Dichiarazioni doganali con nuovi tracciati
Pubblicato il 07 giugno 2022
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In materia doganale, il relativo Codice (CDU) dispone che tutti gli scambi di informazioni, quali dichiarazioni, richieste o decisioni - tra autorità doganali nonché tra operatori economici ed autorità doganali e l'archiviazione di tali informazioni richieste dalla normativa doganale - siano effettuati mediante procedimenti informatici, al fine di semplificare le procedure.
Però, fino al 31 dicembre 2022 possono essere utilizzati mezzi diversi dai procedimenti informatici se i sistemi elettronici necessari per l'applicazione della dichiarazione doganale per le merci introdotte nel territorio doganale UE non sono ancora operativi.
La circolare n. 22 del 6 giugno 2022 dell’Agenzia delle Dogane, nell’ambito del processo di reingegnerizzazione del sistema informativo AIDA 2.0 e, con riferimento alle dichiarazioni doganali presentate in procedura ordinaria, fa presente di aver aggiornato il sistema nazionale di importazione stabilendo di applicare il modello di dati definito a livello unionale e denominato EUCDM (European Union Customs Data Model), a decorrere dal 9 giugno 2022.
A partire dal 9 giugno 2022, per le dichiarazioni relative al regime di immissione in libera pratica e per i regimi speciali diversi dal transito, il sistema informatico farà riferimento alle informazioni chieste nell’allegato D del RD per quanto riguarda i dati delle dichiarazioni doganali e all’allegato C del RE, per quanto concerne i codici e i formati da utilizzare. Sempre dalla suddetta data, le disposizioni di natura transitoria sui dati richiesti per le dichiarazioni doganali contenute nell’allegato 9 appendice C1 e D1 del Regolamento delegato (UE) 2016/341 relativi al regime di immissione in libera pratica e ai regimi speciali diversi dal transito, non saranno più applicabili.
Tali disposizioni di natura transitoria rimangono valide per i regimi di esportazione e transito fino all’aggiornamento dei relativi sistemi informatici (AES e NCTS).
Nuovi tracciati operativi dal 9 giugno
Dal 9 giugno 2022 il messaggio IM viene sostituito dai seguenti tracciati:
- H1 Dichiarazione di immissione in libera pratica e uso finale;
- H2 Dichiarazione di deposito doganale;
- H3 Dichiarazione di ammissione temporanea;
- H4 Dichiarazione di perfezionamento attivo;
- H5 Dichiarazione di introduzione delle merci nel quadro degli scambi con i territori fiscali speciali.
La circolare n. 22/D/2022 indica le modalità di compilazione dei vari tracciati.
Si specifica che il formulario DV1 - posto a corredo della dichiarazione doganale per tutti quei i casi in cui fosse necessario determinare il valore delle merci – non verrà più chiesto dalle autorità doganali: le varie indicazioni, incluse le eccezioni di cui all’articolo
6 del RDT, devono essere rese attraverso la valorizzazione di tutta una serie di DE (Data Element).
È possibile, inoltre, trasmettere una dichiarazione prima della presentazione delle merci in dogana. Tali dichiarazioni si considerano depositate, per un massimo di 30 giorni, fino alla presentazione della notifica di arrivo.
Svincolo della dichiarazione
La modalità di svincolo di una dichiarazione può riguardare:
- l’intera dichiarazione, con attribuzione di un solo codice di svincolo per tutti gli articoli che compongono la dichiarazione se questa può essere svincolata o, in caso contrario, identificando tutti gli articoli come non svincolabili;
- il singolo articolo, con attribuzione di un codice di svincolo per articolo, per i soli articoli che possono essere svincolati (sono non svincolabili gli articoli che non hanno le caratteristiche per esserlo).
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