Camere di Commercio, misure del diritto annuale 2026 invariate

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Ufficializzate le misure del diritto annuale camerale dovuto per l’anno 2026 da parte delle imprese e degli altri soggetti obbligati. A provvedere è stato il Ministero delle Imprese e del Made in Italy (MIMIT), con la nota n. 9347 del 16 gennaio 2026.

Il documento conferma, anche per il 2026, l’impianto normativo e gli importi già applicati nel 2025, in attuazione delle riduzioni strutturali introdotte dalla normativa di riordino del sistema camerale.

Il diritto annuale camerale è un contributo obbligatorio previsto dall’articolo 18 della Legge 29 dicembre 1993, n. 580, dovuto alle Camere di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura (CCIAA). L’importo varia in funzione della natura giuridica del soggetto, della modalità di iscrizione al Registro delle imprese o al REA e, per determinate categorie, del fatturato annuo.

Base normativa delle misure applicabili dal 2017

La determinazione degli importi del diritto annuale 2026 trova fondamento nell’articolo 28, comma 1, del Decreto legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito con modificazioni dalla Legge 11 agosto 2014, n. 114, recante misure urgenti per la semplificazione amministrativa.

La disposizione stabilisce che l’importo del diritto annuale, come determinato per l’anno 2014, sia ridotto:

  • del 35% per l’anno 2015;
  • del 40% per l’anno 2016;
  • del 50% a decorrere dall’anno 2017.

In attuazione di tale previsione è stato adottato il decreto interministeriale 8 gennaio 2015, che ha determinato le misure del diritto annuale dovuto a partire dal 2015, applicando le regole contenute negli articoli da 2 a 6 del decreto interministeriale 21 aprile 2011, opportunamente aggiornate sotto il profilo temporale e ridotte secondo le percentuali fissate dal citato articolo 28.

Il decreto dell’8 gennaio 2015 prevede espressamente che la riduzione del 50% trovi applicazione anche per gli anni successivi al 2017. Pertanto, anche per il 2026, le misure del diritto annuale risultano già strutturalmente ridotte.

Misure fisse del diritto annuale camerale dal 1° gennaio 2026

Alla luce del quadro normativo richiamato, il MIMIT ha illustrato gli effetti per l’anno 2026 del decreto 8 gennaio 2015, confermando le seguenti misure fisse del diritto annuale.

Imprese tenute al versamento del diritto annuale in misura fissa

Le imprese individuali continuano a versare il diritto annuale secondo i seguenti importi:

  • Imprese individuali iscritte o annotate nella sezione speciale (piccoli imprenditori, artigiani, coltivatori diretti e imprenditori agricoli):
    • € 44,00 per la sede;
    • € 8,80 per ciascuna unità locale.
  • Imprese individuali iscritte nella sezione ordinaria:
    • € 100,00 per la sede;
    • € 20,00 per ciascuna unità locale.

Imprese che versano il diritto annuale in misura fissa in via transitoria

Anche per i soggetti che rientrano nel regime transitorio, gli importi 2026 sono confermati nelle seguenti misure:

  • Società semplici non agricole:
    • € 100,00 per la sede;
    • € 20,00 per ciascuna unità locale.
  • Società semplici agricole:
    • € 50,00 per la sede;
    • € 10,00 per ciascuna unità locale.
  • Società tra avvocati, costituite ai sensi del decreto legislativo 2 febbraio 2001, n. 96:
    • € 100,00 per la sede;
    • € 20,00 per ciascuna unità locale.
  • Soggetti iscritti al Repertorio Economico Amministrativo (REA):
    • € 15,00, senza obbligo di versamento per unità locali.

Imprese con sede principale all’estero

Per le imprese con sede principale all’estero, il diritto annuale camerale continua a essere dovuto per ciascuna unità locale o sede secondaria iscritta nel Registro delle imprese, nella misura invariata di € 55,00.

Criteri di arrotondamento degli importi dovuti

Il MIMIT precisa che le misure sopra indicate sono espresse nel loro importo esatto. Ai fini del versamento dell’importo complessivo dovuto a ciascuna Camera di Commercio, occorre applicare il criterio di arrotondamento stabilito dalla nota ministeriale n. 19230 del 30 marzo 2009.

In particolare:

  • l’arrotondamento deve essere effettuato in un’unica soluzione finale;
  • l’arrotondamento è effettuato all’unità di euro;
  • si arrotonda per eccesso se la frazione decimale è pari o superiore a 50 centesimi;
  • si arrotonda per difetto negli altri casi;
  • l’arrotondamento riguarda l’importo complessivo dovuto dall’impresa, comprensivo del diritto relativo alle eventuali unità locali ubicate nella medesima provincia.

Diritto annuale commisurato al fatturato

Per le imprese tenute al versamento del diritto annuale in misura variabile, ossia le imprese iscritte al Registro delle imprese diverse dalle imprese individuali e da quelle per le quali sono previste misure fisse o transitorie, il calcolo del diritto annuale 2026 avviene secondo le seguenti regole:

  1. applicazione al fatturato 2025 delle aliquote definite dal decreto interministeriale 21 aprile 2011;
  2. mantenimento di cinque cifre decimali nella sequenza di calcolo;
  3. determinazione dell’importo complessivo;
  4. applicazione della riduzione del 50% prevista dall’articolo 28 del decreto-legge n. 90 del 2014;
  5. arrotondamento dell’importo secondo il criterio indicato nella nota ministeriale n. 19230 del 30 marzo 2009, con:
    • arrotondamento preliminare alla seconda cifra decimale;
    • successivo arrotondamento all’unità di euro.

Conferma degli importi per il 2026

La nota MIMIT n. 9347 del 16 gennaio 2026 conferma espressamente che, per l’anno 2026:

  • gli importi del diritto annuale camerale restano invariati rispetto al 2025;
  • continua ad applicarsi la riduzione strutturale del 50%;
  • il diritto annuale commisurato al fatturato è calcolato sulla base del fatturato rilevante ai fini IRAP;
  • restano fermi gli obblighi di rendicontazione connessi all’incremento del diritto annuale autorizzato per il triennio 2023–2025, laddove deliberato dalle singole Camere di Commercio.
La conferma delle misure del diritto annuale camerale per il 2026 garantisce continuità applicativa e certezza degli importi dovuti, consentendo alle imprese e ai professionisti di fare affidamento su un quadro normativo ormai stabilizzato. La nota del MIMIT si inserisce nel solco delle disposizioni di riordino del sistema camerale, ribadendo l’operatività delle riduzioni strutturali e delle modalità di calcolo già consolidate negli esercizi precedenti.
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