Il canone Rai si prescrive nel termine ordinario di dieci anni
Pubblicato il 30 novembre 2023
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Il credito erariale per la riscossione di Irpef, Irap, Iva e canone Rai si prescrive nell'ordinario termine decennale.
E' assente, infatti, la previsione di un termine più breve, in deroga a quello ordinario, con conseguente applicabilità dell'art. 2946 c.c. sulla prescrizione ordinaria.
Articolo, quest'ultimo, che espressamente dispone: "Salvi i casi in cui la legge dispone diversamente, i diritti si estinguono per prescrizione con il decorso di dieci anni".
Nei predetti casi non opera l'estinzione per decorso quinquennale prevista dall'art. 2948, primo comma, n. 4, c.c. "per tutto ciò che deve pagarsi periodicamente ad anno o in termini più brevi".
Questo perché l'obbligazione tributaria, pur consistendo in una prestazione a cadenza annuale, ha carattere autonomo ed unitario.
Il relativo pagamento, ossia, non è mai legato ai precedenti ma risente di nuove ed autonome valutazione in ordine alla sussistenza dei presupposti impositivi.
Prescrizione decennale per la riscossione del canone RAI
E' quanto puntualizzato dalla Corte di cassazione con ordinanza n. 33212 del 29 novembre 2023 aderendo, per quanto riguarda la prescrizione del canone Rai, all'orientamento secondo cui il credito si prescrive, al pari delle altre imposte erariali, nel termine ordinario decennale.
Indirizzo, questo, preferito alla diversa lettura - cui invece aveva aderito la CTR nella vicenda specificamente esaminata - secondo cui la riscossione del canone si prescriverebbe nel termine breve di cinque anni.
La Suprema corte, così, ha accolto il ricorso promosso dall'Agenzia delle Entrate - Riscossione contro la decisione con cui i giudici di merito avevano dato ragione a quanto dedotto dal contribuente circa l'intervenuta prescrizione delle pretese tributarie avanzate nei suoi confronti, a mezzo di cartelle di pagamento.
La ricorrente, in particolare, si doleva che il termine di prescrizione quinquennale fosse stato applicato anche rispetto ai crediti erariali - più precisamente a crediti per Irpef, Irap, Iva canone Rai - a cui, in assenza di una norma derogatoria, si sarebbe dovuto applicare l'ordinario termine decennale di prescrizione.
Doglianza giudicata fondata dalla Sezione tributaria della Cassazione, alla luce degli assunti sopra richiamati.
Secondo gli Ermellini, in particolare, l'enunciato già espresso dalla giurisprudenza di legittimità in tema di Irpef, Irap, Iva e Imposta di registro, affermativo dell'applicabilità della prescrizione decennale per la riscossione del credito erariale, andava esteso anche al canone di abbonamento alle radioaudizioni, in assenza di una specifica disposizione di deroga alla previsione generale di cui all'art. 2946 c.c.
Ed è stato ribadito, in tale contesto, anche il principio generale, affermato dalle Sezioni Unite con sentenza n. 23397/2016 - correttamente applicato nella sentenza impugnata relativamente ai crediti per Tarsu - secondo cui la scadenza del termine perentorio sancito per opporsi o impugnare un atto di riscossione mediante ruolo, o comunque di riscossione coattiva, produce soltanto l'effetto sostanziale della irretrattabilità del credito, ma non anche la cd. "conversione" del termine di prescrizione breve eventualmente previsto in quello ordinario decennale.
Ne discende che, laddove per i relativi crediti sia prevista una prescrizione (sostanziale) più breve di quella ordinaria, la sola scadenza del termine concesso al debitore per proporre l'opposizione, non consente di fare applicazione dell'art. 2953 c.c., tranne che in presenza di un titolo giudiziale divenuto definitivo.
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