Il mancato rilascio del Cud non è penalmente sanzionabile

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Nel testo della sentenza n. 40526 del 1° ottobre 2014, la Corte di cassazione si è pronunciata in materia di omesso versamento di ritenute certificate, sottolineando come il relativo reato venga integrato esclusivamente nelle ipotesi in cui il sostituto d'imposta rilasci la certificazione ma non provveda a versare le somme trattenute a titolo di ritenuta entro i termini per la presentazione della dichiarazione annuale.

Restano, pertanto, escluse dall'applicazione della norma tanto l'omessa presentazione della dichiarazione annuale quanto il mancato rilascio della certificazione d'avvenuto versamento, condotte, queste, che erano invece punite sotto la vigenza della Legge n. 516/1982.
Allegati Anche in
  • Il Sole 24Ore – Norme e Tributi, p. 41 - Reato di omesse ritenute se c'è la certificazione – Iorio
  • ItaliaOggi, p. 31 – Omissione del Cud non scatta il reato – Alberici

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