Credito estero: no a decadenza per omessa indicazione in dichiarazione
Pubblicato il 02 maggio 2025
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Il credito d’imposta estero è utilizzabile anche senza indicazione immediata in dichiarazione.
Credito d'imposta estero: nessuna decadenza per omessa indicazione
Con l'ordinanza n. 10642 del 23 aprile 2025, la Corte di Cassazione, Sezione Tributaria, si è pronunciata in merito alla possibilità di riconoscere il credito d’imposta per imposte pagate all’estero, anche in caso di mancata immediata indicazione di tale credito nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d’imposta di riferimento.
Il caso oggetto di giudizio
L'Agenzia delle Entrate aveva contestato a un contribuente l'indebita indicazione di un credito d’imposta estero nella dichiarazione Unico 2015, relativa ai redditi del 2014, emettendo una cartella di pagamento per il recupero dell’IRPEF dovuta, oltre a sanzioni e interessi.
Dopo il rigetto del ricorso in primo grado, il contribuente aveva ottenuto accoglimento in appello.
L'Amministrazione finanziaria aveva quindi proposto ricorso per Cassazione lamentando la violazione dell’art. 165 del Testo Unico delle Imposte sui Redditi (TUIR) e dell’art. 2946 del Codice Civile.
I principi stabiliti dalla Corte
Riconoscimento del credito e obblighi dichiarativi
Con l'ordinanza n. 10642/2025, la Suprema Corte ha confermato che il diritto del contribuente a beneficiare del credito d’imposta per imposte assolte all’estero non si estingue per il solo fatto che il credito non sia stato indicato nella dichiarazione dei redditi relativa all'anno d’imposta di competenza. Questo, a condizione che i redditi prodotti all’estero siano stati regolarmente dichiarati.
In particolare, richiamando l'orientamento espresso in recenti pronunce (Cass. nn. 28801/2024 e 24205/2024), la Corte ha precisato che:
- l’articolo 165 del Testo Unico delle Imposte sui Redditi (TUIR) non contempla più una causa di decadenza formale legata alla mancata esposizione del credito nella dichiarazione;
- il diritto a far valere il credito permane ed è esercitabile entro il termine di prescrizione decennale, ai sensi dell’articolo 2946 del Codice Civile;
- inoltre, la necessità di evitare la doppia imposizione fiscale, derivante da obblighi internazionali assunti dallo Stato italiano, assume carattere prevalente rispetto alle disposizioni interne di diritto tributario.
Attraverso tale pronuncia, la Corte ha ribadito l'importanza del rispetto degli obblighi convenzionali internazionali e ha fornito un'interpretazione che rafforza la tutela dei contribuenti che producono redditi in ambito transnazionale.
Il contribuente, in definitiva, non decade dal diritto di scomputare le imposte assolte all’estero da quelle dovute in Italia, anche qualora non abbia esercitato tale diritto nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d’imposta in cui il reddito estero è stato prodotto.
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