In materia di fermo, la giurisdizione si ripartisce in funzione della natura del credito azionato

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Le Sezioni unite civili della Corte di cassazione, con ordinanza n. 17844 depositata il 18 ottobre 2012, sono intervenute a fornire chiarimenti in merito ai procedimenti di impugnazione dei fermi amministrativi.

In primo luogo, sono stati riportati alcuni principi ribaditi a più riprese dalle stesse Sezioni unite:

- l’impugnazione può essere presentata anche contro il preavviso di fermo e non solo avverso il provvedimento dispositivo del fermo medesimo; il preavviso di fermo amministrativo, infatti, rappresenta “un atto autonomamente impugnabile anche se riguardante obbligazioni di natura extratributaria trattandosi, in ogni caso, di atto funzionale a portare a conoscenza dell'obbligato una determinata pretesa dell'amministrazione”;

- la giurisdizione, in materia di fermo, si ripartisce tra giudice ordinario e tributario “a seconda della natura del credito azionato” con la conseguenza che, “ove venga opposta una misura cautelare accedente ad una pretesa a sanzione per violazione del Codice della strada, va dichiarata la giurisdizione del giudice ordinario, attesa la natura extratributaria del credito azionato”;

- l’impugnazione della comunicazione del fermo va proposta “dinanzi al tribunale, competente ratione materiae, versandosi nell’ambito dell’esecuzione forzata”.

Con riferimento allo specifico caso sottoposto all’attenzione dei Giudici di legittimità, è stata dichiarata la giurisdizione del giudice ordinario rispetto ad una controversia attivata da un automobilista che si era opposto al preavviso di fermo amministrativo notificatogli a seguito di una violazione del Codice della strada.
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