Dogane. Regime del transito, novità per presentazione delle merci

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Dogane. Regime del transito, novità per presentazione delle merci

Con la circolare n. 10 dell’11 aprile 2024 delle Dogane si forniscono le istruzioni per la compilazione delle dichiarazioni di transito e gestione ottimizzata delle procedure doganali.

Questo perchè nel regime di transito è stato osservato che sussistono una serie di pratiche non allineate agli standard normativi europei, adottate durante la compilazione delle dichiarazioni doganali presso i punti di partenza nazionali.

Le anomalie più frequenti includono:

  • termini di consegna non realistici,
  • omissione dei dettagli relativi ai mezzi di trasporto,
  • inadeguate indicazioni per il sigillamento.

Nella regolamentazione unionale di transito il trasporto di merci è consentito attraverso il territorio dell'Unione senza l'applicazione di dazi all'importazione e altre imposizioni, a condizione che venga fornita adeguata garanzia.

Termine per la consegna delle merci

L'articolo 297, paragrafo 1, del Regolamento Esecutivo (UE) 2015/2447 del 24 novembre 2015 stabilisce che l'ufficio doganale di partenza determina il termine entro il quale le merci devono essere consegnate all'ufficio di destinazione. Tale termine è definito basandosi su vari fattori quali l'itinerario previsto, il tipo di mezzo di trasporto utilizzato, e le leggi che potrebbero influenzare la tempistica.

La scadenza stabilita per la consegna delle merci è obbligatoria. Se le merci arrivano all'ufficio doganale di destinazione oltre questo termine, esso si considera rispettato solo se il titolare delle merci può dimostrare che il ritardo è avvenuto per cause non attribuibili a lui o al trasportatore.

Si è osservato che il termine comunemente assegnato di otto giorni, sia nella procedura ordinaria che in quella semplificata, non sempre rispecchia le distanze reali tra gli uffici doganali di partenza e di destinazione né i criteri normativi dell'Unione Europea.

Pertanto, è essenziale adottare parametri di riferimento precisi per la definizione di questi termini, come segue:

  • transito nazionale - ufficio di partenza ed ufficio di destinazione in Italia: 2 giorni lavorativi (sabato e domenica non sono considerati nel computo);
  • transito unionale – ufficio di partenza in Itala e ufficio di destinazione in altro Stato membro: 4 giorni lavorativi;
  • transito comune - ufficio di partenza in Italia ed ufficio di destinazione in una Parte Contraente della Convenzione (esclusa la Svizzera): 8 giorni lavorativi.

Si legge nella circolare n. 10 dell’11 aprile 2024 che in presenza di motivi validi, l'ufficio doganale può discostarsi dai termini sopra indicati.

Identità del mezzo di trasporto

Le specifiche relative al mezzo di trasporto, come tipo e numero di identificazione, nazionalità, sono dettagli obbligatori:

  • nella dichiarazione di transito ordinaria (D1),
  • in quella semplificata con serie di dati ridotti (D2),
  • in quella con uso di un documento di trasporto elettronico come dichiarazione doganale (D3).

Spetta all'ufficio doganale di destinazione l'obbligo di comunicare le incongruenze osservate attraverso l'analisi comparativa tra le informazioni della dichiarazione doganale trasmesse dall'ufficio di partenza, incluse nel messaggio NCTS "Arrivo previsto", e i dati effettivamente presenti all'arrivo.

Sigilli

Le merci in transito devono essere generalmente sigillate per garantire l'identificazione.

La normativa distingue tra sigilli doganali standard e sigilli di modello particolare, entrambi conformi a specifiche tecniche dettagliate e a standard di alta sicurezza.

E’ però possibile per l’ufficio doganale di partenza non procedere alla sigillatura (cosiddetta dispensa) in presenza di determinati requisiti e condizioni.

La decisione di non sigillare le merci vincolate al transito può riguardare:

a) una singola specifica operazione di transito,

b) una pluralità di operazioni di transito.

In entrambi i casi la dispensa dalla sigillatura deve essere autorizzata preventivamente dall’ufficio doganale e deve formare oggetto di specifico provvedimento da parte della Dogana competente su richiesta dell’operatore.

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