Imprese di interesse strategico, regole sull’amministrazione straordinaria

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Imprese di interesse strategico, regole sull’amministrazione straordinaria

Pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 14 del 18 gennaio il decreto legge n. 4/2024, che introduce disposizioni urgenti in materia di amministrazione straordinaria delle imprese di carattere strategico.

Le disposizioni a tutela delle imprese in crisi entrano in vigore dal giorno 19 gennaio 2024.

Il provvedimento - come si legge nel comunicato stampa che ha accompagnato la chiusura del Consiglio dei ministri n. 65 del 16 gennaio - rafforza alcune misure già presenti nell’ordinamento, a tutela della continuità produttiva e occupazionale delle aziende in crisi e prevede garanzie di cassa integrazione straordinaria durante l’eventuale amministrazione straordinaria.

Vengono esclusi dalla cassa integrazione i lavoratori impegnati nella sicurezza e nella manutenzione degli impianti, per consentire che restino operativi.

Rimangono ferme le disposizioni, già inserite nell’ordinamento, a tutela delle piccole e medie imprese creditrici.

Nel provvedimento, oltre alle disposizioni sull'amministrazione straordinaria delle società strategiche partecipate da amministrazioni pubbliche statali (art. 1), vengono previsti alcuni ammortizzatori sociali per le imprese strategiche in amministrazione straordinaria. 

Imprese a carattere strategico, nuovi ammortizzatori sociali

Il Decreto legge n. 4 del 18 gennaio 2024 rafforza le misure a tutela della continuità produttiva e occupazionale delle imprese di carattere strategico in crisi, prevedendo la cassa integrazione straordinaria (CIG) durante l’intera eventuale amministrazione straordinaria, come previsto dalla Legge di Bilancio 2024.

All’articolo 3, infatti, è disposto che per le imprese che gestiscono uno stabilimento industriale di interesse strategico e che hanno in corso piani di riorganizzazione aziendale non ancora completati per la complessità degli stessi, per le quali sia disposta l'amministrazione straordinaria con conseguente prosecuzione aziendale, è prevista per l'anno 2024, ai sensi dell'articolo 1, commi  175 e 176, della legge 30 dicembre 2023, n. 213, la  prosecuzione, senza soluzione di continuità, dell'erogazione del trattamento straordinario di integrazione salariale, ove già autorizzato o in corso di autorizzazione, al fine di salvaguardare il livello occupazionale e il patrimonio delle competenze dell'azienda medesima.

ATTENZIONE: Vengono, come anticipato, esplicitamente esclusi dalla CIG i lavoratori impegnati nella sicurezza e nella manutenzione degli impianti, al fine di consentire che restino operativi per la sicurezza dell’impianto stesso.

Infatti è espressamente sancito che data la complessità dei programmi di cui  al comma 1, al fine di assicurare i più elevati livelli di sicurezza nei luoghi di lavoro, i lavoratori addetti alla manutenzione degli impianti ed alla sorveglianza  delle attività connesse alla sicurezza, possono essere interessati dai processi  di riduzione oraria o di sospensione dal lavoro, a rotazione, soltanto qualora non direttamente impegnati  in  specifici  programmi di manutenzione e sorveglianza delle medesime attività afferenti la sicurezza.

Amministrazione straordinaria, più facile chiudere la fase liquidatoria 

Relativamente alla procedura di amministrazione straordinaria, vengono anche introdotte disposizioni acceleratorie per la chiusura della fase liquidatoria delle procedure di amministrazione straordinaria, introducendo allo scopo l’art. 74 bis al Decreto legislativo 8 luglio 1999, n. 270.

Di conseguenza, non sarà più impedita la chiusura della procedura dalla pendenza di giudizi, o procedimenti esecutivi, rispetto ai quali il commissario straordinario manterrà la legittimazione processuale, anche nei successivi stati e gradi del giudizio.

La legittimazione del commissario straordinario sussiste anche per i procedimenti, compresi quelli cautelari e esecutivi, strumentali all'attuazione delle decisioni favorevoli all'amministrazione straordinaria, anche se instaurati dopo la chiusura della procedura.

In caso di chiusura della procedura, il comitato di sorveglianza cessa dalle sue funzioni e le rinunzie alle liti e le transazioni sono autorizzate dal giudice delegato. 

Si specifica, inoltre, come devono essere ripartite le somme ricevute dal commissario straordinario per effetto di provvedimenti definitivi e gli eventuali residui degli accantonamenti.

NOTA BENE: La chiusura della procedura a norma dell’articolo 4 del Dl n. 4/2024 non comporta la cancellazione della società dal Registro delle imprese sino alla conclusione dei giudizi in corso e alla effettuazione dei riparti supplementari,  anche all'esito delle ulteriori attività liquidatorie che si siano rese necessarie.

Pertanto, solo entro dieci giorni dal deposito del decreto di archiviazione, il commissario straordinario chiede la cancellazione della società dal Registro delle imprese.

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