Il “reverse” allarga il campo

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L’Amministrazione finanziaria torna sul dibattuto problema del “reverse charge” e, con la risoluzione 954-56676/2009 dello scorso 9 aprile, affronta alcuni problemi di carattere generale sottoposti alla sua attenzione da parte di un’associazione di categoria. Oggetto dell’interpello è il regime Iva applicabile alla realizzazione di manufatti in legno prodotti per essere installati quali parti strutturali di edifici. L’interpellante fa osservare che si tratta di opere realizzate da imprese industriali su incarico di imprese che operano nel settore edile in qualità di appaltatori-subappaltanti, così che il rapporto che si instaura con il produttore è di secondo livello come previsto dal Dpr n. 633/72. Si possono verificare ipotesi diverse: in alcuni casi l’impresa manifatturiera realizza il prodotto richiestole e lo consegna al committente. In altri, invece, l’impresa del settore legno, oltre a realizzare in subappalto il progetto e il kit per la realizzazione del bene finito, procede anche alla sua completa installazione nel cantiere del committente, con dipendenti che operano sotto le sue direttive, gestendo collaudo e formalità, e rilasciando le garanzie sull’opera finita. L’agenzia delle Entrate suddivide le diverse fattispecie e spiega che nelle prime ipotesi l’operazione è soggetta ad Iva in modo normale, in quanto si è in presenza di un’ordinaria cessione di beni. Mentre, l’ultima fattispecie fa scattare l’inversione contabile, dato che l’opera realizzata dall’impresa manifatturiera per il committente si configura come nuova differente rispetto al complesso di beni prodotti. Quindi, conclude la risoluzione che anche le imprese manifatturiere applicano l’Iva con il reverse charge quando effettuano prestazioni in subappalto nell’edilizia.
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