Guida Assonime al credito d'imposta per investimenti nella ZES Unica del Mezzogiorno

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Guida Assonime al credito d'imposta per investimenti nella ZES Unica del Mezzogiorno

La pubblicazione della circolare Assonime n. 13 del 10 luglio 2024 dal titolo “Credito d’imposta per gli investimenti nella Zona economica speciale per il Mezzogiorno. ZES Unica”, rappresenta un passo fondamentale per la comprensione e l'attuazione dell'agevolazione fiscale per gli investimenti nella Zona Economica Speciale (ZES) Unica del Mezzogiorno.

La misura agevolativa, introdotta dall'articolo 16 del Decreto legge n. 124/2023 (DL Sud), è progettata per stimolare gli investimenti nelle strutture produttive situate in regioni cruciali come Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sicilia e Sardegna.

La circolare dettaglia non solo i criteri soggettivi, territoriali e oggettivi di applicazione, ma approfondisce anche le modalità di accesso al beneficio, la misura del credito d’imposta, e le specifiche del modello di comunicazione necessario per accedere agli incentivi. Tali indicazioni sono essenziali per comprendere il contesto normativo e sfruttare le opportunità offerte dalla ZES Unica, nonostante il Piano Strategico triennale per lo sviluppo della zona non sia vincolante per l'erogazione degli incentivi nel 2024.

Ricordiamo brevemente la normativa istitutiva della ZES Unica Mezzogiorno, prima di vedere quali sono i principali chiarimenti resi da Assonime.

Zona Economica Speciale Unica del Mezzogiorno, normativa

La Zona Economica Speciale (ZES) Unica per il Mezzogiorno è stata istituita per promuovere lo sviluppo economico attraverso incentivi fiscali nelle regioni del Sud Italia, tra cui Campania, Puglia, Basilicata, Calabria, Sicilia, Sardegna, Molise, e parte dell'Abruzzo.

L'articolo 16 del cosiddetto Decreto Sud del 2023 stabilisce che dal 1° gennaio 2024 al 15 novembre 2024, le imprese che effettuano investimenti iniziali nelle strutture produttive delle suddette regioni possono beneficiare di un credito d'imposta. I citati investimenti includono l'acquisto di nuovi macchinari, impianti, attrezzature e immobili, così come l'acquisizione di terreni, con la condizione che il valore dei terreni e degli immobili non superi il 50% dell'investimento totale agevolato.

NOTA BENE: Il credito d’imposta è disponibile solo per progetti che rispettano i limiti stabiliti dalla Carta degli aiuti a finalità regionale 2022-2027 e non si applica a settori specifici come l'industria siderurgica, carbonifera, dei trasporti (esclusi magazzinaggio e supporto ai trasporti), energia, banda larga, e i settori finanziari e assicurativi. Inoltre, le imprese in liquidazione o difficoltà non sono eleggibili.

Gli investimenti devono essere superiori a 200.000 euro, e vi sono regole stringenti riguardanti l'operatività e la destinazione dei beni acquisiti per mantenere il beneficio del credito d'imposta.

ATTENZIONE: La misura del credito d'imposta per le imprese nella ZES Unica del Mezzogiorno varia in base a fattori come il tipo di investimento, la dimensione dell'impresa, e le norme specifiche vigenti. Generalmente, questo credito può coprire dal 25% al 45% delle spese ammissibili, arrivando fino al 70% per le piccole imprese sotto certe condizioni. Questi limiti sono ulteriormente influenzati dalle disposizioni della Carta degli aiuti a finalità regionale 2022-2027, che definisce i massimali consentiti per gli aiuti di Stato in determinate aree.

Per l'anno 2024, è stato stabilito un limite di spesa complessivo di 1,8 miliardi di euro per il credito d'imposta relativo agli investimenti nella ZES Unica. Al fine di garantire il rispetto di questo limite, le modalità di accesso, i criteri e le procedure di applicazione e utilizzo del credito d'imposta, nonché i controlli necessari, sono stati precisati tramite un decreto interministeriale emesso il 17 maggio 2024.

Credito d'Imposta nella ZES Unica del Mezzogiorno, carattere temporaneo

La ZES Unica ha la finalità di stimolare l'attività economica e attrarre nuovi investimenti nel Mezzogiorno d'Italia, contribuendo significativamente alla crescita e al rafforzamento dell'economia locale.

La misura del credito d'imposta prevista per la ZES Unica del Mezzogiorno è caratterizzata dalla sua natura temporanea, essendo stata introdotta per un periodo limitato che copre gli anni dal 2024 al 2026.

Tale decisione è in linea con la normativa dell'Unione Europea sugli aiuti di stato a finalità regionale, che permette l'implementazione di incentivi economici mirati al fine di stimolare la crescita e lo sviluppo in specifiche aree geografiche che necessitano di un rafforzamento della loro competitività economica.

L'obiettivo di questa politica è duplice:

  • da un lato, incentivare le imprese a investire in regioni meno sviluppate, aumentando così l'occupazione e il valore economico locale;
  • dall'altro, contribuire a ridurre il divario economico tra le varie regioni europee.

Questi incentivi sono strettamente regolamentati per garantire che siano equi e non distortivi per il mercato comune, rispettando così i limiti e le condizioni imposte dalla Carta degli Aiuti a Finalità Regionale 2022-2027.

Nella circolare di Assonime vengono trattati i punti salienti dell’agevolazione fiscale, in attesa che vengano emanati ulteriori chiarimenti da parte dell’Agenzia delle Entrate.

ZES Unica, ambito di applicazione soggettivo

L'ambito di applicazione del credito d'imposta nella ZES Unica del Mezzogiorno si estende agli investimenti iniziali effettuati tra il 1° gennaio e il 15 novembre 2024, nelle strutture produttive situate nelle regioni di Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sicilia e Sardegna.

Questo incentivo è aperto a una vasta gamma di settori, ma esclude specificamente le imprese operanti nell'industria dell'energia, come quelle dedicate alla produzione, allo stoccaggio, alla trasmissione, alla distribuzione di energia e alle infrastrutture energetiche.

Tuttavia, Assonime sottolinea che la realizzazione di impianti che producono energia per autoconsumo, come quelli fotovoltaici, non rientra automaticamente in questa esclusione.

La distinzione critica, secondo Assonime, riguarda il fine dell'energia prodotta:

  • se questa è principalmente venduta per profitto, l'impresa potrebbe rientrare nelle categorie escluse, anche se il codice ATECO rimane inalterato;
  • per quelle imprese che non vedono la vendita di energia come attività principale, si potrebbe argomentare a favore della loro inclusione nell'incentivo.

Data la complessità e la potenziale ambiguità di queste interpretazioni, Assonime invoca un chiarimento ulteriore da parte dell'Amministrazione finanziaria per garantire una corretta applicazione del credito d'imposta.

Investimenti agevolabili, osservazioni di Assonime

Gli investimenti agevolabili nella Zona Economica Speciale Unica del Mezzogiorno sono regolati da criteri specifici che determinano l'ammontare del credito d'imposta ottenibile.

Per la normativa vigente, il valore dei terreni e degli immobili inclusi in un investimento agevolato non può eccedere il 50% del valore complessivo dell'investimento stesso. Tuttavia, secondo Assonime, anche se tale valore dovesse superare la soglia del 50%, il costo relativo a terreni e immobili continuerà a contribuire alla determinazione dell’importo del credito d’imposta, non rendendo automaticamente irrilevante l'intero costo dell'immobile.

NOTA BENE: È importante sottolineare che il valore agevolabile di un immobile non deve superare quello degli impianti nell’ambito dello stesso progetto di investimento. Questa disposizione assicura un equilibrio tra le componenti di spesa dell’investimento.

Inoltre, recenti sviluppi normativi hanno introdotto una regolamentazione specifica per le imprese attive nei settori della produzione primaria di prodotti agricoli e della pesca e dell’acquacoltura a seguito della modifica all'articolo 16-bis del DL 124/2023 da parte dell'art. 1 comma 7 del DL 63/2024. Questa nuova disciplina è stata necessaria per adeguare l'incentivo alle restrizioni imposte dalla normativa europea sugli aiuti di Stato relativi ai settori agricolo, forestale e della pesca, garantendo che i crediti d’imposta concessi rispettino i limiti e le condizioni specifiche di questi settori.

Le nuove misure rappresentano un passo fondamentale per supportare adeguatamente le imprese nelle zone rurali e costiere della ZES Unica, sostenendo lo sviluppo economico in linea con le regole europee.

Limite di spesa e controlli per il 2024

Specifica la circolare n. 13/2024 di Assonime che per l'anno 2024, il credito d'imposta disponibile per gli investimenti nella ZES Unica del Mezzogiorno è fissato ad un massimo di 1,8 miliardi di euro. Questo tetto di spesa è stato impostato per gestire efficacemente il sostegno fiscale nel rispetto delle politiche di bilancio e degli obiettivi economici regionali.

Per garantire l'adeguamento a questo limite, il Governo ha delineato specifiche modalità di accesso e criteri chiari che le imprese devono seguire per beneficiare del credito d'imposta. Inoltre, sono state stabilite procedure dettagliate per la fruizione dell'incentivo, che includono la documentazione necessaria e i termini per le richieste.

Inoltre, controlli rigorosi sono stati introdotti, regolati attraverso il decreto interministeriale del 17 maggio 2024, per monitorare e verificare che gli investimenti effettuati rispettino le normative e contribuiscano efficacemente agli obiettivi di sviluppo delle regioni coinvolte nella ZES Unica.

Tutte queste misure sono essenziali per mantenere l'integrità del programma di incentivi e assicurare che i fondi siano utilizzati in maniera ottimale per stimolare la crescita economica nelle aree target.

Accesso al credito d'imposta nella ZES Unica del Mezzogiorno, procedura di comunicazione

Per poter accedere al credito d'imposta nella ZES Unica del Mezzogiorno, le imprese devono seguire una procedura ben definita per la comunicazione delle informazioni rilevanti.

ATTENZIONE: Tra il 12 giugno 2024 e il 12 luglio 2024, le aziende interessate devono utilizzare un modello di comunicazione specifico, approvato dall’Agenzia delle entrate con il Provvedimento n. 262747 dell’11 giugno 2024. Tale modello, dettagliato nelle relative istruzioni, serve per comunicare l’ammontare delle spese ammissibili sostenute dall'inizio dell'anno fino al momento della comunicazione, e le previsioni di spesa fino al 15 novembre 2024.

Questa comunicazione iniziale è essenziale per prenotare il credito d’imposta.

Successivamente, se gli investimenti effettivamente realizzati risultano inferiori a quelli dichiarati, le imprese devono effettuare una comunicazione aggiuntiva dal 3 febbraio 2025 al 14 marzo 2025. In questa fase, è necessario inviare all’Agenzia delle entrate i dati relativi agli investimenti concretamente realizzati e il credito d’imposta effettivamente maturato, che potrebbe risultare inferiore a quello originariamente calcolato. L'Agenzia delle entrate procederà quindi a una rideterminazione del credito, eventualmente aumentando quello spettante ad altre imprese qualora il credito complessivo non sia stato completamente utilizzato.

NOTA BENE: Il modello di comunicazione approvato l’11 giugno 2024 (“modello di comunicazione per il credito ZES Unica"), è specifico per il credito d’imposta generale nella ZES Unica e non può essere utilizzato per richiedere crediti d’imposta specifici, come quelli previsti dall’art. 16-bis del DL 124/2023, dedicati a settori particolari come l’agricoltura e la pesca. Questi ultimi richiedono una procedura e un modello di comunicazione distinti, in accordo con le specifiche normative settoriali e le condizioni prescritte dalla normativa europea sugli aiuti di Stato.

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