Medici radiologi e tecnici di radiologia: ecco le prestazioni Inail 2025
Pubblicato il 07 luglio 2025
In questo articolo:
- Medici esposti a radiazioni ionizzanti
- Retribuzione convenzionale 2025 per medici radiologi esposti a radiazioni ionizzanti
- Assegno una tantum per i superstiti
- Liquidazione delle prestazioni: tempistiche e modalità operative
- Aggiornamento dei dati anagrafici: obbligo entro 15 giorni
- Tecnici di radiologia e allievi
- Nuove retribuzioni convenzionali annue dal 1° luglio 2025
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Il 4 luglio 2025 l’Inail ha pubblicato le circolari n. 41 e n. 42, con cui sono state disposte la determinazione della retribuzione convenzionale e la rivalutazione delle prestazioni economiche a favore dei lavoratori operanti in ambito sanitario esposti a radiazioni ionizzanti:
- medici radiologi dipendenti del Servizio Sanitario Nazionale (SSN) o di strutture equiparate;
- tecnici sanitari autonomi di radiologia medica e allievi dei corsi di radiologia.
Entrambi i provvedimenti, in vigore dal 1° luglio 2025, hanno l’obiettivo di aggiornare, in linea con l’evoluzione normativa e contrattuale, i parametri economici di riferimento per la liquidazione delle prestazioni assicurative legate a infortuni sul lavoro e malattie professionali causate dall’esposizione ai raggi X e alle sostanze radioattive.
L’esposizione prolungata a radiazioni ionizzanti costituisce infatti un rischio professionale significativo per alcune categorie sanitarie e la rivalutazione annuale delle prestazioni consente di mantenere il potere d’acquisto delle rendite Inail, adattandole all’andamento dell’inflazione e all’evoluzione delle retribuzioni contrattuali.
Medici esposti a radiazioni ionizzanti
Riferimenti normativi
La disciplina applicabile trova fondamento nelle seguenti principali disposizioni legislative.
- Legge 20 febbraio 1958, n. 93, che introduce l’assicurazione obbligatoria per i medici esposti a radiazioni ionizzanti;
- D.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124, Testo unico sull’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali;
- Legge 10 maggio 1982, n. 251, che modifica il meccanismo di rivalutazione annuale delle rendite;
- Legge 28 febbraio 1986, n. 41, che condiziona la rivalutazione alla variazione minima del 10% delle retribuzioni contrattuali;
- D.Lgs. 23 febbraio 2000, n. 38, in particolare l’articolo 11, che introduce la rivalutazione automatica basata sull’Indice FOI ISTAT in assenza del presupposto del 10%.
Contrattazione collettiva di riferimento
Un elemento determinante per l’aggiornamento della retribuzione convenzionale è rappresentato dal Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro dell’Area Sanità – Triennio 2019–2021, sottoscritto il 23 gennaio 2024 che, pur riferendosi a un periodo antecedente, è stato utilizzato per determinare le retribuzioni iniziali dei medici radiologi ospedalieri, parametro di riferimento essenziale per il calcolo della rendita.
Tuttavia, la variazione complessiva delle retribuzioni nel triennio 2019–2021 è risultata inferiore alla soglia del 10% rispetto alla retribuzione precedentemente assunta (anno 2018) e, pertanto, non è stato possibile attivare il meccanismo di rivalutazione ai sensi dell’art. 20 della L. 41/1986.
Applicazione dell’Indice FOI ISTAT e dell’art. 11 del D.Lgs. 38/2000
In mancanza della variazione retributiva minima, la normativa prevede l’applicazione dell’articolo 11 del D.Lgs. 38/2000, secondo cui le prestazioni economiche devono essere rivalutate in base all’Indice dei prezzi al consumo per le Famiglie di Operai e Impiegati (FOI) elaborato dall’ISTAT.
Nel 2025 è stata registrata una variazione dell’indice FOI pari allo 0,8%, che ha comportato un adeguamento automatico della retribuzione convenzionale, determinata come segue:
- ultima retribuzione di riferimento (2024): € 66.336,14;
- coefficiente di rivalutazione: 1,008;
- nuova retribuzione convenzionale (dal 1° luglio 2025): € 66.866,83.
Questo aggiornamento ha effetto diretto sulla determinazione delle rendite per inabilità permanente, nonché sugli assegni una tantum ai superstiti, come previsto dall’articolo 8, comma 3, della Legge n. 93/1958.
Retribuzione convenzionale 2025 per medici radiologi esposti a radiazioni ionizzanti
Con decorrenza 1° luglio 2025, l’Inail ha stabilito dunque il nuovo valore della retribuzione convenzionale annua per i medici esposti a radiazioni ionizzanti, valore che è alla base del calcolo delle rendite per inabilità permanente o morte e degli assegni una tantum ai superstiti, come previsto dal quadro normativo vigente.
La precedente retribuzione convenzionale, fissata con il decreto ministeriale del 5 luglio 2024, n. 113, era pari a € 66.336,14. Applicando il coefficiente di rivalutazione 1,008, il nuovo importo risultante è: € 66.336,14 × 1,008 = € 66.866,83
Questo importo rappresenta quindi la base per il calcolo delle prestazioni economiche erogate a partire dal 1° luglio 2025, a favore dei medici radiologi che operano in ambienti soggetti a esposizione radiologica, come definito dalla Legge 20 febbraio 1958, n. 93.
Assegno una tantum per i superstiti
Oltre alla rivalutazione delle rendite ordinarie, la circolare Inail n. 41/2025 prevede anche l’adeguamento degli importi dell’assegno una tantum spettante ai familiari superstiti del medico deceduto a causa dell’esposizione a radiazioni ionizzanti.
La misura dell’assegno varia in base alla composizione del nucleo familiare superstite, secondo le seguenti percentuali applicate alla retribuzione convenzionale 2025 (€ 66.866,83):
- un terzo dell’importo (per il coniuge superstite con figli aventi i requisiti): € 66.866,83 × 1/3 = € 22.288,94;
- un quarto dell’importo (in caso di solo coniuge o solo figli con i requisiti): € 66.866,83 × 1/4 = € 16.716,71;
- un sesto dell’importo (altri casi): € 66.866,83 × 1/6 = € 11.144,47.
Queste somme costituiscono un'indennità straordinaria riconosciuta una sola volta, e sono calcolate automaticamente sulla base della nuova retribuzione convenzionale annua, senza necessità di richiesta da parte degli aventi diritto.
Liquidazione delle prestazioni: tempistiche e modalità operative
La rivalutazione delle prestazioni economiche sarà liquidata d’ufficio per tutti gli aventi diritto, sulla base dei nuovi parametri fissati dal decreto ministeriale 24 aprile 2025, n. 58, recepiti con la circolare n. 41, tramite il rateo di rendita elaborato nel mese di agosto 2025.
I soggetti interessati non devono presentare istanze specifiche: le operazioni sono automatizzate e gestite dal sistema informativo centrale dell’Istituto.
Tutti i beneficiari riceveranno comunicazione formale del provvedimento di rivalutazione tramite i seguenti documenti standardizzati:
- Modello 170/IMec, relativo alla rendita principale
- Modello 171/IMec, relativo alla rendita a superstiti o quota integrativa
Tali modelli contengono, tra le altre informazioni:
- Il nuovo importo rivalutato della prestazione
- Il conguaglio spettante derivante dalla rivalutazione
- La situazione delle “quote integrative” eventualmente in essere
- L’elenco dei beneficiari e la composizione anagrafica del nucleo familiare
Aggiornamento dei dati anagrafici: obbligo entro 15 giorni
Un elemento di particolare rilevanza è la necessità, per i beneficiari, di verificare l’esattezza dei dati anagrafici riportati nei modelli sopra citati. In caso di variazioni (es. cambiamento di residenza, stato civile, decesso di un beneficiario), è obbligatorio comunicare i dati aggiornati alla Sede Inail competente entro 15 giorni dalla ricezione del provvedimento.
La dichiarazione dovrà essere effettuata utilizzando il modulo cartaceo stampato sul retro dei modelli 170/IMec o 171/IMec, da compilare e restituire secondo le modalità indicate dalla sede territoriale. Le sedi Inail provvederanno poi alla scansione e aggiornamento dei dati tramite i canali digitali istituzionali.
Tecnici di radiologia e allievi
Normativa applicabile e quadro giuridico di riferimento
La protezione assicurativa per i tecnici sanitari autonomi di radiologia medica è disciplinata da un insieme di fonti normative coordinate, tra cui:
- Legge 4 agosto 1965, n. 1103, che regola l’esercizio dell’arte ausiliaria di tecnico di radiologia;
- Legge 31 gennaio 1983, n. 25, che ha esteso in via esplicita le tutele assicurative già previste per i medici radiologi ai tecnici sanitari operanti in forma autonoma e agli studenti iscritti ai relativi corsi di formazione.
L’articolo 6 della legge del 1983, modificando l’articolo 15 della legge n. 1103/1965, stabilisce che anche i lavoratori autonomi e gli allievi in formazione siano soggetti all’assicurazione obbligatoria Inail per le patologie derivanti da esposizione radiologica. Tali soggetti beneficiano, quindi, di un regime di tutela analogo a quello dei dipendenti, con una retribuzione convenzionale che viene stabilita e rivalutata annualmente con apposito decreto ministeriale, su proposta dell’Inail.
Criteri di rivalutazione: mancanza di rinnovi contrattuali e applicazione dell’art. 11 del D.Lgs. 38/2000
Per l’anno 2025, l’Inail ha rilevato che non è intervenuto alcun rinnovo contrattuale successivo al Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro dell’Area Sanità – Triennio 2019–2021, sottoscritto in data 2 novembre 2022 e, di conseguenza, non si è verificata una variazione retributiva pari o superiore al 10%, condizione necessaria per applicare il meccanismo di rivalutazione previsto dall’articolo 20 della Legge 28 febbraio 1986, n. 41.
In mancanza di questo presupposto, trova applicazione l’articolo 11 del Decreto Legislativo 23 febbraio 2000, n. 38, che prevede la rivalutazione automatica delle rendite sulla base della variazione dell’Indice FOI ISTAT (Indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati) rispetto all’anno precedente.
Per l’anno in esame, l’indice FOI ha registrato una variazione positiva dello 0,8%, che ha determinato l’adeguamento automatico degli importi delle retribuzioni convenzionali annue a partire dal 1° luglio 2025.
Nuove retribuzioni convenzionali annue dal 1° luglio 2025
Con il decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali del 24 aprile 2025, n. 59, su proposta del Consiglio di Amministrazione dell’Inail (delibera n. 45 del 26 marzo 2025), sono stati stabiliti i seguenti importi della retribuzione convenzionale annua per la categoria dei tecnici sanitari autonomi di radiologia medica e degli allievi dei corsi, suddivisi per anno dell’evento:
|
Anno dell’evento |
Retribuzione convenzionale annua (€) |
|---|---|
|
2016 e precedenti |
29.370,51 |
|
2017 |
29.611,96 |
|
2018 |
30.134,54 |
|
2019 |
29.917,09 |
|
2020 |
30.004,82 |
|
2021 – 2025 |
30.620,24 |
Questi valori rappresentano la base per il calcolo delle rendite Inail da erogare in caso di inabilità permanente o morte dovute a patologie professionali connesse all’attività di radiologia svolta in regime autonomo o in fase di formazione.
NOTA BENE: l’importo 30.620,24 euro è quello da applicare agli eventi accaduti tra il 2021 e il 2025, aggiornato in base alla variazione dell’indice FOI. L’adeguamento ha l’obiettivo di mantenere l’equità del trattamento economico rispetto all’inflazione reale registrata nel periodo di riferimento.
Liquidazione automatica delle prestazioni: rateo di agosto 2025
Anche in questo caso, l’Inail ha previsto che la liquidazione delle prestazioni rivalutate avvenga d’ufficio, senza necessità di richiesta da parte degli assicurati.
Le rendite aggiornate verranno corrisposte con il rateo del mese di agosto 2025, includendo anche gli eventuali conguagli maturati a seguito dell’adeguamento della retribuzione convenzionale.
Comunicazioni ufficiali: modelli Inail 170/IMec e 171/IMec
Tutti i soggetti interessati riceveranno una comunicazione formale da parte dell’Inail contenente i dettagli della rivalutazione e del relativo conguaglio. La comunicazione sarà trasmessa mediante i modelli 170/IMec e 171/IMec, che riportano in maniera dettagliata:
- Il nuovo importo della rendita mensile;
- Il calcolo del conguaglio spettante;
- Le “quote integrative” eventualmente presenti;
- Le “rendite a superstiti” in caso di decesso del lavoratore.
I modelli costituiscono documentazione ufficiale ai fini della tracciabilità delle prestazioni erogate e devono essere conservati con cura dagli assicurati.
In caso di variazioni anagrafiche (es. modifiche dello stato civile, cambio di residenza, decesso di beneficiari o cambiamenti nella composizione del nucleo familiare), i beneficiari sono tenuti a comunicarle all’Inail entro 15 giorni dalla ricezione dei modelli 170/IMec o 171/IMec.
L’aggiornamento deve essere effettuato compilando il modulo presente sul retro dei modelli ricevuti e inviandolo alla sede Inail territorialmente competente. Le sedi provvederanno alla scansione e registrazione digitale delle nuove informazioni, aggiornando gli archivi in tempo reale.
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