Il piccolo commerciante non autonomamente organizzato non paga l’Irap

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Ancora una precisazione sull’Irap giunge dalla Suprema Corte di Cassazione. Con l’ordinanza n. 16340 del 26 luglio 2011, si è ripreso il concetto di autonoma organizzazione: al centro di molti contenziosi aventi ad oggetto il versamento dell’imposta sull’attività produttive.

Per la Corte, il riferimento alla non autonoma organizzazione come salvagente per l’applicazione del tributo è da riferire non solo ai liberi professionisti, ma deve essere esteso senza alcuna restrizione anche ai piccoli commercianti e artigiani. Dunque, in generale i piccoli imprenditori sono esentati dal versare l’Irap se lavorano da soli e con i mezzi indispensabili alla professione.

Di seguito i capisaldi della nuova ordinanza, che salva artigiani e commercianti dal versare il tributo:

- “l’esercizio dell’attività di piccolo imprenditore è escluso dall’applicazione dell’imposta soltanto qualora si tratti di attività non autonomamente organizzata”;
- il diritto al rimborso scatta per il contribuente quando “sia sotto qualsiasi forma il responsabile dell’organizzazione e non sia quindi inserito in strutture organizzative riferibili ad altrui responsabilità e interesse”;
- il commerciante ottiene il rimborso quando non “impieghi beni strumentali eccedenti il minimo indispensabile per l’esercizio dell’attività in assenza di organizzazione”, o non si “avvalga in modo non occasionale di lavoro altrui”.

Per la Corte, l’accertamento del requisito dell’autonoma organizzazione spetta al giudice di merito ed è insindacabile in sede di legittimità se congruamente motivato dai suddetti fatti. È, comunque, onere del contribuente che richiede il rimorso dell’imposta non dovuta, fornire la prova dell’assenza dell’autonoma organizzazione.
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