In “GU” il primo decreto attuativo della exit tax

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Il decreto sulla tassazione delle plusvalenze latenti in caso di trasferimento della residenza all'estero delle imprese commerciali, emanato dal Ministero dell’Economia il 2 agosto 2013, in attuazione dell’articolo 166 del Tuir, è approdato sulla “Gazzetta Ufficiale” n. 188 del 12 agosto 2013.

Il primo decreto attuativo della cosiddetta “exit tax” prevede l’emanazione di un ulteriore provvedimento, con cui dovranno essere individuate le modalità di esercizio dell’opzione e del versamento rateale, oltre che le regole per la prestazione delle garanzie e per il corretto svolgimento dell’attività di monitoraggio annuale delle plusvalenze in sospensione. Ne deriva che anche se le modifiche all’articolo 166, comma 2-quater del Tuir sono state disposte dal Dl n. 1/2012, che rendeva operative le disposizioni per i trasferimenti effettuati a partire dal 24 gennaio 2012, di fatto la novellata disciplina non è ancora in vigore.

Il provvedimento prevede il pagamento della exit tax al momento del realizzo degli elementi aziendali trasferiti all’estero.

In particolare, le imprese commerciali che trasferiscono la loro residenza in un paese europeo potranno optare per la sospensione del versamento delle imposte dirette sulle plusvalenze latenti relative ad aziende o rami d’azienda che non sono confluiti in una stabile organizzazione in Italia. Per godere del beneficio è necessario prestare apposita garanzia. La sospensione non opera per i beni merce e i titoli del circolante, i fondi in sospensione d'imposta e i componenti che concorrono a formare il reddito dell'ultimo periodo d'imposta di residenza in Italia.

In alternativa alla sospensione delle imposte, le aziende possono scegliere di rateizzare la tassazione, maggiorando le somme dovute con gli interessi.
Allegati Anche in
  • ItaliaOggi, p. 20 – Fisco, exit tax con sospensione - Stroppa
  • Il Sole 24 Ore - Norme e Tributi, p. 15 - Trasferimento all'estero con prelievo sospeso - Piazza

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