Ici sulle pertinenze. Un aspetto formale guida le sorti del contribuente

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Una formalità, il classamento catastale, spinge la Cassazione fino a decidere una rigorosa restrizione per il contribuente. Avviene nella sentenza n. 19638 dell’11 settembre 2009, dove si enuncia che, in presenza di un’area fabbricabile utilizzata come giardino di pertinenza di un’abitazione, se la pertinenzialità non è stata denunciata nella dichiarazione ICI originaria, il terreno è da considerarsi imponibile come area fabbricabile.

La norma di diritto applicata alla fattispecie controversa è l’articolo 2.1.a) del D.Lgs. n. 504/1992, modellato nella formula sino a presentarsi così: “Ai fini dell’imposta di cui all’articolo 1 [dell'ICI]: a) per fabbricato si intende l’unità immobiliare iscritta o che deve essere iscritta nel catasto edilizio urbano, considerandosi parte integrante del fabbricato l’area occupata dalla costruzione e quell’area che, per espressa dichiarazione del soggetto passivo dell’imposta esposta nella denuncia iniziale, o nella denunzia annuale di variazione, e a prescindere dalla previsione della sua edificabilità contenuta negli strumenti urbanistici comunali, ne costituisce pertinenza».

Perciò, se il soggetto passivo dell’imposta ha omesso di indicare, nella dichiarazione ICI, che il terreno è stato destinato a pertinenza dell’abitazione, accertare la sussistenza di un siffatto complesso vincolo di strumentalità o complementarità funzionale non avrà più alcuna rilevanza rispetto ad una circostanza puramente formale qual è quella del distinto accatastamento dell’area pertinenziale e della costruzione principale.

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