Infedeltà patrimoniale assorbita nella bancarotta fraudolenta? Sequestro revocato

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Con sentenza n. 18775 del 6 maggio 2015, la Corte di cassazione ha rigettato il ricorso con cui il Pubblico ministero si era opposto all'ordinanza del Tribunale del riesame di Roma di conferma del dissequestro operato nel procedimento a carico di due imputati per il reato, fra gli altri, di bancarotta fraudolenta impropria.

Il Gup, prima, e il Tribunale della libertà, poi, avevano provveduto alla revoca del sequestro preventivo finalizzato alla confisca per equivalente, disposto in relazione all'originaria imputazione per infedeltà patrimoniale di cui all'articolo 2634 del Codice civile, ritenendo che fossero venuti meno i presupposti della misura, in quanto, in relazione al delitto di cui all'articolo 223 della Legge fallimentare, non è previsto lo strumento della confisca per equivalente.

Assunto condiviso dai giudici di legittimità, secondo i quali la norma sulla confisca per equivalente, prevista per il reato societario assorbito dal citato articolo 223, non può applicarsi a quest'ultimo, in quanto reato complesso.

Andava esclusa, ossia, “l'applicazione alla fattispecie complessa degli effetti normativi applicabili al reato assorbito”, e ciò in ragione del principio di tassatività e del divieto di analogia in malam partem in tema di sanzioni.
Allegati Anche in
  • Il Sole 24Ore – Norme e Tributi, p. 40 - Il reato più grave annulla il sequestro per equivalente - Iorio

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