Dimissioni per fatti concludenti: cambia la comunicazione del datore di lavoro

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L'Ispettorato nazionale del lavoro (INL), con nota del 29 aprile 2025, n. 3984, pubblicata sul sito istituzionale, ha trasmesso il modello aggiornato di comunicazione che il datore di lavoro è tenuto ad inviare alla sede territoriale dell'INL per far valere l’assenza ingiustificata del lavoratore come dimissioni per fatti concludenti, ex art. 26, comma 7- bis, D.Lgs. n. 151/2015, introdotto dall’art. 19 del Collegato Lavoro.

Dimissioni per fatti concludenti: comunicazione all'ITL

La comunicazione datoriale per far valere l’assenza ingiustificata del lavoratore, protrattasi oltre i termini indicati (superiore a 15 giorni o nel termine più ampio eventualmente previsto dal CCNL applicato al rapporto di lavoro), come dimissioni implicite:

  • va inoltrata all'ITL territorialmente competente in base al luogo di svolgimento del rapporto di lavoro, preferibilmente a mezzo PEC all’indirizzo istituzionale della sede territoriale e al lavoratore per consentirgli di esercitare il diritto di difesa;
  • deve riportare tutte le informazioni concernenti il lavoratore e riferibili non solo ai dati anagrafici, ma soprattutto ai recapiti, anche telefonici e di posta elettronica, di cui il datore di lavoro è a conoscenza.

L'ITL può (l'accertamento ha natura facoltativa) verificare la veridicità della comunicazione medesima, contattando il lavoratore o anche altro personale impiegato presso il medesimo datore di lavoro o altri soggetti che possano fornire elementi utili per accertare se effettivamente il lavoratore non si sia più presentato presso la sede di lavoro, né abbia potuto comunicare la sua assenza.

L’eventuale accertamento deve concludersi entro 30 giorni dalla ricezione della comunicazione trasmessa dal datore di lavoro;

Fatta salva l'inefficacia laddove il lavoratore dia prova di non essere stato in grado di comunicare i motivi dell’assenza (ovvero la circostanza di aver comunque provveduto alla comunicazione) o l’Ispettorato accerti autonomamente la non veridicità della comunicazione del datore di lavoro, il rapporto di lavoro si intende risolto per volontà del lavoratore e non si applica la disciplina ordinaria prevista per le dimissioni volontarie.

Nuovo modello di comunicazione

La nota del 29 aprile 2025, n. 3984 fa seguito alla nota prot. n. 9740 del 30 dicembre 2024 ed alla nota prot. 579 del 22 gennaio 2025  e, tenendo conto delle indicazioni fornite dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali con la circolare n. 6 del 27 marzo 2025, pubblica il modello aggiornato di comunicazione datoriale.

 Il modello, fa presente l'INL, sarà disponibile sul sito internet dell’INL, nella sezione Servizi e modulistica per i datori di lavoro o loro delegati.

Di seguito si fornisce il nuovo modello.

COMUNICAZIONE EX ART. 26, COMMA 7-BIS, D.LGS. N. 151/2015, INTRODOTTO DALL’ART. 19 DELLA L. N. 203/2024

 

DATA __________

All’Ispettorato territoriale del lavoro

 di ____________________________

PEC ____________________________

 

Al lavoratore _____________________________

_____________________________

_____________________________

tramite (specificare mezzo di trasmissione) _____________________________

 

DATI RELATIVI AL DATORE DI LAVORO

Sig. ___________________________nato a _________________il ___________________________

residente a _________________________________ (       )

quale legale rappresentante della ditta _______________________

Sede legale in __________ via/p.zza __________ n. __________

sede operativa ____________________________________________

CF ________________________________________________

Esercente attività di __________

CCNL applicato __________

 

DATI RELATIVI AL LAVORATORE

Nome _______________________ Cognome _____________________

Data di nascita _______________

Luogo _______________________

CF __________________________

Pec _____________________

E-mail  __________________

Telefono __________________

Ultimo indirizzo di residenza conosciuto _________________________________________

Ulteriori eventuali informazioni (es: ulteriori recapiti) ______________________________

 

DATI RELATIVI AL RAPPORTO DI LAVORO

Inizio del rapporto di lavoro __________

Tipologia contrattuale

Rapporto di lavoro subordinato

□            A tempo determinato

□            A tempo indeterminato

Inquadramento contrattuale __________

Ultimo giorno di effettivo lavoro __________

 

Il sottoscritto __________, nato a __________, il __________, in qualità di datore di lavoro/legale rappresentante del datore di lavoro, ai sensi dell’art. 26, comma 7-bis, del D.Lgs. n. 151/2015 e dell’art. 47 D.P.R. n. 445/2000, consapevole delle responsabilità previste in caso di dichiarazioni mendaci, dichiara che l’assenza ingiustificata del predetto lavoratore - iniziata nella data sopra indicata - si è protratta oltre il termine previsto dal contratto collettivo nazionale di lavoro applicato al rapporto di lavoro ([1]) o, in mancanza di previsione contrattuale, superiore a quindici giorni ([2]).

Firma del datore di lavoro

_______________________________

 

Informativa sulla privacy:

“Dichiaro di essere stato informato, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 13 del Regolamento (UE) 2016/679, che l'Ispettorato tratterà i dati necessari alla gestione della presente istanza con le modalità indicate nelle “INFORMAZIONI" sul trattamento dei dati personali da me visionate”.

L’informativa è disponibile nella specifica sezione della pagina web

Firma del datore di lavoro

_______________________________

 

[1] Ai sensi della circolare n. 6/2025 del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, i giorni di assenza, in mancanza di ulteriori specificazioni da parte della norma di riferimento, possono intendersi come giorni di calendario, ove non diversamente disposto dal CCNL applicato al rapporto di lavoro.

[2] Ai sensi della circolare n. 6/2025 del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, nel caso in cui il CCNL applicato al rapporto di lavoro preveda un termine diverso da quello contemplato dall’art. 26, comma 7 bis, del D.Lgs. n. 151/2015, lo stesso troverà senz’altro applicazione ove sia superiore a quello legale.

 

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