Credito d'Imposta ZES Unica, pronto il modello per la comunicazione
Pubblicato il 12 giugno 2024
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Con il provvedimento n. 262747/2024, l’Agenzia delle Entrate ha definito una svolta significativa per le imprese che operano o intendono investire nella Zona Economica Speciale (ZES) unica del Mezzogiorno.
L’articolo 16 del Decreto legge 19 settembre 2023, n. 124, convertito con modificazioni dalla Legge 13 novembre 2023, n. 162, ha introdotto un incentivo sotto forma di credito d'imposta, mirato a stimolare gli investimenti in beni strumentali destinati a strutture produttive situate in queste aree strategiche.
L'intento di questa misura è duplice:
- da un lato, fornire un impulso concreto alla crescita economica delle regioni del Mezzogiorno, spesso meno competitive rispetto al resto dell'Italia;
- dall'altro, attrarre nuovi investimenti che possano portare innovazione, sviluppo e nuove opportunità di lavoro.
L’iniziativa rappresenta un pilastro fondamentale nella strategia di sviluppo territoriale e di riequilibrio economico nazionale, confermando l’impegno del Governo a supportare le aree più bisognose attraverso strumenti fiscali incentivanti e mirati.
Credito d’imposta ZES, cosa è
Il credito d’imposta ZES permette alle imprese di ottenere un riconoscimento sotto forma di riduzione delle imposte, calcolato in base agli investimenti ammissibili effettuati dal 1° gennaio 2024 al 15 novembre 2024. Il credito è applicabile sui costi complessivi dei beni acquistati, e per i progetti immobiliari realizzati, con un limite massimo di 100 milioni di euro per ciascun progetto di investimento.
Per gli investimenti realizzati attraverso contratti di locazione finanziaria, viene considerato il costo sostenuto dal locatore per l'acquisto dei beni, escludendo le spese di manutenzione. Tuttavia, i progetti di investimento con un importo inferiore a 200.000 euro non sono qualificabili per l'agevolazione.
Il credito d'imposta è soggetto a specifiche condizioni:
- se i beni non vengono messi in funzione entro il secondo periodo d'imposta successivo alla loro acquisizione o completamento, il credito viene rideterminato escludendo dal calcolo gli investimenti non operativi;
- inoltre, se i beni sono dismessi, ceduti, o destinati a usi non correlati all’impresa entro cinque anni dalla messa in funzione, il credito sarà anch'esso rideterminato, escludendo i costi di tali beni.
NOTA BENE: Per progetti di investimento con costi superiori a 50 milioni di euro, il credito deve essere calcolato usando la metodologia dell'”importo di aiuto corretto”.
Entrate, definizione dei modelli di comunicazione
Si è visto come il suddetto beneficio fiscale sia stato introdotto dal Decreto legge n. 124/2023, cosiddetto Decreto Sud.
Il ministro per gli Affari europei, il Sud, le politiche di coesione e il Pnrr, di concerto con il ministro dell’Economia e delle Finanze, in data 17 maggio 2024, ha pubblicato un decreto che ha dato attuazione all'incentivo fiscale.
Tale provvedimento, all'articolo 5, comma 2, ha delegato al Direttore dell’Agenzia delle Entrate il compito di definire i modelli di comunicazione e le istruzioni operative necessarie per le imprese interessate a beneficiare del credito d'imposta.
L'articolo 7 dello stesso decreto sottolinea, inoltre, l'importanza di questo processo, stabilendo che il credito d'imposta diventa utilizzabile solo dopo la pubblicazione del provvedimento che ne determina la percentuale di riparto, e comunque non prima della realizzazione effettiva dell'investimento qualificato.
In aggiunta, lo stesso articolo 7, al comma 14, prescrive che per il riconoscimento del credito d'imposta, le spese ammissibili debbano essere effettivamente sostenute e documentate contabilmente in modo adeguato. Tale documentazione deve essere verificata attraverso una certificazione rilasciata da un revisore legale dei conti o da una società di revisione legale dei conti, a seconda che l'impresa sia obbligata o meno alla revisione legale dei conti, garantendo così la massima trasparenza e correttezza nell'accesso agli incentivi.
A tal fine, il Direttore dell’Agenzia delle Entrate, con il provvedimento n. 262747 emesso l’11 giugno 2024, ha approvato il modello di comunicazione per l'utilizzo del credito d’imposta relativo agli investimenti nella ZES unica, come stabilito dall'articolo 16 del Decreto Sud.
Il modello specifica il contenuto e le modalità di trasmissione della documentazione necessaria.
Con il provvedimento del 11 giugno 2024, il direttore dell’Agenzia delle Entrate ha ufficialmente approvato il modello di "Comunicazione per la fruizione del credito d’imposta per gli investimenti nella ZES unica", fornendo anche le istruzioni necessarie e stabilendo come trasmettere tali comunicazioni.
Modello di comunicazione, istruzioni operative
Il modello di comunicazione approvato con il provvedimento n. 262747/2024 per l'utilizzo del credito d’imposta per gli investimenti nella ZES unica è strutturato per garantire una chiara presentazione delle informazioni rilevanti. Esso è così composto:
- Frontespizio, che include l’informativa sul trattamento dei dati personali, i dati identificativi dell'impresa beneficiaria e di un'eventuale impresa avente causa in situazioni di operazioni straordinarie, i dati del rappresentante che firma la comunicazione, una possibile rinuncia al credito richiesto e una dichiarazione sostitutiva di atto notorio.
- Quadro A, che accoglie i dati relativi al progetto d’investimento e al credito d’imposta associato.
- Quadro B, che contiene informazioni dettagliate sulla struttura produttiva a cui si riferiscono gli investimenti.
- Quadro C con l’elenco dei soggetti sottoposti alla verifica antimafia, una procedura di controllo necessaria per la concessione di benefici economici.
- Quadro D, che elenca altre agevolazioni che sono state concesse o richieste dall'impresa, inclusi gli aiuti de minimis.
- Quadro E, che dettaglia gli estremi delle fatture elettroniche ricevute e della certificazione richiesta dal decreto, che attesta l'effettiva realizzazione degli investimenti e la corrispondenza delle spese ammissibili.
NOTA BENE: Il modello di comunicazione è disponibile gratuitamente sul sito dell'Agenzia delle Entrate all'indirizzo www.agenziaentrate.gov.it.
Termini e modalità di presentazione della comunicazione ZES
La comunicazione per accedere al credito d'imposta deve essere inviata all'Agenzia delle Entrate tramite modalità telematica, dal 12 giugno 2024 al 12 luglio 2024. Questa può essere effettuata direttamente dal beneficiario o tramite un soggetto incaricato, utilizzando il software "ZES UNICA" disponibile sul sito dell'Agenzia delle Entrate. Dopo la presentazione, l'Agenzia rilascia una ricevuta che conferma la presa in carico o lo scarto della comunicazione, a seguito di controlli formali.
Durante il periodo indicato, i beneficiari hanno la possibilità di inviare nuove comunicazioni che sostituiscono quelle precedentemente trasmesse o di rinunciare completamente al credito d'imposta. Inoltre, i beneficiari che realizzano investimenti per un importo inferiore a quello dichiarato possono utilizzare il medesimo modello per comunicare all'Agenzia delle Entrate l'ammontare effettivo degli investimenti e il relativo credito d'imposta maturato, dal 3 febbraio 2025 al 14 marzo 2025.
Le istruzioni per la presentazione telematica sono fornite nei modelli di dichiarazione annuale. Se la comunicazione è presentata tramite un soggetto incaricato, quest'ultimo deve consegnare al beneficiario una copia della comunicazione e della ricevuta di presentazione. Una comunicazione si considera tempestivamente presentata anche se scartata nei quattro giorni precedenti la scadenza e ritrasmessa entro i cinque giorni successivi.
Il beneficiario deve conservare tutta la documentazione relativa alla comunicazione confermata e ai dati ivi inclusi.
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