Imprese agricole con polizze per le calamità

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Imprese agricole con polizze per le calamità

Il Consiglio dei ministri ha approvato, in esame definitivo, due decreti legislativi che, in attuazione della legge sulla semplificazione, la razionalizzazione e la competitività dei settori agricolo e agroalimentare (legge 28 luglio 2016, n. 154), introducono norme volte, da un lato, a disciplinare gli interventi finanziari a sostegno delle imprese agricole e, dall’altro, al riordino della normativa in materia di foreste e filiere forestali.

Interventi finanziari a sostegno delle imprese agricole

Modifiche al decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102

Al fine di sostenere le imprese agricole nella gestione dei rischi e delle crisi, il decreto stabilisce:

  • la revisione della normativa in materia di gestione dei rischi in agricoltura, in modo da favorire lo sviluppo di strumenti assicurativi a copertura dei danni alle produzioni, alle strutture e ai beni strumentali delle aziende agricole;
  • la disciplina dei fondi di mutualità per la copertura dei danni da avversità atmosferiche, epizoozie, fitopatie e per la tutela del reddito degli agricoltori nonché per compensare gli agricoltori che subiscono danni causati da fauna selvatica.

Coerentemente con tali principi e criteri, nonché con quelli dettati dalla normativa europea anche in materia di aiuti di Stato nel settore agricolo, il decreto interviene in modo da rilanciare gli strumenti di gestione del rischio, affiancando e integrando, nel segno dell’innovazione di prodotto e di processo, le misure finanziate nel quadro della nuova programmazione europea 2014-2020 (Pac).

Polizze sperimentali e fondi di mutualizzazione

Il decreto si prefigge lo scopo di promuovere lo sviluppo di strumenti assicurativi innovativi, a sostegno del reddito e a protezione delle imprese dai rischi ambientali.

Si prevedono:

  • polizze sperimentali, sia polizze ricavo a copertura della perdita di profitto sul prodotto agricolo assicurato che polizze parametriche a copertura della perdita della produzione assicurata per effetto di eventi atmosferici;
  • fondi di mutualizzazione, che risarciscano gli agricoltori delle perdite causate da avversità atmosferiche, epizoozie, avversità fitosanitarie, infestazioni parassitarie o emergenze ambientali non coperte di norma dal mondo assicurativo.

Gli interventi non sono cumulabili con gli aiuti agli investimenti finalizzati al ripristino del potenziale produttivo.

Allegati Anche in
  • eDotto.com - Edicola del 14 marzo 2015 - Semplificazione PAC, meno burocrazia per le aziende agricole - Moscioni
  • eDotto.com - Edicola del 26 agosto 2016 - Agricoltura Ricambio generazionale - Schiavone

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