Imposte indirette, nella circolare 3/E le novità della legge di bilancio 2022
Pubblicato il 17 febbraio 2022
In questo articolo:
- Aliquota Iva ridotta su prodotti di igiene intima femminile
- Cessione d’azienda: imposte sul trasferimento di immobili strumentali
- Sospensione dei termini di versamento per federazioni, società e associazioni sportive
- Proroga esenzione da imposta di bollo delle certificazioni
- Proroga agevolazione prima casa under 36
- Proroga aliquota Iva al 5% per le forniture di gas metano
- Proroga percentuali di compensazione Iva per le cessioni di bovini e suini
- Esenzione bollo su convenzioni per i tirocini di formazione
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Con la pubblicazione della circolare n.3/E, l’Agenzia delle Entrate ha fornito i “primi” chiarimenti sulle disposizioni in materia di Iva, imposte di registro, ipo-catastali e bollo introdotte dalla legge di bilancio 2022.
Tra i principali chiarimenti forniti dall’Agenzia si segnala:
- in tema di cessione d'azienda, che l’imposta di registro e le imposte ipotecaria e catastale relative al trasferimento di beni immobili strumentali è applicabile in misura fissa (ossia pari a 200 euro ciascuna) “limitatamente” agli atti di cessione stipulati nell’ambito dei piani volti alla salvaguardia del tessuto occupazionale e della continuità aziendale;
- la proroga al 31 dicembre 2022 del bonus “prima casa” per i contribuenti under 36 e con ISEE non superiore a 40.000 euro che acquistano il primo immobile;
- l’estensione al 2022 dell’esenzione dall’imposta di bollo per il rilascio (in modalità telematica) dei certificati anagrafici digitali nonché dal bollo sulle convenzioni per i tirocini formativi e di orientamento.
Il documento di prassi ha ricordato, poi, alcune delle novità della legge di bilancio 2022 in tema di Iva, quali:
- l’aliquota ridotta (10%) per le cessioni effettuate dal 1° gennaio 2022 di “prodotti assorbenti e i tamponi, destinati alla protezione dell’igiene femminile, diversi da quelli per i quali è già prevista un’aliquota IVA ridotta pari al 5 per cento”;
- la riduzione dell’aliquota Iva al 5% per le forniture di gas metano destinato alla combustione per usi civili e industriali per le somministrazioni contabilizzate nelle fatture emesse per i consumi (stimati o effettivi) relativi ai mesi di gennaio, febbraio e marzo 2022;
- l’estensione a tutto il 2022 della percentuale di compensazione del 9,5% applicabile alle cessioni di animali vivi delle specie bovina e suina.
Aliquota Iva ridotta su prodotti di igiene intima femminile
L’articolo 1, comma 13 della legge di Bilancio 2022 interviene sulla Tabella A, parte III, allegata al DPR 633/72 contenente l’elenco dei beni e servizi soggetti all’aliquota IVA del 10% inserendo, dopo il n. 114), il seguente n. 114-bis): «prodotti assorbenti e tamponi, destinati alla protezione dell’igiene femminile, non compresi nel numero 1-quinquies) della tabella A, parte II-bis». Tale disposizione, pertanto, assoggetta ad aliquota Iva ridotta (10 per cento) i prodotti assorbenti e i tamponi, destinati alla protezione dell’igiene femminile, diversi da quelli per i quali è già prevista un’aliquota IVA ridotta pari al 5% (come da n. 1- quinquies) della Tabella A, parte II-bis, allegata al DPR n. 633/1972). Si tratta, per queste ultime, di una norma (articolo 32-ter del D.L. n.124/2019) in vigore dal 1° gennaio 2020 e riguardante le cessioni di prodotti per la protezione dell’igiene femminile “compostabili” secondo la norma UNI EN 13432:2002 o lavabili, nonché delle coppette mestruali.
La legge di Bilancio 2022, dunque, “integra” l’agevolazione prevista per le cessioni di prodotti destinati alla protezione dell’igiene femminile, prevedendo che alle cessioni effettuate dal 1° gennaio 2022 di tamponi e prodotti assorbenti “non” compostabili né lavabili si applichi l’aliquota del 10%. Trattandosi di una norma innovativa, restano assoggettate ad aliquota Iva ordinaria (nella misura del 22%) le cessioni di tali prodotti effettuate fino al 31 dicembre 2021.
Cessione d’azienda: imposte sul trasferimento di immobili strumentali
Dalla Legge di bilancio 2022 novità anche per le imposte (di registro e ipo-catastali) concernenti il trasferimento di immobili strumentali nell’ambito della cessione d’azienda. Infatti, in caso di cessione dell’azienda (o di ramo d’azienda) con “continuazione” dell’attività e mantenimento degli assetti occupazionali, ai trasferimenti di immobili strumentali che, per le loro caratteristiche, non sono suscettibili di diversa utilizzazione, si applicano l’imposta di registro e le imposte ipotecaria e catastale in misura “fissa”, ossia pari a 200 euro ciascuna. Detta disposizione aveva, tuttavia, generato qualche dubbio sulla relativa portata, in particolare se il beneficio fosse limitato alle sole cessioni d’azienda realizzate nell’ambito dei piani per salvaguardare l’occupazione ovvero se lo stesso avesse applicazione generalizzata. Con il recente documento di prassi viene sgombrato il campo da equivoci laddove l’Amministrazione finanziaria precisa che la novella disposizione trova applicazione “limitatamente” agli atti di cessione stipulati nell’ambito dei piani volti a salvaguardare il tessuto occupazionale e la continuità aziendale. Tale circostanza, precisa l’Agenzia - ancorché non espressamente menzionata dalla norma - si evince da una lettura congiunta dei commi da 224 a 238 dell’articolo 1 della legge di Bilancio 2022 e da un’interpretazione sistematica degli stessi. Conseguentemente, l’agevolazione si applica alle aziende che:
- nell’anno precedente hanno impiegato mediamente almeno 250 dipendenti;
- intendono procedere alla chiusura di una sede, di uno stabilimento, di una filiale, o di un ufficio o reparto autonomo situato nel territorio nazionale, con cessazione definitiva della relativa attività;
- prevedono di effettuare un minimo di 50 licenziamenti.
Restano, invece, escluse dalla disciplina agevolativa le aziende, datrici di lavoro, che si trovano in condizioni di squilibrio patrimoniale o economico-finanziario tale da renderne probabile la crisi o l’insolvenza, e che possono accedere alla procedura di composizione negoziata per la soluzione della crisi d’impresa. Ai fini in esame si ricorda, altresì, che i beni oggetto del trasferimento agevolato sono gli immobili strumentali (trasferiti nell’ambito dell’azienda o del ramo d’azienda) che, per le loro caratteristiche, non sono suscettibili di diversa utilizzazione e che appartengono ai seguenti gruppi catastali:
· gruppo A, categoria A/10 (uffici e studi privati, ma la destinazione ad uso ufficio o studio privato deve essere prevista nella licenza o concessione edilizia); |
· gruppo B (ad esempio, collegi e convitti, uffici pubblici, scuole, biblioteche, musei, cappelle, magazzini sotterranei); |
· gruppo C (immobili a destinazione commerciale ordinaria e varia, quali botteghe e negozi, laboratori, magazzini e locali di deposito, ecc.); |
- gruppo D (unità immobiliari con destinazione speciale, quali alberghi, opifici, case di cura ed ospedali con fine di lucro, banche e istituti di credito, ecc.); |
· gruppo E (immobili a destinazione particolare, ad esempio fabbricati per speciali esigenze pubbliche). |
Il beneficio, come anticipato, consiste nel pagamento dell’imposte di registro delle imposte ipotecaria e catastale nella misura fissa di euro 200 ciascuna (per complessive 600 euro). Resta fermo l’assoggettamento ad imposizione secondo le regole ordinarie del residuo valore di cessione dell’azienda di cui fanno parte gli immobili trasferiti. Si precisa, inoltre, che il beneficio riguarda “solo” le cessioni dei beni effettuate a titolo oneroso, non essendo espressamente prevista l’applicabilità della norma alle cessioni a titolo gratuito, e non riguarda i beni aziendali diversi dagli immobili, per i quali resta fermo l’imposizione con le regole ordinarie.
La norma prevede, infine, un’ipotesi di decadenza dal beneficio che si realizza in caso di cessazione dell’attività o di trasferimento degli immobili agevolati per atto a titolo oneroso o gratuito “prima” del decorso di 5 anni dall’acquisto degli stessi. Al verificarsi delle suddette ipotesi, l’imposta di registro, ipotecaria e catastale saranno dovute in misura “ordinaria” (l’imposta di registro si applica - con un minimo di 1.000 euro - ai terreni agricoli e connessi fabbricati rurali con l’aliquota del 15%; agli immobili diversi dai precedenti con l’aliquota del 9%. Le imposte ipo-catastali sono applicate in misura pari a 50 euro ciascuna).
Sospensione dei termini di versamento per federazioni, società e associazioni sportive
Versamenti sospesi per federazioni, società e associazioni sportive ma con una formulazione ad hoc per il 2022. La legge di bilancio 2022 (articolo 1, co. 923 e 924 della L.234/2021), infatti, ha disposto la sospensione di una serie di versamenti tributari e contributivi a beneficio delle federazioni sportive nazionali, degli enti di promozione sportiva e delle associazioni e società sportive professionistiche e dilettantistiche che:
- hanno il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa nel territorio dello Stato;
- operano nell’ambito di competizioni sportive in corso ai sensi del DPCM 24 ottobre 2020.
Nello specifico sono “sospesi":
- i termini relativi ai versamenti delle ritenute alla fonte (di cui agli articoli 23 e 24 del DPR 600/73) che i predetti soggetti operano in qualità di sostituti d’imposta, dal 1° gennaio 2022 al 30 aprile 2022;
- i termini relativi agli adempimenti e ai versamenti dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l’assicurazione obbligatoria, dal 1° gennaio 2022 al 30 aprile 2022;
- i termini dei versamenti relativi all’Iva in “scadenza” nei mesi di gennaio, febbraio, marzo e aprile 2022;
- i termini relativi ai versamenti delle imposte sui redditi in scadenza dal 10 gennaio 2022 al 30 aprile 2022.
Restano fuori dalla sospensione, in quanto non citati dalla norma, i versamenti in scadenza relativi all’imposta regionale sulle attività produttive (Irap), la quale non costituisce di per sé un’imposta sui redditi. Detti versamenti “sospesi” dovranno essere effettuati, senza applicazione di sanzioni e interessi, in un’unica soluzione entro il prossimo 30 maggio 2022 ovvero mediante rateizzazione fino a un massimo di sette rate mensili di pari importo, pari al 50% del totale dovuto, e l’ultima rata di dicembre 2022 pari al valore residuo.
Il versamento della prima rata dovrà essere effettuato entro il 30 maggio 2022, senza interessi. I versamenti relativi al mese di dicembre 2022, invece, devono essere effettuati entro il 16 dello stesso mese. Non è previsto alcun rimborso di quanto già versato.
Tale previsione non è, tuttavia, “sovrapponibile” alle precedenti sospensioni previste per i periodi:
- 2 marzo 2020 – 30 giugno 2020, con l’articolo 61, comma 5, del D.L. 18/2020 (cd. Cura Italia):
- 1° gennaio 2021 - 28 febbraio 2021, dall’articolo 1, co. 36, della L. 178/2020 (legge bilancio 2021).
Pertanto, diversamente dalla sospensione dei versamenti di cui al decreto cd “Cura Italia”, quest’ultima sospensione riguarda “non” tutte le federazioni sportive nazionali, gli enti di promozione sportiva, le associazioni e società sportive professionistiche e dilettantistiche, bensì solo quelle che «operano nell’ambito di competizioni sportive in corso di svolgimento, ai sensi del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 24 ottobre 20208».
Tale requisito, previsto anche per il periodo di sospensione disposto dalla legge di Bilancio 2021, deve sussistere alla data di entrata in vigore della norma. Ciò significa che, per l’ultima versione, possono beneficiare della sospensione dei termini di versamento i soggetti ivi indicati che operano nell’ambito di competizioni di interesse nazionale in corso di svolgimento al 1° gennaio 2022.
Ulteriore precisazione delle Entrate ha riguardato i “confini” di applicazione della sospensione dei termini. Stando alla norma, infatti, devono essere inclusi nell’ambito applicativo dell’agevolazione solo i versamenti in autoliquidazione, ivi compresa la rateizzazione operata in relazione agli stessi e avviata nei termini delle scadenze ordinarie. Conseguentemente, nell’ambito del documento di prassi è stato chiarito che devono ritenersi esclusi dalla sospensione dei termini (nel periodo 1° gennaio 2022 - 30 aprile 2022):
- i versamenti dovuti in conseguenza di atti emessi dall’Agenzia delle entrate o dall’Agenzia delle entrate Riscossione, anche qualora tali versamenti si riferiscano ad importi oggetto di rateazione;
- i versamenti delle somme da ravvedimento operato nel periodo oggetto di sospensione, atteso che si tratta di un istituto speciale che si avvia solo in caso di intervenuta scadenza dei termini ordinariamente previsti per il pagamento delle imposte dovute, ancorché su spontanea iniziativa del contribuente.
Sono, invece, da considerarsi “inclusi“ nella sospensione gli importi dovuti per effetto della rateizzazione dei versamenti oggetto delle precedenti sospensioni, trattandosi di versamenti in autoliquidazione con scadenza nel periodo interessato dalla nuova sospensione. Di conseguenza, le federazioni sportive nazionali, gli enti di promozione sportiva, le associazioni e società sportive professionistiche e dilettantistiche che, beneficiando delle sospensioni previste dal decreto cd “Cura Italia” (periodo 2 marzo 2020 – 30 giugno 2020) e dalla legge di Bilancio 2021 (periodo 1° gennaio 2021 – 28 febbraio 2021), abbiano optato per l’effettuazione dei versamenti in forma rateale, qualora le scadenze delle singole rate ricadano nel periodo di sospensione previsto della legge di bilancio 2022 (1° gennaio – 30 aprile 2022), possono “ulteriormente” sospendere tali versamenti e pagare gli importi dovuti in un’unica soluzione entro il 30 maggio 2022 oppure mediante rateizzazione fino a un massimo di 7 rate mensili di pari importo, per il 50% del totale dovuto, con l’ultima rata di dicembre 2022 di importo pari al valore residuo. Con le sospensioni previste dalle leggi di Bilancio 2021 e 2022, rispetto a quella operata dal decreto cd “Cura Italia” si è, quindi:
- da un lato ridotto il perimetro dei soggetti beneficiari prevedendo, per federazioni sportive nazionali, enti di promozione sportiva, associazioni e società sportive professionistiche e dilettantistiche, la sussistenza dell’ulteriore requisito di operare in competizioni o gare in corso di svolgimento;
- dall’altro, è ampliato il perimetro oggettivo dei versamenti sospesi, includendo fra questi anche i versamenti relativi alle imposte sui redditi.
Periodo sospensione |
Beneficiari |
Oggetto sospensione |
Modalità versamento |
Dal 2.03.2020 al 30.06.2020 |
Tutte le federazioni sportive nazionali, gli enti di promozione sportiva, le associazioni e società sportive professionistiche |
- ritenute alla fonte - IVA |
Rateazione: - per il 50% dell’importo in unica soluzione entro il 16 settembre o in massimo 4 rate mensili da settembre a dicembre 2020; - per il restante 50% in massimo 24 rate mensili da gennaio 2021 a dicembre 2022; |
Dal 01.01.2021 al 28.02.2021 |
Federazioni sportive nazionali, enti di promozione sportiva, associazioni e società sportive professionistiche e dilettantistiche che operano in competizioni in corso di svolgimento al 01.01.2021 |
- ritenute alla fonte - IVA -Imposte sui redditi |
Unica soluzione: 30.05.2021 Rateazione: in massimo 24 rate mensili da maggio 2021 a aprile 2023, con rate di dicembre 2021 e 2022 entro il giorno 16 |
Dal 01.01.2022 al 30.04.2022 |
Federazioni sportive nazionali, enti di promozione sportiva, associazioni e società sportive professionistiche e dilettantistiche che operano in competizioni in corso di svolgimento al 01.01.2022 |
Unica soluzione: 30.05.2022 Rateazione: - per il 50% in 7 rate mensili da maggio 2022 a novembre 2022; - il restante 50% entro il 16 dicembre 2022. |
Proroga esenzione da imposta di bollo delle certificazioni
Al fine di “semplificare” le comunicazioni digitali tra pubbliche amministrazioni e cittadini, la legge di Bilancio 2022 ha modificato l’articolo 62, comma 3 del Codice dell’amministrazione digitale (CAD) estendendo a tutto il 2022 l’esenzione dall’imposta di bollo per i certificati rilasciati in modalità telematica (in precedenza prevista solo per l’anno 2021). Tuttavia, la novella normativa non ha apportato alcuna ulteriore modifica all’ambito applicativo dell’agevolazione di cui all’articolo 62 del D.Lgs.82/2005 avente ad oggetto l’esenzione dall’imposta di bollo per il rilascio dei certificati anagrafici in modalità telematica. Si tratta, in sostanza, dei certificati contenenti informazioni anagrafiche che possono essere richiesti dai cittadini rivolgendosi all’Anagrafe Nazionale della Popolazione Residente (ANPR) istituita presso il Ministero dell’Interno la cui certificazione dei dati in modalità telematica è assicurata mediante l’emissione di documenti digitali muniti di sigillo elettronico “qualificato” (ai sensi del Regolamento (UE) n. 910/2014).
In via generale, quindi, i cittadini residenti in Italia possono richiedere i seguenti certificati: di nascita, di matrimonio, di cittadinanza, di esistenza in vita, di residenza, di stato civile, di stato di famiglia, di stato civile e di stato di famiglia insieme, di residenza in convivenza, di stato di famiglia con rapporti di parentela, di stato libero, di unione civile e di contratto di convivenza. L’elenco dei certificati varia in base ai dati anagrafici registrati dal comune (ad esempio, se si è celibi o nubili, nell’elenco non si troverà il certificato di matrimonio). I cittadini residenti all’estero (iscritti AIRE) possono, invece, richiedere i certificati di nascita, di matrimonio, di cittadinanza, di residenza AIRE, di stato di famiglia AIRE, di unione civile e di contratto di convivenza.
Proroga agevolazione prima casa under 36
Prorogata al 31 dicembre 2022 (in luogo del 30 giugno 2022) l’agevolazione prevista per l’acquisto della “prima casa” da parte dei soggetti under 36. Pertanto, restano esonerati dal versamento dell'imposta di registro e delle imposte ipotecaria e castale gli acquirenti (persone fisiche) di immobili “prima casa” che soddisfano le seguenti condizioni:
-
non aver compiuto 36 anni di età nell’anno in cui l’atto è rogitato;
- aver un valore dell’ISEE non superiore a 40.000 euro annui.
Detti requisiti vanno ad “aggiungersi” a quelli già stabiliti ai fini dell’agevolazione cd. “prima casa” indicate dalla Nota II-bis all’articolo 1 della Tariffa, parte I, allegata al TUR.
Per quanto concerne il limite reddituale si rammenta che l’indicatore ISEE è calcolato sulla base dei redditi percepiti e del patrimonio posseduto nel 2° anno solare precedente la presentazione della dichiarazione sostitutiva unica (DSU), rapportati al numero dei soggetti che fanno parte dello stesso nucleo familiare (ad esempio: l’ISEE è riferito ai redditi e al patrimonio dell’anno 2020 per gli atti stipulati nel 2022). Pertanto, al momento della stipula dell’atto, il contribuente deve dichiarare di avere un valore ISEE non superiore a 40.000 euro e di essere in possesso della relativa attestazione in corso di validità o di aver già provveduto a richiederla mediante presentazione di DSU in data anteriore o almeno contestuale alla stipula dell’atto. In presenza, quindi, delle condizioni previste per il beneficio cd. “prima casa” e degli ulteriori requisiti dell’età (inferiore a 36 anni) e dell’ISEE (di valore non superiore a euro 40.000), al fine di incentivare l’acquisto della casa di abitazione da parte delle persone più giovani è stato previsto:
- l’esonero dal pagamento dell'imposta di registro e dalle imposte ipotecaria e catastale, nei casi in cui l’atto di acquisto immobiliare sia soggetto ad imposta di registro;
- in caso di acquisti soggetti ad Iva, un credito d’imposta di ammontare pari all’imposta sul valore aggiunto corrisposta in relazione all’acquisto, applicata con aliquota nella misura del 4%.
Riguardo il credito d’imposta, l’Agenzia (con la circolare n.12/E/2021) ha precisato che l’esenzione dalle imposte d’atto è riferibile anche agli atti assoggettati a Iva. Ciò trova conferma nella relazione tecnica al D.L. ove si legge che “nel caso in cui la transazione sia assoggettata ad IVA, oltre all’esenzione dalle imposte di registro, ipotecarie e catastali, è previsto inoltre un ristoro pari all’IVA pagata”. Lo stesso documento di prassi pone l’attenzione sui contratti preliminari di compravendita precisando che questi “non” possono godere delle nuove agevolazioni in quanto la norma fa riferimento ai soli atti traslativi o costitutivi a titolo oneroso. Semaforo verde al beneficio, invece, per gli immobili acquistati tramite “asta giudiziaria”.
Per quanto riguarda il credito d’imposta pari all’Iva corrisposta, si ricorda che lo stesso può essere:
- portato in diminuzione dalle imposte di registro, ipotecaria, catastale, sulle successioni e donazioni dovute sugli atti e sulle denunce presentati “dopo” la data di acquisizione del credito;
- utilizzato in diminuzione delle imposte sui redditi delle persone fisiche dovute in base alla dichiarazione da presentare successivamente alla data dell’acquisto;
- utilizzato in compensazione tramite F24, ai sensi del decreto legislativo n. 241/1997.
È prevista, inoltre, quale “ulteriore” agevolazione, l'esonero dal pagamento dell’imposta sostitutiva sui “finanziamenti” per l’acquisto, la costruzione e ristrutturazione di immobili. Si tratta dell'imposta sostitutiva delle imposte di registro, di bollo, ipotecarie e catastali e delle tasse sulle concessioni governative la cui aliquota (pari allo 0,25% dell'ammontare complessivo del finanziamento) è fissata dall’articolo 18 del D.P.R.601/1973.
Per fruire di detta agevolazione il finanziamento deve essere erogato per l’acquisto, costruzione o ristrutturazione di immobili per i quali ricorrono le condizioni “prima casa” a favore di soggetti mutuatari che non hanno ancora compiuto trentasei anni di età nell’anno in cui l’atto è stipulato e che hanno ISEE non superiore a 40.000 euro annui. La sussistenza dei requisiti per godere delle agevolazioni fiscali deve essere dichiarata dal mutuatario nel contratto di mutuo o in un documento allo stesso allegato. Nel caso di finanziamento “cointestato” e destinato all’acquisto di immobile abitativo, l’esenzione è applicabile solo alla parte del finanziamento erogata in favore del soggetto che possiede i requisiti. Sulla quota restante, l’aliquota è applicabile nella misura dello 0,25% nel caso in cui il mutuatario acquisti l’immobile usufruendo delle agevolazioni “prima casa”; qualora non sussistano tali requisiti, l’aliquota da applicare è pari al 2%.
Proroga aliquota Iva al 5% per le forniture di gas metano
Al fine di contenere gli aumenti dei prezzi del gas metano, il legislatore, con la legge di bilancio 2022 (articolo 1, comma 506) ha “prorogato” la riduzione dell’aliquota Iva al 5% per le forniture di gas metano destinato alla combustione per usi civili e industriali, con riferimento alle somministrazioni contabilizzate nelle fatture emesse per i consumi stimati o effettivi relativi ai mesi di gennaio, febbraio e marzo 2022. Si evidenzia che l’ambito di applicazione dell’agevolazione – già prevista dal D.L. n.130/2021 (cd. “decreto Energia”) convertito, in relazione alle somministrazioni contabilizzate nelle fatture emesse per i consumi stimati o effettivi dei mesi di ottobre, novembre e dicembre 2021 – non è stata oggetto di modifiche. Così, nel rinviare ai chiarimenti forniti con la circolare n. 17/E/2021 l’Agenzia delle Entrate ha fatto presente che l’abbassamento dell’aliquota Iva è circoscritta alle somministrazioni di metano destinato alla combustione per usi civili e industriali, così come definiti dall’articolo 26, comma 1, del TUA.
L’aliquota Iva del 5% è applicabile anche agli impieghi di gas metano per combustione rientranti nelle destinazioni annoverate tra le esenzioni dal pagamento dell’accisa, di cui all’articolo 17 del TUA (fattispecie soggette ad accisa ancorché esonerate dal relativo pagamento) e a quelli assoggettati ad aliquota ridotta, così come disciplinati dall’articolo 24 del TUA. Diversamente, non beneficiano dell’agevolazione in esame, in quanto destinate a usi non espressamente richiamati dall’articolo 2, comma 1, del D.L. 130/2021:
- le somministrazioni di gas metano impiegato per autotrazione,
- le somministrazioni di gas metano utilizzato per la produzione di energia elettrica.
Proroga percentuali di compensazione Iva per le cessioni di bovini e suini
Confermata anche per l’anno d’imposta 2022 la percentuale di compensazione del 9,5% applicabile alle cessioni di animali vivi delle specie bovina e suina, già elevata a tale ammontare per il 2021 dall’articolo 1, comma 68, del decreto-legge n. 73 del 2021 (cd. decreto Sostegni-bis). Sul piano operativo, si rammenta che, in base all’articolo 34, comma 1 del DPR 633/1972, i soggetti esercenti attività agricola, ai fini della determinazione dell’imposta dovuta, “detraggono” dall’imposta gravante sulle cessioni dei prodotti agricoli e ittici un importo determinato “forfetariamente”, appunto mediante l’applicazione, al complessivo imponibile delle cessioni, di specifiche percentuali di compensazione.
Resta, comunque, possibile optare per l’applicazione dell’imposta nei modi ordinari.
Le suddette percentuali di compensazione, oltre a costituire la forfetizzazione della detrazione da operare, ai sensi dell’ultimo periodo dell’articolo 34, comma 1, del DPR n.633/1972, rappresentano anche la misura dell’aliquota Iva applicabile alle seguenti operazioni:
- cessioni effettuate dai produttori agricoli che, ai sensi del comma 6 dello stesso articolo 34, si avvalgono del regime di esonero dagli adempimenti nonché dal versamento dell’imposta;
- passaggi di prodotti alle cooperative e ai loro consorzi di cui al comma 2, lettera c), del citato articolo 34, laddove entrambi i soggetti applichino il regime speciale IVA di cui al medesimo articolo.
Esempio – un produttore agricolo vende bovini per un importo pari a 1.500 euro. L'aliquota Iva applicata è del 10% (n. 2) della Tabella A, parte III, allegata al DPR 633/72; La percentuale di compensazione 9,5%. In questo caso, l'Iva applicata a titolo di “rivalsa” è pari a 150 euro, mentre la detrazione forfetaria ammonta a 142,50 euro. Conseguentemente, l'Iva dovuta sarà pari a 7,50 euro (150 – 142,50). |
Esenzione bollo su convenzioni per i tirocini di formazione
L’articolo 1, comma 731, della legge di Bilancio 2022 interviene sull’articolo 10- bis, comma 1 del D.L. 41/2021 estendendo a tutto il 2022 l’esenzione dall’imposta di bollo sulle convenzioni per lo svolgimento di tirocini formativi e di orientamento di cui all’articolo 18 della legge n.196/1997, originariamente introdotta solo per l’anno 2021. La disposizione in esame non ha apportato alcuna modifica all’oggetto della preesistente agevolazione (esenzione dell’imposta di bollo) e ai beneficiari della stessa (soggetti che svolgono tirocini di formazione e orientamento). Pertanto, l’esenzione viene solo estesa, con analoga impostazione, all’anno d’imposta 2022. Si tratta, nello specifico, di tirocini pratici e stages a favore di soggetti che hanno già assolto l’obbligo scolastico e sono volti a realizzare momenti di “alternanza” tra studio e lavoro nonché agevolare le scelte professionali mediante la conoscenza diretta del mondo lavorativo.
Quadro Normativo |
- AGENZIA DELLE ENTRATE – CIRCOLARE N.3/E DEL 4 FEBBRAIO 2022; - AGENZIA DELLE ENTRATE - COMUNICATO STAMPA DEL 4 FEBBRAIO 2022. |
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