Il giudice pronunciatosi su reato continuato o concorso formale non può poi decidere in sede di rinvio

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Con la sentenza n. 183 del 9 luglio 2013, la Consulta ha dichiarato l'illegittimità costituzionale degli articoli 34, comma 1, e 623, comma 1, lettera a), del Codice di procedura penale, nella parte in cui non prevedono “che non possa partecipare al giudizio di rinvio dopo l'annullamento”, il giudice che ha pronunciato o concorso a pronunciare ordinanza di accoglimento o rigetto della richiesta di applicazione in sede esecutiva della disciplina del reato continuato, ai sensi dell'articolo 671 del medesimo Codice.

Parimenti, è stata dichiarata l'illegittimità costituzionale dei medesimi articoli anche nella parte in cui non prevedono “che non possa partecipare al giudizio di rinvio dopo l'annullamento” il giudice che ha pronunciato o concorso a pronunciare ordinanza di accoglimento o rigetto della richiesta di applicazione in sede esecutiva della disciplina del concorso formale, ai sensi dell'articolo 671 dello stesso codice.

In definitiva, il giudice che ha pronunciato un'ordinanza di accoglimento o rigetto di una richiesta di applicazione della disciplina del reato continuato o del concorso formale, non può poi partecipare anche al giudizio di rinvio dopo che la Corte di cassazione abbia annullato il relativo provvedimento.
Allegati Anche in
  • Il Sole 24Ore – Norme e Tributi, p.19 - Estese le incompatibilità dei giudici – G. Ne.

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