Incentivi alle assunzioni: dal 1° aprile 2026, obbligo di pubblicazione sul SIISL
Pubblicato il 03 novembre 2025
In questo articolo:
Condividi l'articolo:
Il disegno di legge di Bilancio per il 2026 e per il triennio 2026-2028 (S.1689), presentato al Senato e assegnato alla Commissione permanente Bilancio il 30 ottobre 2025, introduce un pacchetto di nuove agevolazioni contributive a sostegno dell’occupazione e della genitorialità.
Parallelamente, il decreto-legge 31 ottobre 2025, n. 159, recante “Misure urgenti per la tutela della salute e della sicurezza sui luoghi di lavoro e in materia di protezione civile” – approvato dal Consiglio dei Ministri del 28 ottobre 2025 e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 254 del 31 ottobre 2025 – introduce, all’articolo 14, importanti novità in materia di trasparenza del mercato del lavoro e sicurezza occupazionale.
La norma prevede che, a decorrere dal 1° aprile 2026, i datori di lavoro privati che intendano beneficiare di agevolazioni o esoneri contributivi finanziati con risorse pubbliche siano tenuti a pubblicare la disponibilità delle posizioni lavorative sul Sistema Informativo per l’Inclusione Sociale e Lavorativa (SIISL).
Tale adempimento ha la finalità di favorire la trasparenza nel mercato del lavoro, assicurare pari opportunità tra i lavoratori e, al contempo, rafforzare le misure di tutela della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro.
Incentivo per l’assunzione di madri lavoratrici
L’articolo 48 del disegno di legge di Bilancio 2026 prevede, a partire dal 1° gennaio 2026 (si tratta di un incentivo strutturale), un esonero contributivo totale (100%) per i datori di lavoro privati che assumono donne con almeno tre figli minorenni, prive di impiego regolarmente retribuito da almeno sei mesi.
L’esonero totale dal versamento dei contributi previdenziali a carico del datore di lavor è riconosciuto fino a un massimo di 8.000 euro annui, riparametrato e applicato su base mensile, esclusi i premi e contributi INAIL.
La durata dell’incentivo varia in funzione della tipologia contrattuale:
- 12 mesi per le assunzioni a tempo determinato (anche in somministrazione);
- 18 mesi in caso di trasformazione a tempo indeterminato;
- 24 mesi per le assunzioni a tempo indeterminato.
Restano esclusi i rapporti di lavoro domestico e di apprendistato, e il beneficio non è cumulabile con altri sgravi contributivi, ma risulta compatibile con la maggiorazione del costo ammesso in deduzione per le nuove assunzioni di cui all’articolo 4 del D.Lgs. n. 216/2023.
L’INPS sarà responsabile del monitoraggio del limite di spesa – pari a 5,7 milioni di euro per il 2026, con incremento fino a 28,9 milioni annui dal 2035 – e sospenderà l’accoglimento di nuove domande qualora il tetto venga raggiunto o previsto in via prospettica.
Incentivo per la trasformazione dei contratti
L’articolo 49 del disegno di legge di Bilancio 2026 introduce un ulteriore intervento volto a favorire la conciliazione tra attività lavorativa e vita familiare per le lavoratrici e i lavoratori con almeno tre figli conviventi, fino al compimento del decimo anno di età del figlio più piccolo o senza limiti di età nel caso di figli disabili.
A decorrere dal 1° gennaio 2026, tali soggetti avranno priorità nella trasformazione del contratto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale (orizzontale o verticale) o nella rimodulazione della percentuale di lavoro in caso di part-time, a condizione che la riduzione dell’orario sia almeno del 40%.
Per incentivare l’applicazione del criterio di priorità, ai datori di lavoro privati che consentono, ai summenzionati lavoratori dipendenti, la trasformazione del contratto di lavoro da full time a part time, senza riduzione del complessivo monte orario di lavoro, è previsto un esonero contributivo del 100% (anche in questo caso, si tratta di un incentivo a regime), per un periodo massimo di 24 mesi dalla data di trasformazione, nel limite di 3.000 euro annui per ciascun lavoratore, su base annua, riparametrato e applicato su base mensile, con esclusione dei premi e contributi dovuti all’INAIL.
Il beneficio non si applica ai rapporti di lavoro domestico e di apprendistato e non è cumulabile con altri sgravi, pur restando compatibile con la maggiorazione del costo ammesso in deduzione di cui al D.Lgs. n. 216/2023.
L’incentivo sarà finanziato nei limiti di 3,3 milioni di euro per il 2026, con progressivo aumento fino a 20,7 milioni annui dal 2035, e l’INPS sarà incaricato del monitoraggio del rispetto del tetto di spesa.
Le modalità attuative verranno definite con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro per la famiglia, la natalità e le pari opportunità e con il Ministro dell’economia e delle finanze, entro 180 giorni dall’entrata in vigore della legge di bilancio.
Incentivi contributivi e SIISL
L’articolo 14 del decreto-legge 31 ottobre 2025, n. 159 introduce nuove disposizioni per favorire l’occupazione e la sicurezza nei luoghi di lavoro mediante l’utilizzo del Sistema Informativo per l’Inclusione Sociale e Lavorativa (SIISL), istituito dal decreto Lavoro (articolo 5 del decreto-legge 4 maggio 2023, n. 48, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 luglio 2023, n. 85),
NOTA BENE: Si ricorda che attraverso il Sistema Informativo per l’Inclusione Sociale e Lavorativa (SIISL), cittadini italiani e stranieri possono consultare le offerte di lavoro e formazione disponibili, inserire il proprio curriculum vitae e ricevere proposte coerenti con le competenze dichiarate. L’accesso alla piattaforma avviene mediante identità digitale (SPID o Carta d’Identità Elettronica – CIE).
Dal 1° aprile 2026, l’articolo 14 del DL n. 159 del 2025 dispone che i datori di lavoro privati che intendono accedere a benefici contributivi finanziati con risorse pubbliche per l'assunzione di personale alle proprie dipendenze dovranno pubblicare la disponibilità della posizione lavorativa sul SIISL, pena l’impossibilità di ottenere l’agevolazione.
Il riconoscimento dei benefici contributivi resta inoltre sempre subordinato al pieno rispetto da parte del datore di lavoro delle norme in materia di sicurezza sul lavoro.
Il SIISL svolge una funzione di verifica e validazione dei dati autocertificati dagli utenti iscritti alla piattaforma. Gli esiti delle verifiche effettuate sono resi disponibili ai datori di lavoro, che procedono all’assunzione del lavoratore in modo da rafforzare le garanzie di affidabilità dei profili professionali ed aumentare la sicurezza e la trasparenza nella gestione dei rapporti di lavoro.
Le Agenzie per il Lavoro, a loro volta, saranno obbligate, ai fini della fruizione dei benefici contributivi per le assunzioni, a pubblicare sul sistema tutte le posizioni gestite, potendo accedere ai dati per individuare i candidati più idonei nel rispetto della normativa sulla protezione dei dati personali.
Un decreto attuativo del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, da adottarsi entro 60 giorni dall’entrata in vigore del provvedimento, definirà le modalità operative di applicazione.
I lavoratori stranieri formati nei Paesi di origine (articolo 23 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286) sono iscritti al SIISL per il tramite dei soggetti promotori dei corsi di formazione individuati dal medesimo articolo 23, comma 1, ossia enti pubblici, associazioni e organismi abilitati a realizzare programmi di istruzione e formazione professionale finalizzati all’inserimento dei lavoratori stranieri nel mercato del lavoro italiano.
Le modalità operative di tale iscrizione saranno definite con un decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, adottato di concerto con il Ministro dell’interno e con il Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale, da emanarsi entro trenta giorni dall’entrata in vigore del decreto-legge n. 159/2025.
Qualche considerazione
Il principio introdotto dall’articolo 14 del decreto-legge 31 ottobre 2025, n. 159 non rappresenta una novità assoluta nel panorama delle politiche del lavoro.
L’obbligo, per i datori di lavoro che intendono accedere a benefici contributivi finanziati con risorse pubbliche, di pubblicare la disponibilità delle posizioni lavorative sul Sistema Informativo per l’Inclusione Sociale e Lavorativa (SIISL) riprende infatti un modello già applicato nell’ambito del decreto Lavoro.
Proprio tale decreto ha istituito, agli articoli 10 e 12, comma 10, specifici incentivi all’assunzione destinati ai datori di lavoro privati che assumono beneficiari dell’Assegno di inclusione (ADI) o del Supporto per la formazione e il lavoro (SFL).
In entrambi i casi, il riconoscimento dell’esonero contributivo è subordinato alla pubblicazione dell’offerta di lavoro all’interno del SIISL, al fine di garantire la tracciabilità delle opportunità occupazionali e l’allineamento tra domanda e offerta di lavoro.
Tale meccanismo, già sperimentato con le misure legate all’inclusione e alla formazione, viene ora esteso in via generale a tutti i datori di lavoro privati che intendano beneficiare di incentivi o sgravi contributivi pubblici, rafforzando la funzione del SIISL come strumento unico nazionale di intermediazione, trasparenza e monitoraggio del mercato del lavoro.
Ricevi GRATIS la nostra newsletter
Ogni giorno sarai aggiornato con le notizie più importanti, documenti originali, anteprime e anticipazioni, informazioni sui contratti e scadenze.
Richiedila subitoCondividi l'articolo: