Il centro servizi non libera dall’Irap

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La Cassazione, con l’ordinanza n. 12078 depositata il 25 maggio 2009, ha stabilito che sussiste autonoma organizzazione anche nel caso uno studio professionale associato utilizzi in modo non occasionale personale, beni strumentali e servizi vari forniti in base a convenzione da una società di servizi (in outsourcing). Pertanto, ai fini dell’assoggettamento all’Irap per esercenti arti e professioni privi di autonoma organizzazione conta la possibilità di avvalersi di società di servizi in modo abituale.
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