Il rimpatrio giuridico dei titoli italiani può coinvolgere più intermediari nazionali

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In merito allo scudo fiscale circa le attività detenute presso intermediari esteri rimpatriate con rimpatrio giuridico quando sono obbligazioni italiane soggette al dlgs 239/1996, ossia titoli dei grandi emittenti, o azioni immesse in deposito a monte titoli si rileva la necessità di definire gli adempimenti a carico degli intermediari italiani.

Il meccanismo, infatti, prevede che il rimpatrio giuridico avvenga attraverso una fiduciaria italiana che deposita i titoli presso un intermediario estero. Quest’ultimo li subdepositerà presso una banca italiana.

Nel caso di grandi emittenti l’obbligo di applicare l’imposta sostitutiva è posto a carico dell’intermediario più vicino al cliente, la fiduciaria italiana. Se sono coinvolti più istituti bancari per evitare l’assoggettamento dello stesso reddito da parte anche della banca di primo o secondo livello la banca estera deve intestare il deposito conto terzi, aperto presso la banca italiana, anche a nome della fiduciaria: se il beneficiario del reddito è un “lordista” la banca italiana eviterà di applicare la sostitutiva.

Nel caso di depositi a Monte titoli l’imposta sostitutiva è operata dall’intermediario italiano che aderisce al deposito accentrato. Pertanto, la banca estera dovrà comunicare all’intermediario che l’effettivo beneficiario dei dividendi è una persona fisica italiana, relativamente ad una partecipazione non qualificata e non detenuta nell’esercizio d’impresa.

Assoholding ha emesso la circolare 5 del 2009 in cui tratta, oltre che di Cfc, incentivi alla ricapitalizzazione, deducibilità degli interessi passivi e valore normale di gruppo, anche delle holding che, in forma di società semplici, possono scudare le attività detenute all’estero tramite fiduciarie o interposta persona.

Intanto una proroga è stata chiesta per lo scudo dei frontalieri: i centri di assistenza fiscale sono oberati di lavoro e non faranno in tempo a smaltire entro il 15 dicembre le pratiche che ricevono dai lavoratori italiani che lavorano in Svizzera e che, quindi sono a rischio multa di 300 euro per ritardata presentazione di Unico con il quadro RW.
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  • ItaliaOggi, p. 21 - Brevi

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