Il fermo amministrativo non costituisce un atto dell’esecuzione forzata
Autore: Eleonora Pergolari
Pubblicato il 06 dicembre 2011
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Secondo i giudici di Cassazione – sentenza n. 26052 del 5 dicembre 2011 – la mancata preventiva notifica, nell’anno precedente, di un avviso al contribuente contente l'intimazione ad adempiere l'obbligo risultante dal ruolo non incide sulla validità ed efficacia del fermo amministrativo; ed infatti, tale ultimo atto – precisa la Suprema corte – benché sia funzionale all’espropriazione forzata, non costituisce un atto esecutivo ma si riferisce “a procedura diversa dall'esecuzione forzata vera e propria ed estranea ad essa”.
Sulla scorta di detto principio la Suprema corte ha ribaltato la decisione con cui i giudici di merito avevano annullato un fermo amministrativo per il fatto che, nell’anno precedente, il contribuente non aveva ricevuto alcun relativo avviso.
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