I tempi decidono l’imposta sul legato

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Con la risoluzione n. 435/E del 12 novembre 2008, l’agenzia delle Entrate si occupa dell’atto di “rinuncia a un legato” di beni immobili e mira ad individuare l’esatta natura giuridica di quest’ultimo atto, dal momento che essa ha rilevanti riflessi anche dal punto di vista fiscale. Lo spartiacque per l'assoggettamento dell'atto di rinunzia al legato ad imposta di registro in misura fissa – invece che in misura proporzionale - è rappresentato proprio dalla circostanza che non vi è stata in alcun modo un'accettazione da parte del destinatario della disposizione testamentaria. In caso contrario, invece, l'atto da sottoporre a tassazione non rappresenterebbe una rinuncia al legato in quanto, a norma del Codice civile, la stessa sarebbe impedita dalla previa accettazione del legatario. L’agenzia delle Entrate per meglio spiegare la sua posizione richiama la disciplina del Codice Civile in materia di legato e la confronta con quella dell’eredità. All’articolo 649 del Codice, infatti si legge che con il decesso del testatore, il legato entra automaticamente nel patrimonio del legatario senza necessità di autorizzazione da parte sua, in quanto si presume che il legato, producendo un vantaggio per il soggetto beneficiato, sia un’acquisizione gradita al legatario. Nel caso dell’erede, invece, entrando in gioco anche il patrimonio personale di quest’ultimo, nel caso in cui egli debba rispondere di debiti superiori all’attivo ereditato, è sempre richiesta l’espressione di una volontà in tal senso, esplicita o tacita. Ovviamente, nulla toglie che il legatario può respingere l’acquisto. Dal momento che, questo atto di rinuncia ha effetto ex tunc e impedisce che il diritto legato entri nel patrimonio del legatario dall’origine, esso va, dunque, registrato in termine fisso e ad esso si applica l’imposta di registro in misura fissa.
Allegati Anche in
  • ItaliaOggi, p. 48 – Registro in misura fissa sulla rinuncia al legato - Poggiani

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