Agricoltura Ricambio generazionale

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Agricoltura Ricambio generazionale

L’art. 6 della Legge n. 154 del 28 luglio 2016 delega il Governo ad adottare, entro i prossimi 12 mesi, un decreto legislativo per disciplinare forme di affiancamento tra agricoltori ultra-sessantacinquenni o pensionati e giovani, non proprietari di terreni agricoli, di età compresa tra i diciotto e i quaranta anni, anche organizzati in forma associata, allo scopo del graduale passaggio della gestione dell'attività d'impresa agricola ai giovani.

Il fine è quello di favorire processi di affiancamento economico e gestionale nell'attività d'impresa agricola nonché lo sviluppo dell'imprenditoria giovanile in agricoltura.

Il Decreto dovrà stabilire, tra le altre cose, la durata dell’affiancamento ma è comunque previsto un periodo massimo di tre anni alla conclusione dei quali spetteranno, sia al giovane imprenditore agricolo che all'agricoltore ultra-sessantacinquenne o pensionato, agevolazioni e sgravi fiscali con assegnazione prioritaria.

Il Decreto legislativo dovrà, inoltre:

  • definire le modalità di presentazione da parte del giovane imprenditore agricolo di un progetto imprenditoriale posto a base del rapporto di affiancamento, che deve essere sottoscritto da parte dell'agricoltore ultra-sessantacinquenne o pensionato, definendone i reciproci obblighi;
  • stabilire forme di compartecipazione agli utili dell'impresa agricola;
  • definire il regime dei miglioramenti fondiari;
  • prevedere forme di garanzia per l'agricoltore ultra-sessantacinquenne o pensionato e il giovane imprenditore agricolo, anche attraverso le necessarie coperture infortunistiche;
  • stabilire il riconoscimento del diritto di prelazione in caso di vendita dei terreni oggetto del rapporto di affiancamento;
  • prevedere forme di compensazione a favore del giovane imprenditore agricolo nei casi di recesso anticipato dal rapporto di affiancamento;
  • definire le forme di agevolazione a favore del giovane imprenditore agricolo per la gestione e l'utilizzo dei mezzi agricoli.

A conclusione dell’affiancamento sarà possibile, alternativamente:

  • la trasformazione del rapporto tra l'agricoltore ultra-sessantacinquenne o pensionato e il giovane imprenditore agricolo in forme di subentro;
  • la trasformazione del rapporto in un contratto di conduzione da parte del giovane imprenditore agricolo;

oppure saranno previste diverse forme di compensazione a favore del giovane imprenditore agricolo.

Allegati Anche in
  • eDotto.com – Edicola del 17 agosto 2016 - Agricoltura Assunzioni congiunte – Schiavone

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