Il denaro del cliente trattenuto e non versato dal commercialista è reddito

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Il 5 gennaio 2010 la Cassazione ha depositato l’ordinanza n. 37 con cui interviene a chiarire che il denaro del cliente destinato al pagamento delle imposte dato al commercialista e da questi trattenuto illecitamente rientra nella categoria redditi diversi.

Pertanto, è da assoggettare a tassazione.

La norma di riferimento è contenuta nel decreto legge 223/2006, che colloca tali proventi illeciti tra i redditi diversi. Tale previsione è retroattiva, essendo stata espressamente varata in deroga al principio di irretroattività delle disposizioni tributarie.
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