultimo giorno del secondo mese successivo ad ogni trimestre. Per tale comunicazione non sono stati introdotti specifici termini applicabili in sede di prima applicazione del nuovo adempimento.
Invio liquidazioni Iva: sanzioni
Per l’omessa, incompleta o infedele comunicazione delle liquidazioni periodiche è prevista una sanzione che va da 500 a 2.000 euro che viene ridotta alla metà se la trasmissione è effettuata entro 15 giorni, ovvero se entro lo stesso tempo viene effettuata la trasmissione corretta dei dati.
Si ricorda che i dati trimestrali delle liquidazioni saranno incrociati con quelli dello spesometro, nonché con i versamenti IVA effettuati.
Le risultanze di tale incrocio saranno messe a disposizione del contribuente/intermediario abilitato.
In particolare:
- con l’introduzione dell’invio trimestrale delle liquidazioni periodiche, l’Agenzia potrà controllare il tempestivo versamento, prima della presentazione della dichiarazione IVA annuale;
- la trasmissione telematica trimestrale dei dati delle fatture emesse/ricevute indurrà i contribuenti ad una maggiore fedeltà fiscale, riducendo il fenomeno degli omessi versamenti.
Quadro Normativo |
Decreto Legge N. 78 del 31 maggio 2010 Circolare Agenzia delle Entrate n. 1 del 7 febbraio 2017 Provvedimento Agenzia delle Entrate del 27 marzo 2017 n.58793 |
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