Indennità dei rappresentanti Accantonamenti deducibili

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La Cassazione, con la sentenza n. 13506 dell'11 giugno 2009, ha affermato la deducibilità, per l'imprenditore, dell'accantonamento effettuato per il pagamento dell'indennità suppletiva di clientela degli agenti di commercio. Per i giudici di legittimità, in particolare, non sarebbe convincente non accordare tale deducibilità sostenendo che si tratta di misura aleatoria. L'espressione contenuta nell'art. 16 del Tuir, precisa la Corte, ha una portata estesa e l'interprete non può escludere ciò che non è stato affermato esplicitamente dal legislatore.
Anche in
  • ItaliaOggi, p. 37 – Indennità dei rappresentanti Accantonamenti deducibili - Alberici

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