Implementazione dello sdoganamento centralizzato, avvio Fase 1

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Implementazione dello sdoganamento centralizzato, avvio Fase 1

La Decisione di esecuzione UE n. 2879/2023 del 15 dicembre 2023 avvia la prima fase (Fase 1) dell'implementazione della procedura di sdoganamento centralizzato, prevista dall’art. 179 del Codice Doganale dell’Unione (CDU), a partire dal primo luglio 2024.

Lo sdoganamento centralizzato, previsto dal citato articolo 179 del CDU, è una procedura che consente agli operatori economici di centralizzare le loro operazioni doganali, rendendo il processo più efficiente e semplificato.

I punti chiave di questa procedura si articolano nel seguente modo:

·  Presentazione della dichiarazione doganale:

  • gli operatori economici possono presentare la dichiarazione doganale presso l'ufficio doganale del luogo dove sono stabiliti;
  • le merci, tuttavia, possono essere fisicamente presentate presso un altro ufficio doganale all'interno dell'Unione Europea.

·  Autorizzazione necessaria:

  • per utilizzare la procedura di sdoganamento centralizzato, gli operatori devono ottenere un’autorizzazione dalle autorità doganali.
  • è necessario essere in possesso dell'autorizzazione AEOC (Operatore Economico Autorizzato per le Semplificazioni Doganali).

Obiettivi e vantaggi dello sdoganamento centralizzato

Lo sdoganamento centralizzato offre numerosi vantaggi agli operatori economici, migliorando significativamente l'efficienza e la gestione delle operazioni doganali.

In primo luogo si può assistere ad un centralizzazione delle operazioni; questa procedura permette alle aziende di gestire tutte le loro operazioni doganali da un unico punto, eliminando la necessità di interagire con molteplici uffici doganali sparsi in diverse località. In questo modo, si facilita notevolmente la gestione e il controllo delle attività doganali, rendendo il processo più fluido e coordinato.

In secondo luogo, si realizzano convenienze in termini di efficienza e riduzione dei costi. Lo sdoganamento centralizzato semplifica il processo di dichiarazione e sdoganamento, riducendo sia i tempi che i costi associati. Grazie a un sistema più coordinato, le operazioni doganali possono essere eseguite più rapidamente, migliorando così la velocità complessiva del processo doganale.

Tipi di merci e regimi coperti

Lo sdoganamento centralizzato copre vari regimi doganali, inclusi:

- Immissione in libera pratica: permette la libera circolazione delle merci all'interno dell'Unione Europea.

- Deposito doganale: consente di immagazzinare le merci senza pagare dazi all'importazione.

- Perfezionamento attivo: permette l'importazione temporanea di merci per essere lavorate e poi riesportate.

- Utilizzo finale: consente l'uso di merci per scopi specifici con agevolazioni fiscali.

Questi regimi assicurano che lo sdoganamento centralizzato possa essere applicato a una vasta gamma di operazioni commerciali, adattandosi alle diverse esigenze degli operatori economici.

Avvio della Fase 1 dello sdoganamento centralizzato

Il 1° luglio 2024 segna l'inizio della Fase 1 dell'implementazione dello sdoganamento centralizzato, un passo significativo verso la centralizzazione delle operazioni doganali in tutta l'Unione Europea.

In questa prima fase, lo sdoganamento centralizzato sarà implementato con dichiarazioni doganali normali. Questo significa che le dichiarazioni non utilizzeranno la semplificazione dell’iscrizione nelle scritture del dichiarante e non coinvolgeranno merci sottoposte ad accisa, merci in ammissione temporanea, merci oggetto di scambi con territori fiscali speciali o merci soggette a politica agricola comune.

Per queste ultime categorie di merci, l'implementazione della procedura è posticipata al 2 giugno 2025, che segna l’avvio della Fase 2.

Fase due rinviata a giugno 2025

La Fase 2 dello sdoganamento centralizzato è prevista per il 2 giugno 2025. Questa fase estenderà ulteriormente le funzionalità del sistema di sdoganamento centralizzato, includendo operazioni e tipi di merci che non sono coperti nella prima fase.

Nello specifico, la Fase 2 includerà le seguenti operazioni, che non sono coperte nella Fase 1:

  • Dichiarazioni doganali semplificate: possibilità di utilizzare la semplificazione dell’iscrizione nelle scritture del dichiarante.
  • Merci sottoposte ad accisa: saranno incluse le merci che sono soggette a tassazione speciale, come alcol, tabacco e prodotti energetici.
  • Ammissione temporanea: coprirà le merci importate temporaneamente, ad esempio per essere esposte in fiere o per essere riparate.
  • Scambi con territori fiscali speciali: includerà merci unionali negli scambi con territori fiscali speciali dell'Unione Europea.
  • Merci soggette a Politica Agricola Comune (PAC): includerà le merci soggette a regolamentazioni particolari nell'ambito della PAC.

L'implementazione della Fase 2 completerà il quadro dello sdoganamento centralizzato, permettendo una maggiore integrazione e facilitazione delle operazioni doganali per una gamma più ampia di merci e regimi doganali. Ciò comporterà alcuni vantaggio, come:

  • ampliamento delle tipologie di dichiarazioni e merci che possono essere gestite centralmente;
  • riduzione delle complessità amministrative per un numero maggiore di operazioni e tipologie di merci;
  • rafforzamento della cooperazione tra gli uffici doganali degli Stati Membri, migliorando la rapidità e l'efficienza delle operazioni doganali.

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