Il piccolo commerciante non autonomamente organizzato non paga l’Irap
Autore: Roberta Moscioni
Pubblicato il 27 luglio 2011
Condividi l'articolo:
Ancora una precisazione sull’Irap giunge dalla Suprema Corte di Cassazione. Con l’ordinanza n. 16340 del 26 luglio 2011, si è ripreso il concetto di autonoma organizzazione: al centro di molti contenziosi aventi ad oggetto il versamento dell’imposta sull’attività produttive.
Per la Corte, il riferimento alla non autonoma organizzazione come salvagente per l’applicazione del tributo è da riferire non solo ai liberi professionisti, ma deve essere esteso senza alcuna restrizione anche ai piccoli commercianti e artigiani. Dunque, in generale i piccoli imprenditori sono esentati dal versare l’Irap se lavorano da soli e con i mezzi indispensabili alla professione.
Di seguito i capisaldi della nuova ordinanza, che salva artigiani e commercianti dal versare il tributo:
- “l’esercizio dell’attività di piccolo imprenditore è escluso dall’applicazione dell’imposta soltanto qualora si tratti di attività non autonomamente organizzata”;
- il diritto al rimborso scatta per il contribuente quando “sia sotto qualsiasi forma il responsabile dell’organizzazione e non sia quindi inserito in strutture organizzative riferibili ad altrui responsabilità e interesse”;
- il commerciante ottiene il rimborso quando non “impieghi beni strumentali eccedenti il minimo indispensabile per l’esercizio dell’attività in assenza di organizzazione”, o non si “avvalga in modo non occasionale di lavoro altrui”.
Per la Corte, l’accertamento del requisito dell’autonoma organizzazione spetta al giudice di merito ed è insindacabile in sede di legittimità se congruamente motivato dai suddetti fatti. È, comunque, onere del contribuente che richiede il rimorso dell’imposta non dovuta, fornire la prova dell’assenza dell’autonoma organizzazione.
Ricevi GRATIS la nostra newsletter
Ogni giorno sarai aggiornato con le notizie più importanti, documenti originali, anteprime e anticipazioni, informazioni sui contratti e scadenze.
Richiedila subitoCondividi l'articolo: