Il condono vuole il silenzio-assenso

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Da due distinte sentenze della Ctr Lazio - la 396/1/08, depositata il 9 ottobre 2008, e la 151/40/08, depositata il 30 maggio 2008 - deriva che nel caso non sia stato emesso alcun diniego, né siano state restituite le somme relative versate dal contribuente la domanda di condono si deve ritenere accolta. Inoltre, per invalidare il condono l’Ufficio deve prima notificare un autonomo provvedimento di rigetto della richiesta di definizione e solo successivamente può procedere alla notifica di atti impositivi.
Anche in
  • ItaliaOggi, p. 35 – Il condono vuole il silenzio-assenso - Fuoco

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