Immobili in leasing, riscatto con il valore commerciale

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Il riscatto di un bene immobile in leasing (locazione finanziaria) comporta per il contribuente che debba dichiararne il valore commerciale. Così la pronuncia di Cassazione numero 11480 del 18 maggio 2009, che sottolinea come l’imponibile sia da determinare in modo differenziato, a seconda che il presupposto d’imposta si sia verificato entro o dopo il 31 dicembre 1992. Se entro, l’incremento di valore va fissato assumendo come valore finale il totale dei corrispettivi costituiti dal prezzo di riscatto e da tutte le somme versate durante il rapporto a titolo di canone o maxicanone. Se dopo, dovendo fare riferimento al “valore in comune commercio, il valore finale non può essere astrattamente determinato mediante comparazione con quello posseduto alla stessa data da immobili del medesimo genere, ma liberi da vincoli, dovendo invece procedersi ad una valutazione caso per caso che tenga conto tanto delle utilità e dei pregi posseduti dal bene, quanto di tutti i fattori (vincoli ed oneri) che concorrono ad impedirne o limitarne il godimento, ivi compreso il vincolo derivante del contratto di locazione finanziaria, senza che assuma alcun rilievo la circostanza che ad acquistare l’immobile sia stato lo stesso utilizzatore anziché un terzo, in quanto, essendo l’imposta finalizzata a colpire l’effettivo incremento patrimoniale conseguito dall’alienante, la determinazione del valore venale deve essere oggettivamente riferita al bene”.
Anche in
  • ItaliaOggi, p. 32 – Immobili in leasing, riscatto con il valore commerciale

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