Il commercialista assicura di aver presentato la dichiarazione? Imprenditore assolto
Pubblicato il 29 maggio 2024
In questo articolo:
- Evasione contributiva: imprenditore salvo se ha ricevuto rassicurazioni dal commercialista
- L'analisi della Cassazione
- Il reato di omessa presentazione delle denunce obbligatorie
- Elemento soggettivo del reato
- Omessa valutazione delle doglianze difensive
- Omessa presentazione: consapevolezza e volizione da accertare
- Tabella di sintesi della sentenza
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Con la sentenza n. 20835 del 28 maggio 2024, la Corte di cassazione si è pronunciata sulla vicenda di un amministratore unico di srl, condannato, in sede di merito, per il delitto di omissione o falsità di registrazione o denuncia obbligatorie (articolo 37 della Legge n. 689/1981).
L'imprenditore era stato ritenuto responsabile perché, al fine di non versare i contributi previsti, aveva omesso la presentazione delle denunce obbligatorie e il versamento dei contributi mensili.
Evasione contributiva: imprenditore salvo se ha ricevuto rassicurazioni dal commercialista
L'imputato si era rivolto alla Cassazione denunciando, tra gli altri motivi, una carenza di motivazione in relazione alla sussistenza del dolo specifico richiesto per la configurazione del reato contestato.
Secondo la sua difesa, la sentenza impugnata aveva omesso di considerare alcune circostanze di fatto, valorizzate nei motivi di gravane, che contrastavano con la tesi della sussistenza dell'elemento psicologico.
In particolare, non era stato tenuto conto:
- che la compilazione e la presentazione delle dichiarazioni Uniemens erano state delegate al commercialista, come confermato anche dalle deposizioni di una dipendente della società;
- delle espresse rassicurazioni che la medesima dipendente aveva testimoniato di aver ricevuto dal commercialista, in ordine all'avvenuta esecuzione delle comunicazioni obbligatorie;
- della verifica, condotta dalla dipendente-teste che, in qualità di dirigente, si occupava personalmente dell'amministrazione, circa la regolare esecuzione delle dichiarazioni IVA, dalla quale aveva tratto la certezza che tutte le di altre dichiarazioni obbligatorie fossero state parimenti effettuate.
Andava inoltre considerato - secondo la difesa dell'imputato - che l'amministratore aveva:
- pagato personalmente, con denaro proprio o proveniente dal conto di un'altra società, parte degli stipendi dei suoi dipendenti, azzerando il proprio compenso di amministratore e immettendo risorse personali per mantenere gli impegni già presi con i fornitori;
- acquistato l'intero capitale sociale della società.
Tali elementi deponevano in maniera univoca nel senso dell'intenzione dell'imputato di salvare la società, restituendole piena operatività e rimettendola nelle condizioni di ottemperare a tutte le proprie obbligazioni, anche previdenziali.
L'analisi della Cassazione
La doglianza relativa alla carenza di motivazione è stata ritenuta fondata dalla Corte di cassazione.
Il reato di omessa presentazione delle denunce obbligatorie
Ai sensi dell'articolo 37 della Legge 689/1981, "il datore di lavoro che, al fine di non versare in tutto o in parte contributi e premi previsti dalle leggi sulla previdenza e assistenza obbligatorie, omette una o più registrazioni o denunce obbligatorie, ovvero esegue una o più denunce obbligatorie in tutto o, in, parte, non conformi al vero, è punito con la reclusione fino a due anni quando dal fatto deriva l'omesso versamento di contributi e premi previsti dalle leggi sulla previdenza e assistenza obbligatorie...".
Elemento soggettivo del reato
Per la sussistenza dell'elemento soggettivo del reato è dunque necessaria:
- la rappresentazione e volizione della omessa registrazione o denuncia obbligatoria;
- il dolo specifico di evasione.
Il datore di lavoro deve perseguire il fine di non versare in tutto in parte contributi previdenziali o assistenziali, non essendo sufficiente, sotto questo ultimo profilo, il dolo generico.
Omessa valutazione delle doglianze difensive
Nel caso di specie, la sentenza impugnata aveva affermato la sussistenza, in capo all'imputato, della finalità specifica di non provvedere pagamenti dei contributi all'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale (INPS).
Aveva omesso, tuttavia, di confrontarsi con le doglianze difensive riguardanti le dichiarazioni della testimone sull'insussistenza del dolo generico, in ordine alla consapevolezza e volizione dell'imputato riguardo alle omesse denunce contributive.
La Corte d'appello, infatti, aveva adeguatamente motivato la ritenuta sussistenza del dolo specifico di evasione, desumendola dalla totale omissione delle denunce per un lungo periodo di tempo nonché dalla circostanza del blocco del magazzino dell'azienda, intervenuto per opera di una società creditrice della stessa.
Il giudice di secondo grado, però, aveva mancato di confrontarsi con le censure avanzate della difesa, sul rilievo assunto dalle espresse rassicurazioni che la teste aveva ricevuto da parte del commercialista della società in ordine al fatto che le comunicazioni obbligatorie, e tra queste anche la dichiarazione Unimiens, fossero state già eseguite direttamente dal medesimo studio.
Omessa presentazione: consapevolezza e volizione da accertare
Anche volendo ritenere accertata l'eventuale specifica finalità evasiva della condotta, prima di concludere nel senso dell'accertamento della responsabilità penale dell'imputato, occorreva dare conto della accertata sussistenza della consapevolezza e volizione dell'omessa presentazione, da parte del ricorrente, delle denunce contributive.
Da qui l'annullamento, con rinvio, della decisione impugnata.
Tabella di sintesi della sentenza
Sintesi del caso | La Corte di Cassazione ha esaminato la vicenda di un imprenditore, condannato per omissione o falsità di registrazione o denuncia obbligatorie (art. 37 Legge 689/1981). |
Questione dibattuta | La questione centrale riguardava la sussistenza dell'elemento soggettivo del reato, ovvero il dolo specifico di evasione contributiva. La difesa dell'imputato ha denunciato una carenza di motivazione nella sentenza di merito, sostenendo che non erano state considerate alcune circostanze di fatto che contrastavano con la tesi dell'accusa. |
Soluzione della Corte di Cassazione | La Corte di Cassazione ha ritenuto fondate le doglianze dell'imputato, annullando la sentenza di condanna con rinvio. La Corte ha evidenziato che, per la sussistenza del reato di cui all'art. 37 della Legge 689/1981, è necessaria la rappresentazione e volizione dell'omessa registrazione o denuncia obbligatoria, nonché il dolo specifico di evasione. La sentenza impugnata non aveva adeguatamente motivato la sussistenza di tali elementi, ignorando le dichiarazioni della testimone e le rassicurazioni del commercialista. |
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