I costi della partecipata non diventano sconti

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In tema di determinazione del reddito d’impresa, la sentenza di Cassazione 10981 del 13 marzo 2009 è dedicata alla questione della corretta ripartizione dei costi all’interno di un gruppo societario e sostiene che l’utile economico rilevante è esclusivamente quello tratto dal contribuente, non anche quello ricavato da altri soggetti di cui egli si sia avvalso per realizzare un’operazione economica. Perché la partecipazione economica di un soggetto ad un altro non permette che si annulli, neppure fiscalmente, la soggettività del partecipato.

Nella decisione 10981/2009 una seconda motivazione investe la problematica dell’abuso di diritto, rispetto alla quale viene affermato che il relativo divieto si traduce in un generale principio antielusivo, che preclude al contribuente il conseguimento di vantaggi fiscali mediante l’uso distorto, pur non contrastante con specifiche disposizioni di legge, di strumenti giuridici abili all’ottenimento di un’agevolazione o di un risparmio d’imposta, in difetto di ragioni economiche che giustifichino l’operazione. Sembra così sottinteso che l’abuso di diritto legittimi l’accertamento anche quando sia solo possibile, senza che venga concretamente provato.

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