Il fabbricato collabente non paga l’IMU
Pubblicato il 04 maggio 2019
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La Corte di Cassazione, con la sentenza n. 10122 dell’11 aprile 2019, cassa la pronuncia della Ctr dell'Umbria, con la quale sono stati considerati legittimi gli avvisi di accertamento ICI notificati ad una contribuente da un Comune, in riferimento agli anni dal 2004 al 2008 e a due immobili identificati in Catasto con categoria F/2.
Ruderi senza IMU, ma iscritti al Catasto
La sentenza 10122/2019 afferma l'impossibilità di assoggettare a tassazione locale i fabbricati collabenti, iscritti nella categoria catastale F/2, in quanto trattandosi di ruderi privi di rendita non si possono sottoporre a ICI o IMU.
Le unità collabenti, categoria catastale F/2, infatti, sono quelle costruzioni caratterizzate da un notevole livello di degrado (immobili fatiscenti, ruderi, unità immobiliari demolite parzialmente, fabbricati in rovina), che ne determina un'incapacità reddituale.
Secondo la Suprema Corte, il fabbricato accatastato come unità collabente (F/2) non può essere tassato come fabbricato, ai fini IMU, perché privo di rendita catastale e non è nemmeno tassabile come area edificabile, in quanto il terreno sottostante è già stato utilizzato ai fini edificatori.
Nelle motivazioni della Corte, infatti, viene richiamata la precedente pronuncia n. 23801/2017 secondo la quale: "in tema di imposta comunale sugli immobili (ICI), il fabbricato accatastato come unità collabente (categoria F/2), oltre a non essere tassabile come fabbricato, in quanto privo di rendita, non è tassabile neppure come area edificabile, sino a quando l'eventuale demolizione restituisca autonomia all'area fabbricabile, che da allora è soggetta a imposizione come tale, fino al subentro della imposta sul fabbricato ricostruito".
Alla luce di ciò, il secondo motivo di ricorso della contribuente, che lamenta violazione o falsa applicazione del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 5, comma 6, per avere la Ctr avallato la tesi del Comune secondo cui, in riferimento all'immobile collabente, accatastato in F/2, era dovuta l'imposta sul valore dell'area di sedime, è da ritenersi fondato.
Tuttavia, specifica la sentenza n. 10122/2019, “la sentenza emessa dalla Commissione tributaria regionale deve essere cassata e, non essendovi accertamenti in fatto da svolgere, la causa può essere decisa nel merito, ai sensi dell'art. 384 c.p.c., con accoglimento dell'originario ricorso della contribuente limitatamente alla richiesta di annullamento degli avvisi impugnati nella parte relativa all'assoggettamento ad imposta dell'immobile collabente iscritto nel catasto del Comune”
Pertanto, risulterebbero non soggette ad IMU solo le unità collabenti iscritte al Catasto edilizio.
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