Il termine per la costituzione decorre dalla data di ricezione del ricorso da parte del destinatario

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Nel processo tributario, il termine di 30 giorni per la costituzione del ricorrente decorre dal momento del perfezionamento della notifica del ricorso e quindi dalla ricezione del plico da parte del destinatario e non dalla data di spedizione.

E’ quanto precisato dai giudici di Cassazione nel testo della sentenza n. 16565 del 28 settembre 2012 con riferimento ad una vicenda in cui i giudici di merito avevano dichiarato inammissibile un ricorso in conseguenza dell’asserita tardività della relativa costituzione in giudizio, effettuata dopo che era decorso il termine di 30 giorni dalla data di spedizione del ricorso medesimo. Annullata, pertanto, la precedente decisione di merito.
Allegati Anche in
  • ItaliaOggi, p. 28 – Costituzione in giudizio allungata - Rosati

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