Inps, pubblicate le aliquote contributive 2022 per i pescatori autonomi
Pubblicato il 28 gennaio 2022
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Con la circolare 13 del 27 gennaio 2022, l’Istituto Previdenziale comunica le aliquote vigenti per i lavoratori autonomi che svolgono l’attività di pesca e le istruzioni relative alle modalità e i termini per il pagamento della contribuzione, per l’anno 2022.
L’Inps specifica che i pescatori autonomi - soggetti alla legge 13 marzo 1958 n. 250 - hanno l’obbligo di versare un contributo mensile assoggettato ad adeguamento annuale.
L’Istat ha reso noto che - tra il periodo gennaio 2020 - dicembre 2020 e il periodo gennaio 2021 - dicembre 2021 - la variazione percentuale verificatasi nell’indice dei prezzi al consumo, per le famiglie di operai e impiegati, è avvenuta nella misura del +1,9%.
Per l’anno 2022, la misura del salario giornaliero convenzionale per i pescatori della piccola pesca marittima e delle acque interne associati in cooperativa, risulta così fissata:
Anno 2022 |
Retribuzione convenzionale |
Misura giornaliera |
27,73 euro |
Misura mensile (25gg) |
693,00 euro |
Sulla retribuzione mensile dovrà essere calcolata la contribuzione dovuta dai pescatori autonomi.
Per l’anno 2022, l’aliquota contributiva è fissata nella misura del 14,90%, come di seguito:
Gestione Fondo Pensioni Lavoratori Dipendenti |
Aliquote |
Coefficienti di ripartizione |
Base |
0,11 |
0,007383 |
Adeguamento |
14,79 |
0,992617 |
Totale |
14,90 |
1 |
Il contributo mensile – ottenuto dall’applicazione dell’aliquota contributiva alla retribuzione convenzionale – è pari a 103,25 euro, ed è così suddiviso:
Fondo Pensioni Lavoratori Dipendenti |
Contributo mensile |
Base |
0,76 euro |
Adeguamento |
102,49 euro |
Totale |
103,25 euro |
Ai sensi dell’articolo 11 legge 23 dicembre 2000, n. 388, le imprese che esercitano la pesca costiera o la pesca nelle acque interne e lagunari possono usufruire delle agevolazioni fiscali e contributive, nella misura pari al 70%.
La legge di Bilancio 2018 stabiliva che - a partire dall’anno 2018 - i benefici di cui all’articolo 6 del decreto legge 30 dicembre 1997, n. 457, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 1998, n. 30, erano erogati nel limite del 45,07%.
Successivamente, l’articolo 1, comma 607, legge 27 dicembre 2019, n. 160, prevedeva che - a decorrere dall’anno 2020 - i predetti benefici sono corrisposti nel limite del 44,32 per cento
Pertanto, per l’anno 2022, le imprese in oggetto potranno avvalersi dell’agevolazione nella misura del 44,32%.
Il contributo mensile, al netto del precedente beneficio, dovrà essere versato nell’importo pari a 57,49 euro, così suddiviso:
Fondo Pensioni Lavoratori Dipendenti |
Contributo mensile |
Base |
0,42 euro |
Adeguamento |
57,07 euro |
Totale |
57,49 euro |
Si rammenta che, l’indennità del contributo di maternità è stata estesa anche alle pescatrici autonome della piccola pesca e delle acque interne, ai sensi della legge n. 250/1958, e successive modificazioni.
A copertura degli oneri per l’applicazione della predetta tutela, è previsto il versamento di un contributo a carico di ogni iscritto al fondo di cui all’articolo 12, comma 3, legge n. 250/1958, pari all’importo mensile di 0,62 euro.
La contribuzione – corrisposta in rate mensili - dovrà essere versata entro il 16 di ogni mese.
A breve, l’Inps invierà le comunicazioni concernenti i dati utili per il pagamento dei contributi dovuti per l’anno 2022.
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