Il rimborso forfetario all’amministratore locale non concorre alla determinazione del reddito

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Con la risoluzione 224 del 13 agosto 2009, l’agenzia delle Entrate fornisce chiarimenti in merito al trattamento fiscale applicabile ai fini Irpef ai rimborsi spese forfetari spettanti agli amministratori locali in occasione delle missioni istituzionali e a tutti i rimborsi spese forfetari spettanti ai predetti amministratori. In merito, si spiega che i rimborsi forfetari erogati ai sensi dell’art. 84 del Tuel non concorrono alla determinazione del reddito degli amministratori locali, potendo essere ricondotti nell’ambito applicativo dell’art. 52 del Tuir: non concorrono a formare il reddito gli importi pagati ai titolari di cariche elettive pubbliche a titolo di rimborso spese se l'erogazione di tali somme e i relativi criteri siano disposti dagli organi competenti a determinare i trattamenti dei soggetti stessi.

Gioia Lupoi

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