Il versamento del secondo acconto delle imposte
Pubblicato il 24 novembre 2016
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Il prossimo 30 di novembre scade il termine per il versamento del secondo acconto delle imposte per i contribuenti con periodo d’imposta coincidente con l’anno solare. Con riferimento al 2016, si fa presente che già lo scorso giugno e luglio la generalità dei contribuenti, tenuti alla compilazione della dichiarazione dei redditi e dell’eventuale dichiarazione Irap, ha dovuto determinare e versare non solo l’eventuale saldo per il periodo d’imposta precedente (2015), ma, in presenza di determinate condizioni, anche il primo acconto 2016.
Relativamente al quantum da versare, si osserva che in presenza di redditi tassabili che si mantengono generalmente costanti nel tempo, il saldo risulta solitamente “coperto” dagli acconti versati in corso d’anno e quindi il contribuente manterrà delle uscite finanziarie più o meno costanti. Al contrario in presenza di redditi variabili in aumento o in diminuzione, ci si trova di fronte, in linea di massima, rispettivamente ad un esborso finanziario in aumento ovvero ad un credito d’imposta più o meno consistente.
Il versamento
Inizialmente era previsto il versamento di un solo acconto, stabilito nel 75% dell’imposta relativa al periodo d’imposta precedente. Con il D.P.R. n. 435 del 7 dicembre 2001 viene stabilito che i versamenti in acconto Irpef, Ires e Irap siano effettuati in due rate salvo che il versamento da effettuare alla scadenza della prima rata non superi euro 103.
La norma stabilisce che va versato il 40% alla scadenza della prima rata e il residuo importo (60%) alla scadenza della seconda.
La scadenza del versamento della prima rata di acconto è prevista entro il termine del versamento del saldo delle imposte dovuto in base alla dichiarazione relativa all'anno d'imposta precedente, la seconda rata va invece versata entro il mese di novembre, tranne quella dovuta dai soggetti Ires e Irap il cui periodo d'imposta non coincide con l'anno solare.
Per quanto riguarda le modalità di versamento del secondo acconto Irpef, deve essere utilizzata la sezione Erario del modello F24 con il codice tributo 4034 - Irpef acconto seconda rata o acconto in unica soluzione, per il secondo acconto Ires va utilizzato il codice tributo 2002 - Ires acconto seconda rata o acconto in unica soluzione.
I contribuenti hanno la possibilità di optare per il versamento in forma rateale, solo con riferimento al saldo e al primo acconto. Il secondo acconto, non è rateizzabile e va versato per intero.
Determinazione dell'acconto Irpef
Attualmente la misura dell’acconto è pari al 100% dell’imposta dovuta per il 2015, sia per le persone fisiche che per le società.
Per la determinazione dell'acconto Irpef si deve riprendere la dichiarazione dei redditi Unico PF 2016 e vedere il risultato indicato al rigo RN34 (differenza), al netto delle detrazioni, dei crediti d’imposta e delle ritenute subite.
Se l’imposta è inferiore a 51,65 euro non si deve versare nulla, se invece il risultato è tra 51,65 e 257,52 euro, il debito con l’Erario si estingue tutto il prossimo 30 novembre.
Se invece si supera il limite sopra indicato, si dovrà versare:
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un primo importo, pari al 40% dell’ammontare complessivo del dovuto, che doveva essere versato entro il termine di versamento del saldo del periodo precedente;
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il restante 60%, entro il 30 novembre.
Relativamente alle addizionali, mentre quella regionale non prevede il versamento di alcun acconto, quella comunale ha lo stesso funzionamento dell'acconto Irpef.
Metodi di determinazione dell’acconto
Relativamente alle modalità di determinazione degli acconti, vi sono due metodi: il metodo storico e il metodo previsionale.
Il metodo storico prende come base di riferimento per il calcolo degli acconti il debito fiscale risultante dalla precedente dichiarazione, al netto delle detrazioni, dei crediti di imposta e delle ritenute subite, senza alcuna previsione sul risultato del periodo d’imposta in corso alla data di effettuazione del versamento degli acconti stessi.
Con il metodo previsionale il contribuente può determinare uno dei due acconti o entrambi, prevedendo quello che potrà essere il proprio debito tributario alla fine del periodo d’imposta in corso al momento del versamento degli acconti stessi.
Su tale debito tributario previsto, che terrà conto anche di eventuali detrazioni spettanti, di eventuali crediti d’imposta e di ritenute d’acconto già subite o che si andranno a subire entro la fine del periodo d’imposta stesso, il contribuente è tenuto a calcolare gli acconti.
L’utilizzo del metodo previsionale va valutato con particolare attenzione specie in considerazione del fatto che, se la previsione fosse errata, potranno essere applicate le sanzioni per insufficiente versamento (30%). Vi è comunque la possibilità di regolarizzare spontaneamente il versamento attraverso l’istituto del ravvedimento operoso.
Acconto Ires
Con riferimento all’Ires, l’acconto dovuto per il periodo d’imposta 2016 è pari al 100% dell’imposta determinata per il periodo d’imposta precedente.
L’importo da prendere a riferimento è quello presente nel rigo RN17 di Unico SC 2016. Il 40% di tale importo costituisce la prima rata, mentre il 60% dello stesso rappresenta l’acconto da versare entro fine novembre. Per i soggetti con l’esercizio non coincidente con l’anno solare, il versamento sarà entro l'ultimo giorno dell'undicesimo mese del periodo d’imposta a cui l’acconto si riferisce.
Gli enti non commerciali per determinare l’acconto complessivo dovranno prendere come riferimento l’importo che compare nel rigo RN28 di Unico ENC 2016.
L’acconto 2016, non va pagato se il dovuto non supera i 21 euro, si assolve tutto alla seconda scadenza quando l’imposta non va oltre i 103 euro, e in due rate nei casi di cifre superiori. Nell’ipotesi di ricalcolo del dovuto, le somme da tenere in considerazione sono quelle indicate rispettivamente nei righi RS79 e RS16.
Acconto Irap
Per il calcolo degli acconti Irap, valgono le stesse regole stabilite per le imposte sui redditi. Se viene utilizzato il metodo storico, si deve prendere come base l’imposta dovuta per l’anno precedente.
Anche per gli acconti Irap la misura è del 100%.
La base di calcolo per l’acconto dell’Irap è costituita dall’importo che viene riportato al rigo IR21 della relativa dichiarazione (Irap 2016).
Tale importo naturalmente va utilizzato nel solo caso in cui sia adottato il metodo storico per il calcolo degli acconti.
Anche per l'Irap, l’acconto non risulta dovuto nel caso in cui l’importo rilevato nel rigo IR21 sopraindicato risulti essere inferiore ad euro 51,65 per le persone fisiche e le società di persone e a 21 euro per i soggetti passivi Ires.
Cedolare secca
La cedolare secca è stata introdotta dal D.Lgs. 14.3.2011, n. 23 ed è un’imposta sostitutiva sia dell’Irpef che delle addizionali a tale imposta, ma anche dell’imposta di registro e di bollo dovuta con riferimento ai contratti di locazione.
Anche per la cedolare secca è previsto il versamento di un acconto per il periodo d’imposta in corso al momento del versamento del saldo, nella misura del 95% dell’importo indicato al rigo RB11, colonna 3 “Totale imposta cedolare secca”, di Unico PF 2016.
L'acconto per la cedolare secca va versato in due rate, tenendo conto che se l’importo indicato nel rigo RB11 non supera 51,65 euro non è dovuto nessun versamento, mentre se l’importo supera il suddetto importo è dovuto un acconto nella misura del 95% del suo ammontare.
Da quest’anno nel modello Unico va riportato, se dovuto, l’ammontare dell’acconto relativo alla cedolare secca per l’anno 2016 (Rigo RB12).
Società di comodo
Dal 2011 alle società di comodo viene applicata un'aliquota Ires maggiorata (10,5% in più rispetto all’aliquota ordinaria prevista, pari al 27,5%) per la determinazione dell’imposta sui redditi.
La maggiorazione dovrà essere tenuta in considerazione anche per la determinazione dell’acconto, ferme restando le scadenze previste per il versamento della prima e della seconda rata. I versamenti, ordinario e maggiorato, vanno indicati separatamente nel Modello F24.
Trasparenza fiscale
Il regime della trasparenza fiscale comporta diverse modalità di determinazione degli acconti Ires, a seconda che si tratti del primo periodo di efficacia dell’opzione o degli esercizi successivi.
Nel caso in cui la società decida di optare per il regime della trasparenza a partire dal periodo di imposta 2015, potrà versare gli acconti Ires sulla base di uno dei due metodi di determinazione (storico o previsionale).
Per gli anni successivi a quelli di esercizio dell’opzione, la società non dovrà versare acconti Ires, in quanto obbligati all’adempimento sono direttamente i soci.
Se dopo il triennio non viene rinnovato il regime della trasparenza, l’acconto Ires sarà versato dalla società calcolandolo sulla base dell’imposta del periodo precedente che si sarebbe determinata senza considerare l’opzione.
Nuovi minimi
Entro il prossimo 30 novembre dovranno versare l'acconto anche i cosiddetti nuovi minimi, cioè coloro che si avvalgono del regime agevolato per l’imprenditoria giovanile e i lavoratori in mobilità (D.L. 98/2011) e i contribuenti “di piccole dimensioni” che aderiscono al regime forfetario agevolato (Legge 190/2014). Il dato da prendere in considerazione e quello presente nel rigo LM 42 del modello Unico.
Imprese agricole
Il comma 70 della Legge 208/2015 (Finanziaria 2016) ha apportato una serie di modifiche all’articolo 3 del D.lgs 15 dicembre 1997, n. 446 (Decreto IRAP), non facendo più rientrare tra i soggetti passivi del tributo regionale:
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i soggetti che esercitano un’attività agricola ai sensi dell’articolo 32 del TUIR;
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le cooperative ed i loro consorzi che forniscono in via principale, anche nell’interesse di terzi, servizi nel settore selvicolturale, ivi comprese le sistemazioni idraulico-forestali;
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le cooperative della piccola pesca e loro consorzi di cui all’articolo 10 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 601.
Conseguentemente, è stato eliminato dal testo normativo ogni riferimento alla tassazione delle imprese agricole ai fini del tributo regionale, pertanto i soggetti sopra elencati non sono tenuti a versare l'acconto IRAP 2016.
Lo stesso comma 70 ha abrogato anche l’articolo 45, comma 1, del D. Lgs. n. 446 del 97, che fissava all’1,90 per cento l’aliquota IRAP per i soggetti operanti nel settore agricolo, nonché per le cooperative della piccola pesca e loro consorzi, di cui all’articolo 10 del D.P.R. n. 601 del 1973.
A decorrere dal periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2015, l’esclusione dall’IRAP in commento riguarda le attività, appositamente richiamate dal comma 70, per le quali in precedenza si applicava l’aliquota dell’1,90 per cento.
Resta ferma, invece, l’applicazione dell’IRAP, con aliquota ordinaria, per le attività di agriturismo, allevamento, con terreno insufficiente a produrre almeno un quarto dei mangimi necessari e per le attività connesse rientranti nell’articolo 56-bis del TUIR.
Casi particolari
Per i contribuenti deceduti nel corso del 2016 entro il 30 novembre, gli eredi non devono versare l'acconto, coloro i quali hanno presentato il mod. 730 non devono fare nulla in quanto gli acconti, se dovuti, sono automaticamente trattenuti dal datore di lavoro in busta paga o dall'ente che eroga la pensione.
Ricalcolo dell'acconto
Vi sono alcuni casi in cui l’acconto storico deve essere ricalcolato e deve essere rideterminata l’imposta di riferimento. In questi casi il rigo RN 34 di Unico non fa fede in quanto si è dovuto ricalcolare il reddito complessivo.
Nella determinazione degli acconti 2016 in presenza di redditi d’impresa, l’acconto va calcolato tenendo conto dell’articolo 34, comma 2, L. 183/2011 (deduzione forfetaria in favore degli esercenti impianti di distribuzione di carburante). La base di commisurazione dell’acconto medesimo va assunta senza considerare la deduzione forfetaria prevista sul reddito d’impresa degli esercenti impianti di distribuzione di carburante.
In presenza di redditi derivanti dall’attività di noleggio occasionale di imbarcazioni e navi da diporto assoggettati ad imposta sostitutiva del 20%, l’acconto Irpef per l’anno 2016 deve essere calcolato tenendo conto anche di tali redditi.
Per i redditi dei terreni, l’acconto Irpef per l’anno 2016 deve essere calcolato senza tener conto dell’ulteriore rivalutazione del 10% sui redditi dei terreni dei coltivatori diretti e IAP per l’anno 2015.
La Legge di Stabilità 2016 è intervenuta modificando l’articolo 1, comma 512, della Legge di Stabilità 2013 che aveva previsto l’ulteriore rivalutazione dei redditi dominicale ed agrario dei terreni nella misura del 30% per l’anno 2015 (10% nel caso di coltivatori diretti o IAP) e 7% per l’anno 2016, innalzandola al 30%, ma solo per i soggetti diversi dal coltivatori diretti o IAP, i quali quindi possono ricalcolare l’acconto 2016 senza considerare l’ulteriore rivalutazione (nella misura del 10%) applicata per l’anno 2015.
In presenza di redditi di fabbricati, per il calcolo dell’acconto Irpef non si deve tener conto dei benefici fiscali relativi all’agevolazione per sospensione della procedura esecutiva di sfratto. Per usufruire di tali benefici è necessaria l’indicazione del codice 6 nella colonna 7 del quadro dei fabbricati in Unico.
Chi effettua investimenti in beni materiali strumentali nuovi (super ammortamento) dal 15 ottobre 2015 al 31 dicembre 2016, con riferimento alla determinazione delle quote di ammortamento e dei canoni di locazione finanziaria, ha un costo di acquisizione maggiorato del 40%. In questo caso l’acconto 2016 va calcolato senza tener conto delle disposizioni previste della Legge n. 208/2015. È necessario rideterminare il reddito 2015 senza considerare la maggiorazione del 40% del costo di acquisizione di tali beni.
Quadro normativo |
Decreto Legislativo n. 446 del 15 dicembre 1997 Decreto Legge n. 98 del 6 luglio 2011 Legge n. 190 del 23 dicembre 2014 Legge n. 208 del 28 dicembre 2015 Circolare Agenzia delle Entrate n. 20 del 18.05.2016 |
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