Lavoro stagionale 2025: definizioni, deroghe e gestione contributiva

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Lavoro stagionale 2025: definizioni, deroghe e gestione contributiva

Il lavoro stagionale continua a rappresentare una realtà giuridica e operativa fortemente caratterizzata da elementi di flessibilità, delineati fin dalle sue origini attraverso un sistema di deroghe alle ordinarie regole dei contratti a termine.

Alla luce dell’interpretazione autentica fornita dal Collegato Lavoro (legge 13 dicembre 2024, n. 203) e delle successive indicazioni amministrative, la disciplina ha subito chiarimenti e integrazioni, senza tuttavia modificare radicalmente i principi fondamentali.

Le deroghe storicamente riconosciute al lavoro stagionale si confermano anche nel sistema attuale, tra esse:

  • l’esclusione dai limiti di durata massima; 
  • la non applicazione delle causali;
  • la flessibilità nelle proroghe e nei rinnovi;
  • l’esenzione dal c.d. stop and go e dai limiti di contingentamento.

La normativa continua ad ancorare la definizione di attività stagionali sia all’elenco contenuto nel D.P.R. n. 1525/1963, sia, in via alternativa, alla contrattazione collettiva stipulata dalle organizzazioni comparativamente più rappresentative ai sensi dell’art. 51 del D.Lgs. n. 81/2015.

Il Collegato Lavoro rafforza questa impostazione riconoscendo pieno valore anche ai contratti collettivi sottoscritti entro il 12 gennaio 2025 che individuano attività legate a intensificazioni cicliche e necessità tecnico-produttive, in continuità con quanto già affermato da prassi amministrative precedenti.

Sul piano previdenziale, l’INPS si è inizialmente espresso con un’interpretazione restrittiva, escludendo l’esonero dal contributo addizionale NASpI per le attività non espressamente indicate nel D.P.R. 1525/1963, ma successivamente, con il messaggio n. 483 del 7 febbraio 2025, ha corretto il tiro, riaffermando che l’esonero trova applicazione anche per le attività stagionali definite da contratti e avvisi comuni stipulati entro il 31 dicembre 2011, sempreché richiamati espressamente nei rinnovi successivi.

Tutti i dettagli nell'approfondimento che segue.

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