Il consenso alle pratiche sessuali estreme non può presumersi

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La Suprema corte di legittimità, con la sentenza n. 37916 del 1° ottobre 2012, ha confermato la decisione di condanna per stupro impartita dai giudici dei gradi precedenti nei confronti di un uomo che aveva imposto alla compagna delle pratiche sessuali violente.

Quest’ultima, anche se, inizialmente, aveva manifestato il proprio consenso a dette pratiche, successivamente aveva avuto dei ripensamenti che aveva palesato attraverso chiare manifestazioni di contrarietà. E’ infatti possibile – sottolinea la Cassazione – “che, nello svolgimento della patologia delle relazioni sentimentali tra uomo e donna, si verifichi la sussistenza di rapporti sessuali consensuali alternati a rapporti imposti e non può certo presumersi il consenso anche in riferimento ai rapporti imposti con la violenza e minaccia”.
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