Somma integrativa ai dipendenti: computo dei giorni di lavoro e assenze

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L’articolo 1, commi 4 e 5, della legge 30 dicembre 2024, n. 207 (legge di bilancio 2025) ha introdotto una somma integrativa non imponibile a favore dei titolari di reddito di lavoro dipendente non superiore a 20.000 euro.

La misura è riconosciuta dai sostituti d’imposta applicando una percentuale al reddito di lavoro dipendente, percentuale che varia in funzione dell’ammontare del reddito stesso, rapportato all’intero anno. Proprio su questo passaggio si sono concentrati i dubbi interpretativi chiariti dall’Agenzia delle Entrate con la risposta a interpello n. 7/2026.

Somma integrativa: percentuali applicabili

Ai sensi del comma 4 dell’articolo 1 della legge di bilancio 2025, la somma spettante è determinata applicando al reddito di lavoro dipendente le seguenti percentuali:

  • 7,1 per cento se il reddito di lavoro dipendente non supera 8.500 euro;
  • 5,3 per cento se il reddito di lavoro dipendente è superiore a 8.500 euro ma non a 15.000 euro;
  • 4,8 per cento se il reddito di lavoro dipendente è superiore a 15.000 euro.

Ai soli fini dell’individuazione della percentuale applicabile, il comma 5 stabilisce che il reddito di lavoro dipendente deve essere rapportato all’intero anno.

Precisazioni sono state rese dall’Agenzia delle Entrate con circolare n. 4 del 16 maggio 2025.

Reddito annuale teorico e giorni di lavoro dipendente

Nel caso in cui il lavoratore abbia prestato attività solo per una parte dell’anno, il sostituto d’imposta deve determinare il cosiddetto reddito annuale teorico, utilizzando la seguente logica operativa:

  1. calcolo del reddito di lavoro dipendente effettivamente percepito;
  2. individuazione dei giorni di lavoro dipendente;
  3. determinazione del reddito annuale teorico mediante il rapporto: reddito percepito/giorni di lavoro dipendente × 365;
  4. individuazione della percentuale spettante;
  5. applicazione della percentuale al reddito effettivamente corrisposto.

Il punto centrale riguarda, quindi, la corretta individuazione dei giorni di lavoro dipendente.

In presenza di più redditi di lavoro dipendente, nel calcolare il numero dei giorni per i quali dividere il reddito percepito nell'anno ai fini del calcolo del reddito annuale teorico, i giorni compresi in periodi contemporanei devono essere computati una sola volta.

Quali giorni vanno conteggiati

Con la risposta n. 7/2026, l’Agenzia delle Entrate ha precisato che, anche ai fini del calcolo del reddito annuale teorico, i giorni di lavoro dipendente sono esclusivamente quelli per i quali il dipendente ha effettivamente percepito una retribuzione.

Il chiarimento si pone in continuità con quanto già affermato in materia di detrazioni per lavoro dipendente dall’articolo 13 del Testo unico delle imposte sui redditi (TUIR) e dalla Circolare n. 4/E del 18 febbraio 2022.

In particolare:

  • vanno inclusi i giorni retribuiti, comprensivi di festività, riposi settimanali e altri giorni non lavorativi ricompresi nel periodo retribuito;
  • vanno esclusi i giorni per i quali non spetta alcun reddito, nemmeno sotto forma di retribuzione differita.

Assenze non retribuite: effetti sul beneficio

Un profilo di particolare rilevanza operativa riguarda l’impatto delle assenze non retribuite sulla determinazione della somma integrativa prevista dall’articolo 1, commi 4 e 5, della legge di bilancio 2025. Sul punto, l’Agenzia delle Entrate distingue due fattispecie.

  1. Assenza parziale di giorni lavorati nell’anno

Nel caso in cui il lavoratore dipendente, pur risultando formalmente in forza nel corso dell’anno, non percepisca la retribuzione per alcune giornate, a causa, ad esempio, di:

  • aspettativa senza assegni;
  • permessi non retribuiti;
  • sospensione dal lavoro senza corresponsione di emolumenti;
  • altre ipotesi di assenza prive di trattamento economico,

i giorni interessati non devono essere considerati ai fini della determinazione dei giorni di lavoro dipendente.

Secondo l’Agenzia delle Entrate, infatti, anche per il calcolo del reddito annuale teorico rilevano esclusivamente i giorni per i quali il lavoratore ha effettivamente percepito una retribuzione, in coerenza con i criteri già previsti per le detrazioni da lavoro dipendente di cui all’articolo 13 del TUIR.

Di conseguenza:

  • il reddito di lavoro dipendente deve essere diviso solo per i giorni retribuiti;
  • il risultato così ottenuto deve essere rapportato a 365 giorni per individuare il reddito annuale teorico;
  • la percentuale spettante va poi applicata al reddito effettivamente percepito nell’anno.

Questo approccio evita che periodi di assenza non retribuita alterino artificiosamente il livello di reddito teorico e, quindi, la percentuale applicabile.

  1. Assenza totale di giorni lavorati nell’anno

Diversa è l’ipotesi in cui, nell’anno di riferimento (2025), non risultino giorni di lavoro dipendente retribuiti.

In tale situazione, l’Agenzia delle Entrate chiarisce, nella risposta n. 7 del 16 gennaio 2026, che la somma integrativa non spetta, anche nel caso in cui siano corrisposte somme:

  • assoggettate a tassazione ordinaria;
  • non correlate alla presenza in servizio;
  • riferite ad annualità precedenti (ad esempio arretrati contrattuali o competenze accessorie).

La motivazione risiede nel fatto che, in assenza di giorni di lavoro retribuiti nell’anno, non è possibile determinare un reddito annuale teorico ai sensi del comma 5 dell’articolo 1 della legge di bilancio 2025. Viene quindi meno il presupposto stesso per l’individuazione della percentuale agevolativa.

Pratiche operative per datori di lavoro e sostituti d’imposta

Alla luce dei chiarimenti forniti, i sostituti d’imposta devono prestare particolare attenzione a:

  • distinguere i giorni di semplice permanenza formale del rapporto dai giorni effettivamente retribuiti;
  • escludere dal computo tutte le assenze prive di trattamento economico;
  • non riconoscere la somma integrativa in presenza di redditi tassati nell’anno ma non riferibili a prestazioni lavorative retribuite nel 2025.

Il corretto trattamento delle assenze non retribuite risulta quindi determinante per una corretta applicazione della misura e per la prevenzione di errori in sede di conguaglio o di controlli successivi.

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